Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 20753
CASS
Sentenza 4 febbraio 2016

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Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 20753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20753
    Data del deposito : 4 febbraio 2016

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