Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost..(In base ai suddetti principi la S.C. ha ritenuto carente e contraddittoria la sentenza di merito che in un giudizio relativo a prestazioni assistenziali, pur avendo correttamente escluso la necessità della instaurazione di due procedimenti giudiziari, aveva tuttavia dichiarato che unico legittimato passivo nel procedimento congiunto era il Ministero dell'Interno, senza considerare che la ricorrente, avendo chiamato in causa anche il Ministero del Tesoro, aveva evidentemente inteso ottenere un accertamento del suo stato di inabilità non solo incidentale ma con efficacia di giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ND AU, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO LANCELLOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO MAGGINI, e da ultimo d'ufficio ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 179/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 10/06/98 - R.G.N. 64/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 novembre/24 dicembre 1997 il OR di Firenze dichiarava che la ricorrente LA DI, cui erano state revocate, a seguito di revisione dell'11 giugno 1996, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, concesse nel marzo 1993, presentava, a far tempo dal settembre 1997, il cd. requisito sanitario per la corresponsione della prima delle due prestazioni;
dichiarava improponibile la domanda di condanna del convenuto Ministero dell'Interno alla erogazione della stessa;
compensava le spese fra le parti;
poneva a carico del Ministero del SO, anch'esso convenuto, gli oneri della consulenza tecnica medico legale.
Il primo giudice riteneva che, nel sistema introdotto con la legge n. 573 del 1993 e il d.P.R. n. 698 del 1994, l'accertamento del requisito sanitario (in sede amministrativa e, eventualmente, giurisdizionale) costituisse presupposto per l'instaurazione del procedimento di concessione della prestazione.
La decisione veniva appellata dalla signora DI, che chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dalla revoca.
I Ministeri appellati si costituivano resistendo.
Con sentenza del 3/10 giugno 1998 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello, dichiarava che LA DI era invalida nella misura del 100% all'atto della visita di revisione dell'11 giugno 1996; condannava il Ministero degli Interni a pagare la pensione di inabilità da tale data;
condannava gli appellati, in solido, alle spese dei due gradi di giudizio.
I giudici di appello ritenevano che non fosse necessario instaurare un duplice procedimento per ottenere l'accertamento della inabilità e la concessione delle provvidenze economiche;
che fosse, altresì, da escludersi sia la legittimazione di entrambi i Ministeri per l'uno e per l'altro procedimento, sia la legittimazione del Ministero del SO relativamente al procedimento congiunto, diretto ad ottenere tanto l'accertamento sanitario che la provvidenza economica.
Ritenevano, poi, che il quadro patologico presentato dall'assistita fosse tale da non potersi ipotizzare un miglioramento all'epoca della revisione e nel periodo compreso fra quella data e la visita da parte del CTU.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorrono, formulando sette motivi di censura, il Ministero dell'Interno e il Ministero del SO.
LA DI resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di ricorso, denunciando nullità della sentenza e/o del procedimento, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.), la difesa dei Ministeri assume che erroneamente il Tribunale ha affermato che unico contraddittore fosse, nella fattispecie, il Ministero dell'Interno. Deduce che la visita di revisione rientra nella competenza del Ministero del SO (art. 9 della legge n. 295/90), che con D.M. ha emanato il regolamento recante i criteri e le modalità delle verifiche.
Di conseguenza contraddittore necessario (se non esclusivo o principale) doveva ritenersi, accanto al Ministero dell'Interno, anche il Ministero del SO.
I motivi sono, nei limiti di seguito precisati, fondati. Con sentenza n. 529 del 3 agosto 2000 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato:
"In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, dell'art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del SO e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del SO s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello 'status' di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del SO l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge-delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.". Alla luce di tale orientamento, confermato con la sentenza del 25 giugno 2001 n. 8653 e condiviso dal Collegio, la sentenza del Tribunale risulta carente e contraddittoria, perché, pur avendo correttamente affermato che non occorrono due procedimenti giudiziari, ha dichiarato che unico legittimato nel procedimento congiunto è il Ministero dell'Interno, non tenendo conto del fatto che la ricorrente, avendo chiamato in causa anche il Ministero del SO, aveva evidentemente inteso ottenere un accertamento del suo stato di inabilità non solo incidentale ma con efficacia di giudicato.
