Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 20753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20753 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
20 7 5 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.289 Silvio Amoresano cc 4 febbraio 2016 Oronzo De Masi R.G. n. 15983/2015 Mauro Mocci Antonella Di Stasi Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA LE, nato a San Marco in [...] l'[...] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano del 7 gennaio 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, nel senso del rigetto del ricorso. 1 1. Con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Gip del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento del Questore di Milano del 29 dicembre 2014, con cui si è disposta la misura dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con le partite di calcio della squadra ivi indicata, a carico di LA LE.
2. Avverso tale ordinanza, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato stesso per esercitare il diritto di difesa. Si sostiene, in particolare, che l'evento che la F convalida sia intervenuta dopo quarantott'ore dalla notificazione del provvedimento del Questore al prevenuto sarebbe solo formalmente rispettoso del diritto di difesa. In particolare: la notificazione era stata effettuata il 5 gennaio 2015, alle 11.00; il pubblico ministero aveva richiesto la convalida il 6 gennaio 2015 (giorno festivo), alle ore 9.15; il Gip aveva convalidato la misura il 7 gennaio 2015, alle ore 11.05. Ne conseguirebbe, ad avviso della difesa, che il difensore avrebbe avuto solo il tempo tra le 8.30 e le 11.05 del giorno 7 gennaio per accedere alla cancelleria, esaminare il fascicolo, estrarre le copie degli atti rilevanti, redigere un'eventuale memoria difensiva e depositarla. In secondo luogo, si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificherebbero l'adozione della misura. In terzo luogo si deducono vizi della motivazione in relazione alla congruità e alla durata della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo di doglianza relativo alla pretesa violazione del diritto di difesa è infondato.
3.1.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (come nell'analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all'interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. È evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, adeguato per l'esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali 2 A previste per la procedura di convalida (il provvedimento é comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso : inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo. Trattandosi di misura di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo O contenuto é assimilabile alle prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell'art. 13 Cost., con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma. -3.1.2. In relazione alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l'esercizio in concreto del diritto di difesa. Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (ex plurimis, sez. 3, 10 marzo 2010, n. 18530; sez. 3, 15 aprile 2010, n. 20776; sez. 3, 3 giugno 2010, n. 20766; sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 9000); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del P.M. per la richiesta di convalida. 3 Ал Né a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l'applicazione del termine a difesa di 48 ore, potrebbe verificarsi l'eventualità che tra la notifica all'interessato e la comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve adottare la sua decisione sulla convalida. Infatti, per evitare tale inconveniente, è sufficiente che il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto rispetto al momento della notifica all'interessato, così che il termine per la convalida cominci a decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell'inizio della decorrenza del termine a difesa. -3.1.3. Deve inoltre ribadirsi quanto già affermato da questa Corte, nel senso che, nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza di convalida (sez. 3, 18 gennaio 2012, n. 7033, rv. 252035). Ed è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio. Incombe però sullo stesso interessato l'onere di dimostrare compiutamente di essersi attivato per accedere agli atti, formulando, se necessario, apposita istanza, e di non averne potuto prendere visione per fatto indipendente dalla sua volontà (sez. 3, 11 giugno 2015, n. 29301, rv. 264394).
3.1.4. Nel caso in esame, il termine dilatorio di 48 ore è stato pienamente rispettato, perché dalla documentazione in atti risulta che: la notificazione era stata effettuata il 5 gennaio 2015, alle 11.00; il pubblico ministero aveva richiesto la convalida il 6 gennaio 2015 (giorno festivo), alle ore 9.15; il Gip aveva convalidato la misura il 7 gennaio 2015, alle ore 11.05. E la difesa non ha comunque formulato compiute deduzioni sul profilo di puro fatto - dell'effettivo espletamento di tentativi infruttuosi diretti a ottenere la documentazione presso gli uffici del Gip e del pubblico ministero. Né ha specificato se tali uffici fossero in concreto chiusi al pubblico anche in relazione ad incombenti di carattere urgente. M3.2. Quanto agli altri motivi di doglianza che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione del provvedimento in ordine ai presupposti e alla scelta della misura va premesso che, secondo la giurisprudenza di 4 A ле questa Corte, nella materia de qua è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all'atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (ex plurimis, sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338; sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009; sez. 3, 4 marzo 2014, n. 23960). Nel caso di specie, l'ordinanza censurata ha adottato, quanto alla personalità del prevenuto, all'adeguatezza e alla durata della misura, una motivazione che appare immune da vizi logici e sufficientemente circostanziata. Essa, cioè, saldandosi con quella del provvedimento convalidato, rappresenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura. Quanto allo specifico profilo delle modalità di esecuzione della misura e della sua durata, ne rileva la congruità, tenuto conto della pericolosità del prevenuto, che emerge innanzitutto dalla sua indole violenta e dalla circostanza che egli era stato anche tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Deve in particolare evidenziarsi - a fronte dei generici rilievi difensivi circa l'entità delle condotte tenute, la pericolosità del prevenuto e la determinazione della durata della misura che nel provvedimento questorile richiamato si fa ampio riferimento agli J elementi oggettivi, anche sulla base di quanto direttamente accertato dalle forze dell'ordine presenti nello stadio in cui si svolgeva la partita di calcio Monza-Como. Si tratta - come correttamente evidenziato dal Gip - di comportamenti che denotano una spiccata pericolosità sociale, anche perché tenuti in gruppo, alla presenza del sistema di videosorveglianza;
comportamenti che rendono assolutamente necessaria e indifferibile l'adozione della misura dell'obbligo di presentazione nella durata indicata, essendo del tutto insufficiente a contenere la personalità del prevenuto la sola misura del divieto di accesso agli impianti sportivi. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. AndronioAn Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIADEPOSITATA 19 MAG 2016 1 05 IL CANCELLIERE Luana Mariani