Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
Sono da considerare rifiuti, ai sensi degli artt. 7, comma terzo, lett. 1) e 51 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 gli autoveicoli destinati alla rottamazione, onde la loro raccolta e il loro smaltimento, al pari di ogni altra operazione di gestione, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. (Nella specie la Corte di cassazione ha disatteso la tesi secondo la quale i veicoli abbandonati devono ritenersi di proprietà dello Stato, cui i legittimi proprietari li cederebbero in cambio degli incentivi per la rottamazione, e ha confermato la legittimità dell'operato del tribunale del riesame che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo dell'area sulla quale i veicoli giacevano abbandonati, comportando la libera disponibilità dell'immobile il pericolo della protrazione e dell'aggravamento dei reati di cui all'art. 51 del d. lgs. 22/1997 e all'art. 633 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/1999, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 18.5.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N.1899
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " GI LL " N.47327/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI UP ed DI LU avverso ordinanza del Tribunale di Roma in data 2.10.1998, con la quale veniva confermato il sequestro preventivo di un'area, destinata, alla raccolta di autoveicoli da rottamare Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 2.10.1998 il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte su ricorso del Procuratore della Repubblica, confermava la misura, adottata nei confronti di DI UP e di DI LU, del sequestro preventivo di un'area adibita a stoccaggio di autoveicoli destinati alla demolizione. Riteneva il Tribunale che esistessero i presupposti del sequestro, comportando la libera disponibilità dell'area in questione da parte degli indagati il pericolo della protrazione e dell'aggravamento delle conseguenze dei reati di cui all'art. 51 c. 1 d.l.vo n. 22/1977 e all'art. 633 c.p., relativamente ai quali erano ravvisati indizi di colpevolezza.
Ricorrono gli indagati. deducendo erronea applicazione dell'art. 51 citato: erroneamente il Tribunale avrebbe considerato come abbandonati gli autoveicoli in questione, dovendo essi ritenersi invece di proprietà dello Stato, cui i legittimi proprietari li avrebbero ceduti in cambio degli incentivi per la rottamazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
L'ordinanza impugnata fa esatta e puntuale applicazione dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza emessa nel procedimento, ritenendo che gli autoveicoli destinati alla rottamazione siano da considerarsi rifiuti (in conformità, del resto, con la espressa previsione in tal senso dell'art. 7 c. 3 lett. 1 d.l.vo citato) e che, pertanto, la loro raccolta ed il loro smaltimento, al pari di ogni altra operazione di gestione, siano soggetti ad autorizzazione amministrativa. I ricorrenti contestano in sostanza che di rifiuti si tratti. non potendo parlarsi di veicoli abbandonati dai proprietari, che li avrebbero ceduti allo Stato in cambio degli incentivi previsti dalla legge sulla rottamazione;
ma la tesi, oltre a non trovare fondamento in alcun dato normativo, non è suscettibile di considerazione in questa sede a causa della preclusione dettata dall'art. 628 c. 2 c.p.p. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 ciascuno, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi a quello della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 18 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999