Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
Nel procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 102
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 23216/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL ST N. IL 23/03/1976;
avverso l'ordinanza n. 1108/2011 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 07/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG. rigetto del ricorso con condanna alle spese ed all'ammenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione OL CR per l'annullamento della ordinanza 7 aprile 2011 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato, a sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, il decreto del Questore che gli imponeva l'obbligo di presentazione ad una Stazione dei Carabinieri in concomitanza con determinate partite calcistiche. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione rilevando:
- che gli è stato imposta la prescrizione anche per le partite amichevoli in relazione alle quali manca il requisito della determinabilità;
= che non è congrua la motivazione sulla durata della misura;
= che ha avuto circa quattro ore per visionare il fascicolo presso il Giudice e redigere le sue memorie con violazione dei diritti della difesa.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne l'ultimo motivo, logicamente prioritario, si precisa che (dal momento che la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta il 5 aprile 2011 e la convalida è del 7 aprile 2011 ore 18) l'interessato ha avuto quarantotto ore per preparare le sue memorie e deduzioni;
questo lasso temporale è ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità per esplicare il contraddittorio sia pure cartolare.
Il ricorrente sostiene di avere subito una contrazione del suo diritto di difesa per la circostanza che la documentazione allegata alla richiesta del Questore è pervenuta all'ufficio del Giudice poche ora prima della convalida.
Sul punto, si rileva che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell'interessato di interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida (Sez. 3 sentenza 27282/2010). Ciò premesso, si rileva che deduzione del ricorrente avrebbe un significato se il soggetto colpito dal provvedimento fosse facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice mentre nulla esclude che l'interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero di prendere visione del carteggio che lo riguarda.
Relativamente alla prima deduzione, si osserva che l'obbligo di presentazione è riferito ad "ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla squadra Hellas Verona" senza indicare in modo specifico le partite amichevoli;
perché l'interessato possa adempiere allo obbligo impostogli, si deve ritenere che lo stesso sia limitato agli incontri sportivi programmati ed indicati nel sito della Hellas Verona compulsando il quale è agevole avere il panorama degli eventi programmati della squadra.
In merito alla residua censura, va rilevato come la particolare pericolosità del OL sia ampiamente documentata e motivata nel provvedimento in esame;
pertanto, la durata della misura (anni due), sotto la media rispetto alla durata massima edittale, si pone come logica conseguenza della pericolosità del soggetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012