Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/1999, n. 1899
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Sentenza 18 maggio 1999

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Sono da considerare rifiuti, ai sensi degli artt. 7, comma terzo, lett. 1) e 51 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 gli autoveicoli destinati alla rottamazione, onde la loro raccolta e il loro smaltimento, al pari di ogni altra operazione di gestione, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. (Nella specie la Corte di cassazione ha disatteso la tesi secondo la quale i veicoli abbandonati devono ritenersi di proprietà dello Stato, cui i legittimi proprietari li cederebbero in cambio degli incentivi per la rottamazione, e ha confermato la legittimità dell'operato del tribunale del riesame che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo dell'area sulla quale i veicoli giacevano abbandonati, comportando la libera disponibilità dell'immobile il pericolo della protrazione e dell'aggravamento dei reati di cui all'art. 51 del d. lgs. 22/1997 e all'art. 633 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/1999, n. 1899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1899
    Data del deposito : 18 maggio 1999

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