Con il terzo motivo, strettamente collegato ai primi due, la Avvocatura dello Stato denuncia la contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui, da un lato afferma l'esclusiva legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e, dall'altro, non solo omette di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero del SO, ma condanna tale Ministero, in solido con quello dell'Interno, al pagamento delle spese processuali. La censura deve ritenersi assorbita dall'accoglimento, come in seguito precisato, dei motivi sesto e settimo;
oltre a quanto già rilevato in ordine ai primi due motivi.
Con il quarto e il quinto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e del d.m. 5 febbraio 1992, nonché vizio di motivazione, l'Avvocatura dello Stato lamenta che il Tribunale ha retrodatato lo stato di invalidità, accertato dal CTU, sulla scorta di argomentazioni di carattere meramente presuntivo, senza alcun riferimento alla tabella di cui al d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità. I motivi non sono fondati.
I giudici di appello hanno osservato che l'assistita, non ancora cinquantatreenne, risultava affetta da molti anni da mesenchimopatia auto immune, notevole deficit visivo, ipotrofia e ipostenia degli arti, dolori delle articolazioni, disturbi dell'equilibrio; hanno ritenuto tale quadro patologico consolidato, risalente nel tempo e sicuramente ingravescente, tanto da non potersi ritenere migliorato nel periodo intercorso tra la revisione e la visita del consulente tecnico di ufficio.
Si tratta di una motivazione congrua, che è partita dal dato pacifico che la totale inabilità era già stata accertata in sede amministrativa nel marzo 1993, ed ha ritenuto che la natura e il grado consolidato delle malattie escludessero un periodo di miglioramento delle stesse, con riduzione della inabilità. Quanto al d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, va rilevato che i ministeri convenuti non hanno proposto appello avverso la pronuncia del OR che accertava un grado di inabilità del 100% a decorrere dal settembre 1997; soltanto l'assistita si era lamentata, sul punto, della decorrenza riconosciutale. Ne consegue che non può, in questa sede, lamentarsi la mancata valutazione delle tabelle di cui al d.m.
5.2.1992 del Ministero della Sanità.
Con il sesto ed il settimo motivo la difesa dei ricorrenti lamenta, denunciando violazione degli artt. 12 della legge n. 118 del 1971 e 2967 c.c., nonché vizio di motivazione, che il Tribunale ha condannato al pagamento della pensione di inabilità sul solo presupposto della percentuale di invalidità (100%), senza accertare gli ulteriori requisiti, fra i quali la titolarità di redditi entro i limiti legislativamente previsti.
I motivi sono fondati.
Presupposti per il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono: a) la totale e permanente invalidità lavorativa;
b) uno stato di bisogno economico, che si traduce nella titolarità di redditi di importo non superiore ad un limite fissato annualmente;
e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65; d) la cittadinanza italiana;
e) la residenza nel territorio nazionale.
Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, in materia di pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il cosiddetto requisito economico integra, al pari del cosiddetto requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa e non già una mera condizione di erogabilità della prestazione;
la sua mancanza può essere dedotta o rilevata di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, fatte salve le preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, quella derivante dal giudicato interno formatosi sul punto (Cass., 13 aprile 1995 n. 4217; 7 giugno 1996 n. 5317; 17 marzo 2001 n. 3881). Nella fattispecie in esame nessun giudicato si è formato in tema di requisito reddituale, atteso che il OR si era limitato ad affermare lo stato di totale inabilità.
In conclusione, vanno accolti i primi due motivi ed il sesto e settimo, mentre vanno rigettati il quarto e il quinto e va dichiarato assorbito il terzo;
la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Bologna. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, il sesto e il settimo del ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002