Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la prescrizione del Questore impositiva dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia può legittimamente riferirsi agli incontri amichevoli, ad eccezione di quelli decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2008, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1587
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 6157/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CI GI, nato a [...] il [...];
2. GL UC, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza 24.11.2007 (di convalida ex L. n. 401 del 1989) del G.I.P. del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in Camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Questore di Genova - ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e succ. modif. - disponeva, nei confronti di IF GI
e di LI UC, il divieto di accedere, per anni tre dalla data di notifica del provvedimento, ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio nazionali ed internazionali, prescrivendo loro altresì l'obbligo di presentarsi presso l'autorità di pubblica sicurezza a metà del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio che disputerà la squadra del "Genova", compresi gli incontri amichevoli. Tale provvedimento veniva notificato agli interessati il 21.11.2007 ed il GIP. del Tribunale di Genova, con ordinanza del 24.11.2007, ne disponeva la convalida, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989. Avverso l'ordinanza di convalida hanno proposto separati ricorsi i difensori dell'IF e del LI, i quali hanno dedotto violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, lamentando specificamente:
- mancanza di motivazione in ordine alla necessità di aggiungere al divieto di accesso agli stadi l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., nonché in ordine all'occorrenza di ragioni di necessità ed urgenza per l'emissione della misura;
- mancanza di motivazione sulla concreta ed attuale pericolosità sociale dei ricorrenti e sulla congruità della misura, con particolare riferimento al duplice obbligo di presentazione anche in occasione di partite esterne e di partite amichevoli. Nell'interesse del solo LI è stato eccepito altresì:
- il preteso contrasto della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui quella disposizione "non prevede lo svolgimento di un'udienza sotto il profilo delle garanzie costituzionali, ma solo la possibilità di un semplice contraddittorio cartolare".
Entrambi i ricorsi devono essere rigettati perché infondati.
1. Appare opportuno premettere che la convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art.6 e succ. modif. è prescritta soltanto in relazione all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia e non anche ai divieti imposti ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (vedi Corte Cost., sentenze nn. 193/1996 e 512/2002; nonché Cass., Sez. 1, 26.3.2004, n. 14923, Rocchi). Deve escludersi, pertanto, che il contratte del giudice possa investire il contenuto delle prescrizioni che sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge (vedi Cass., Sez. 1, 13.6.2000, n. 3558, Carafa).
2. In relazione alle previsioni della medesima L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, la necessità di un'udienza di convalida, invece del semplice contraddittorio cartolare, è stata esclusa dalla sentenza n. 144/1997 della Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, nel provvedimento che impone l'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, ha ravvisato una misura che incide sulla sfera della libertà personale del destinatario (sentenze nn. 143 e 193 del 1996 e n. 144 del 1997). Ha affermato quindi l'esigenza che l'adozione della stessa sia assistita, sul piano processuale, da quelle garanzie che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo indicato quando, pur ammettendo che provvedimenti provvisori possano essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da necessità ed urgenza, ha stabilito che gli stessi, qualora si risolvano in misure limitative della libertà personale, debbano essere sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria (sentenze nn. 27 del 1959 e 74 del 1968). Quanto sopra al fine di garantire un controllo su provvedimento da parte del giudice, in conformità del disposto dell'art. 13 Cost., nonché per assicurare, in detta occasione, la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. La Corte Costituzionale ha rilevato, però, che il diritto di difesa ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che va adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all'esame del giudice.
Il ricorso, nella disposizione di cui alla L. 13 dicembre 1989, n.401, art. 6, comma 3, al modello della convalida non impone, dunque,
di assegnare necessariamente al procedimento le medesime garanzie previste per altre misure pre-cautelari (quali, ad esempio, la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria), che incidono in maniera ben più rilevante sulla libertà personale del destinatario.
Nel procedimento in esame, inoltre, la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, indispensabile perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in gioco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio. L'interessato, pertanto, può sempre interloquire nel procedimento, alla stregua del principio generale che nel processo penale consente alle parti ed ai difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte (art. 121 c.p.p.). Sulla base di tali affermazioni la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, come sostituito dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.
Questo principio è stato poi recepito del Legislatore, il quale, con la L. 18 ottobre 2001, n. 377, (introducendo il comma 2 bis alla L. n. 401 del 1989, art. 6) ha previsto che nella notifica del provvedimento del questore deve essere inserito "l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida".
