CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21187 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di: OL AD nato in [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data in data 07/11/2025 udita la relazione del Consigliere LU EL letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto l’annullamento con rinvio letta la memoria di replica dell’avv. Monica Marciano difensore di OL AD che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Parma ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Parma indicata in epigrafe, lamentando violazione di legge (art. 132 cod. pen.) per mancanza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della pena. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21187 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/03/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. In premessa, va rilevato che dalle attestazioni di Cancelleria in atti, risulta che il ricorso è stato presentato ai sensi della disciplina ad hoc di cui all’art. 10 D.lgs. 31/2024 (“Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la Corte di appello”) e che è stato tempestivamente trasmesso al Tribunale di Parma in via telematica. Né rileva la dedotta modalità di sottoscrizione del funzionario giudiziario, trattandosi di attestazione del pervenimento tempestivo del ricorso per via telematica. 2. Quanto al merito della questione, occorre rilevare che ai fini del trattamento sanzionatorio le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., pur prevedendo innegabili "spazi discrezionali", indicano criteri legali che devono guidare il potere del giudice nella determinazione della pena. Si pone quindi il dovere per il giudice di una motivazione coerente che consenta il controllo sulle modalità di esplicazione dell'anzidetto potere. Pertanto, trattandosi di discrezionalità vincolata (cosiddetta discrezionalità regolamentata), il giudice deve dar ragione dei criteri legali, essendo la omissione causa di nullità della sentenza;
detti criteri possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e della prevenzione speciale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere CR (Sez. F, n. 12372 del 21/08/1990, Rv. 185328 – 01; Sez. 3, n. 40803/2014 n.m.; Sez. 4, n. 45868/2020 n.m.). 3. Ciò detto, nella sentenza impugnata, il giudice non ha indicato a quali criteri si è conformato nell’esercizio del potere discrezionale che gli compete ai fini della determinazione della pena, per l’individuazione del reato più grave e degli aumenti di pena per la continuazione, omettendo di adempiere all'obbligo della motivazione che impone che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta sanzionatoria. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma giusta la previsione di cui all’art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma. Così deciso il 30/03/2026 Il consigliere estensore Il presidente LU EL EL TO
detti criteri possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e della prevenzione speciale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere CR (Sez. F, n. 12372 del 21/08/1990, Rv. 185328 – 01; Sez. 3, n. 40803/2014 n.m.; Sez. 4, n. 45868/2020 n.m.). 3. Ciò detto, nella sentenza impugnata, il giudice non ha indicato a quali criteri si è conformato nell’esercizio del potere discrezionale che gli compete ai fini della determinazione della pena, per l’individuazione del reato più grave e degli aumenti di pena per la continuazione, omettendo di adempiere all'obbligo della motivazione che impone che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta sanzionatoria. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma giusta la previsione di cui all’art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma. Così deciso il 30/03/2026 Il consigliere estensore Il presidente LU EL EL TO