Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, affinchè sia garantito, in sede di convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (diritto da esercitarsi mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento), è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2015, n. 29301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29301 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 11/06/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1362
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 33188/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 05/05/2014 del G.i.p. del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 28/04/2014, notificato il 2/05/2014, imponeva a IN RC le prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
6. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 05/05/2014, depositata in pari data alle ore 09,00, convalidava il provvedimento del Questore.
2.Propone ricorso per cassazione IN RC, a mezzo del difensore, per violazione del diritto di difesa, non essendo stato l'interessato posto in condizione di presentare, prima della convalida del provvedimento, scritti o memorie difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost.. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3).
Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui dell'art. 6 cit., comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio".
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità;
b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice;
c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe sostanzialmente elusa).
2.2. Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa.
Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989, art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine;
ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr. Cass. sez. 3^ sent. n. 1239 dell'11/12/2007). 2.3. È necessario altresì che il destinatario della misura, nel termine di 48 sopra indicato, possa effettivamente esercitare i suoi diritti difensivi, con la possibilità, quindi di esaminare la documentazione prima della convalida.
È del tutto evidente, invero, che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale la possibilità di presentare memorie difensive e quindi l'esercizio del diritto al contraddittorio. Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore venne notificato al IN venerdì 2/5/2014 alle ore 18,40; la richiesta di convalida fu presentata sabato 3/5/2014 alle ore 11,43 e la convalida, infine, intervenne lunedì 5/5/2014 alle ore 9,23. A prescindere dalla chiusura degli uffici nel sabato pomeriggio e nella giornata di domenica, risulta assorbente la circostanza che il ricorrente si attivò per accedere alla documentazione. Emerge, invero, dagli atti che, subito dopo aver ricevuto la notifica la sera del 2/5/2014 (ore 18,40), al mattino successivo i difensori presentavano, presso la cancelleria del G.i.p., istanza per essere autorizzati a "prendere visione e ad estrarre copia degli atti depositati a sostegno della richiesta di convalida..". Tale richiesta non fu, però, "evasa" prima che intervenisse il provvedimento di convalida, come emerge dalla annotazione del G.i.p.:
"rilevato che il funzionario al quale l'istanza è stata depositata non ha provveduto a sottoporla tempestivamente in visione alla dr.ssa Valori, che sostituiva la sottoscritta nella data indicata;
rilevato che, conseguentemente, la Dott.ssa Valori ha emesso la convalida del provvedimento del Questore in data 5/5/2014 ore 9,00 (depositata alle ore 9,23) senza aver avuto cognizione, per l'omissione del funzionario indicato, della richiesta di accesso del difensore....". Risulta "per tabulas", pertanto, che i difensori del IN non ebbero la possibilità, prima della convalida del provvedimento del Questore (nonostante avessero tempestivamente presentato la richiesta), di accedere agli atti e, conseguentemente, di esercitare i diritti di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.
3. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 16405 del 10.3.2010; conf. Cass. pen. sez. 3^ n. 18530 del 10.3.2010; Cass. pen. sez. 3^ n. 21344 del 15.4.2010), con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano in data 28/04/2014, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Milano.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2015