Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2015, n. 29301
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Sentenza 11 giugno 2015

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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, affinchè sia garantito, in sede di convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (diritto da esercitarsi mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento), è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2015, n. 29301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29301
    Data del deposito : 11 giugno 2015

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