3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 12.11.2004, n. 44273, ric. Labbia - hanno affermato che, in sede di convalida, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge) ed investire, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dallo stesso giudice.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, però, è legittima anche la motivazione della convalida "per relationem", attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del P.M., con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato (vedi Cass.: Sez. 6, 12.3.2004, n. 12110, Di Chio;
Sez. 1, 20.1.2004, n. 1338, Scarola;
Sez. 1, 18.7.2003, n. 30306, Beghini;
Sez. 1, 18.3.2003, n;
12719, Leggeri). Nella fattispecie in esame il giudice della convalida ha dimostrato di avere controllato tutti i presupposti legittimanti la misura e la congruità di essa. Ha evidenziato infatti - con motivazione adeguata ed immune da vizi logici - come i ricorrenti siano stati individuati e denunziati, quali autori di atti di violenza, in occasione dell'incontro di calcio Sampdoria - Genova tenutosi il 23.9.2007;
ha valutato, poi, la pericolosità degli stessi anche in ragione di precedenti pure specifici. Legittimamente ha formulato, quindi, una prognosi negativa circa il loro comportamento futuro e, in particolare, circa la loro capacità di osservare le prescrizioni inerenti al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, così giustificando pienamente l'adozione della prescrizione ulteriore inerente l'obbligo di presentazione ed i termini di durata fissati per tale obbligo.
4. Infondata è altresì la censura concernente la pretesa mancanza di motivazione sui requisiti di necessità ed urgenza. Infatti - quanto alla ricorrenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dall'art. 13 Cost., comma 2, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale - il Collegio condivide le argomentazioni svolte nell'ordinanza 24.11.2006, n. 39049, ric. Licciardello, della 7^, Sezione vedi pure Cass.: Sez. 4^, 22.2.2008, n. 8083, Avaltroni e Sez. 3^, 27.11.2007, n. 43968, Bonomi secondo le quali:
a) La motivazione sulla necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravita della condotta da lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese in tali casi l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione in un ufficio di Polizia, l'osservanza del divieto di accedere agli stadi. In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo di presentazione per l'anzidetta finalità di garanzia nonché per prevenire il ripetersi di violenze.
Nel caso specifico, la necessità della misura è stata correttamente dedotta dalla valutazione in concreto delle azioni ascritte ai ricorrenti, denotanti la loro oggettiva propensione alla violenza ed evidenzianti il rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di loro presenza sui luoghi di future manifestazioni sportive calcistiche.
b) La motivazione sul requisito dell'urgenza si correla, ex art. 13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice. Il provvedimento emanato dal questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif., però, è destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione medesima. L'autorità amministrativa non ha il potere di anticiparne l'esecuzione, sicché l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato dell'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria. Ciò non risulta essersi verificato nella fattispecie in esame ed anche sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza in oggetto non può ritenersi carente.
5. Con riferimento, poi, alle censure riferite in ricorso all'imposto obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, va rilevato che esso non può considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentalità rispetto ai beni da tutelare.
È, infatti, la stessa L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, a prevedere l'obbligo di comparire personalmente "una o più volte negli orari indicati", in relazione allo svolgimento della manifestazione sportiva. Il legislatore, dunque, ha avuto presente la necessità di evitare facili elusioni al divieto di accesso ed è dato di comune conoscenza che la "trasferta" in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in città diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una "in casa" e l'altra "in trasferta" (è questo, appunto, il caso delle squadre del "Genoa" e della "Sampdoria"). A ciò va aggiunto che gli incontri "in trasferta" possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicché l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto - dopo avere adempiuto l'obbligo di una sola firma - ben potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressività vedi Cass., Sez. 3, 27.11.2007, n. 43968, Bonomi.
6. In relazione, infine, all'imposizione dell'obbligo di presentazione anche in occasione di partite amichevoli questa Corte ha rilevato vedi Cass., Sez. 3, 21.7.2008, n. 30388, Secomandi che il riferimento, contenuto nella L. n. 401 del 1989, art. 6, a "manifestazioni sportive specificamente indicate" richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente "lunghezza" della elencazione", sia perché non è dato sapere, in relazione allo possibile lunga durata della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento. Tale determinabilità va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, e può avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o di altri tornei e per quegli incontri programmati, anche amichevoli, che vengano resi noti alla tifoseria locale ed al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.
La stessa cosa non può dirsi, invece, per quelle partite amichevoli che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento (magari per verificare lo stato di preparazione della squadra in vista delle partite ufficiali) e senza una preventiva programmazione:
per tali partite la carenza di conoscibilità incide inevitabilmente esigibilità dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, poiché manca il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo medesimo.
È stato affermato, pertanto, che l'obbligo di presentazione ed un ufficio o comando di polizia può legittimamente riferirsi anche agli incontri amichevoli, fermo restando che l'eventuale violazione di detto obbligo in tanto potrà assumere rilievo penale (in relazione al delitto di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6) in quanto detti incontri risultino essere stati preventivamente ed adeguatamente pubblicizzati, in modo tale da fare sì che l'interessato potesse averne avuto conoscenza (vedi Cass., Sez. 3:8.3.2007, n. 9793, UCni;
8.3.2007, n 9798, Canale).
In questo senso il controllo sulla "esigibilità" dell'obbligo di presentazione - menzionato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 136/1998 e n. 512/2002 e affidato al giudice della convalida - si traduce in un controllo sulla "conoscibilità" dell'obbligo, in relazione alla concreta manifestazione sportiva amichevole, affidato al giudice del merito.
7. I ricorsi vanno conclusivamente rigettati, con la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009