Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
A C I ee 61868 L 6 NE 188 G I O E 01606 /02 ITALIANA 26 DEL POPOLO ITAL NO R . .R A .P D R LI A N. Ë E - D B T SI T A T N N SE 1 Ą E 3 I I 1 S R A . E SEZIONE QUINTA CIVILE E N T Oggetto: IVA - Dichiarazio- A ne - Rettifica M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20800/98 Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Consigliere Dott. Giovanni Paolini Consigliere 4064 Cron. Dott. Giulio Graziadei Consigliere Rep. Dott. Mario Cicala Ud. 09/04/01 Cons. Rel. Dott. Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor OB ET, nella qualità di socio e legale rappresentan- te, e dal signor ER EL, nella qualità di socio della Multicarni srl, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Leutari 21, presso l'avv. Stefano Caponetti, che li rappresenta e li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamen- te domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e lo difende ope legis, - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 19 giugno 1998, n. 378/01/98, depositata il 16 settembre 1998; 5 5 1 8 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2001 dal Relatore Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
2 Svolgimento del processo 1. Il signor OB ET e il signor ER EL, quali soci della cessata Multicarni srl, e il signor OB ET, quale legale rappresentante e liquidatore della Multicarni srl, ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 19 giugno 1998, n. 378/01/98, depositata il 16 settembre 1998, che ha accolto l'appello dell'ufficio IVA di Padova contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 391/03/92, che aveva a sua volta accolto il ricorso del dottor OB ET, quale legale rappresentante e poi quale liquidatore della Società Multicami srl, avverso l'avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA 1983, conforme alla verifica della Guardia di finanza, che, a sua volta, si era basata su due appunti, redatti su altrettanti fogli di agenda e rinvenuti presso la Friulimport di Udine, per contestare alla società l'acquisto di 23 capi di bovini da una società di Udine per lire 48.164.500, di cui solo dieci capi fatturati per lire 13.164.500, in relazione alla fattura 290 del 1983, unico documento rinvenuto presso la Multicarni.
2. La sentenza di secondo grado, pronunciata su appello dell'Ufficio Iva di Padova nei confronti del signor OB ET, quale liquidatore della cessata Multicarni srl, è così motivata: - la sentenza impugnata non è fornita di congrua motivazione, essendosi - limitata ad esprimere il giudizio che gli appunti extracontabili sono inattendibili e, pertanto, la relativa decisione non può essere confermata;
3 1 - nel merito, gli appunti extracontabili rinvenuti dalla Guardia di finanza hanno assunto un consistente peso probatorio alla luce del riscontro effettuato, essendo risultato che era stata emessa solo la fattura 290/1983; - non appare, invece, ispirata a criteri di logica la motivazione del contribuente circa la fattura 269/1983 e la presunta confusione da parte dell'ignoto estensore degli appunti extracontabili;
infatti, risulta evidente dall'esame delle due fatture, la 290 e la 269, e delle relative bolle di accompagnamento, che si tratta di due ditte con indirizzi di destinazione, estremi fiscali, e attività completamente diversi e, pertanto, completamente distinguibili;
è proprio tale dato che costituisce buon sostegno alla credibilità e alla fondatezza dell'accertamento, al di fuori del quale sono state espresse tesi ed opinioni senza addurre concreti e ragionevoli elementi di prova.
3.1. Il ricorso per cassazione è motivato con il richiamo all'art. 395, n. 4, cpc.
3.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata e che, in accoglimento del ricorso, si rinvii eventualmente alla Commissione tributaria regionale per insufficienza ed incoerenza di motivazione. Con vittoria di spese.
4. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso. FAZION Motivi della decisione 5. Il ricorso per cassazione è presentato dal signor OB ET e dal signor ER EL, quali soci della cessata Multicarni srl, e dal signor OB ET, quale legale rappresentante e liquidatore della Multicarne srl. In via preliminare si deve rilevare il difetto di legittimazione dei soci della cessata Multicarni srl, i quali non sono stati parti nei precedenti gradi di merito. Il loro ricorso è, pertanto, inammissibile.
6.1. Il ricorso per cassazione presentato dal signor OB ET, quale legale rappresentante e liquidatore della Multicarni srl, nei confronti dell quale soltanto la sentenza impugnata è stata pronunciata, è motivato con il richiamo all'art. 395, n. 4, cpc ed è così argomentato: la Commissione tributaria regionale, nella sua motivazione, non avrebbe preso in considerazione la documentazione fornita in sede di ricorso di primo grado, dalla cui analisi dovrebbe essere facile verificare quanto già asserito nel ricorso, cioè che non sussiste il fatto contestato al ricorrente;
ciò sarebbe sufficiente a far coincidere gli appunti riportati sull'agenda ad un medesimo ordine, verbale o telefonico, che poi è stato suddiviso in due fatturazioni;
sulla base di quanto esposto apparirebbe sufficientemente documentata l'insussistenza dei fatti contestati prima dalla Guardia di finanza e poi ripresi dall'Ufficio IVA di Padova con l'avviso di rettifica;
analoghe considerazioni sono svolte con riferimento alla seconda pagina dell'agenda, cui sono riferibili ulteriori vendite di capi senza fattura per lire 23.500.000 circa. VIZION 6.2. Il ricorso è inammissibile. Infatti, a prescindere dall'erroneo richiamo all'art. 395, n. 4, cpc, la censura che viene elevata nei confronti della sentenza impugnata riguarda l'omessa considerazione, da parte della Commissione tributaria regionale, della documentazione fornita nel giudizio di primo grado. Ne deriverebbe un vizio della motivazione della sentenza d'appello rilevante ai sensi dell'art. 360.1, n. 5, cpc. 5 L'indicazione del motivo è seguita da una serie di considerazioni relative ai documenti che non sarebbero stati esaminati e al loro contenuto, ma si trascura di effettuare qualsiasi indicazione testuale di quelle loro parti che sarebbe stata necessaria per consentire alla Corte di verificarne l'asserita decisività. Infatti, se il ricorrente non precisa la risultanza, da lui ipotizzata come decisiva, che non sarebbe stata valutata dal giudice di merito, e se non la precisa attraverso la riproduzione testuale di quelle parti di documenti che sarebbero state trascurate o ignorate dalla sentenza d'appello, la Corte di cassazione, che non può colmare le lacune del ricorso con indagini integrative, si trova nell'impossibilità di controllare la validità della sentenza impugnata. In termini più brevi e più generali, la violazione, da parte del ricorrente, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ne determina l'inammissibilità. A 7. Le spese relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e I R A T 5 sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. U 6 . 8 B 9 I N 1 - R / 4 T B / TIONE
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6 . 2 L . L R A . . P . la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al B A D I A L T R E E 1 D 3 T pagamento delle spese relative al giudizio di cassazione, che liquida in £ I 1 S A . N E N M S I 2.150.000, di cui £ 2.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. A Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2001 Il Presidente Mains Allli ascol Il relatore ed estensore Miloncelli IL CANCELLIERE C1 E DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio N Oggi 6 FEB. 2002 ZIO 6 A IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio