Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4887
CASS
Sentenza 5 aprile 2002

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In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost..(In base ai suddetti principi la S.C. ha ritenuto carente e contraddittoria la sentenza di merito che in un giudizio relativo a prestazioni assistenziali, pur avendo correttamente escluso la necessità della instaurazione di due procedimenti giudiziari, aveva tuttavia dichiarato che unico legittimato passivo nel procedimento congiunto era il Ministero dell'Interno, senza considerare che la ricorrente, avendo chiamato in causa anche il Ministero del Tesoro, aveva evidentemente inteso ottenere un accertamento del suo stato di inabilità non solo incidentale ma con efficacia di giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4887
    Data del deposito : 5 aprile 2002

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