Sentenza 7 novembre 2003
Massime • 1
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice postula che il provvedimento emesso in sede cautelare sia portato a conoscenza del destinatario secondo le regole proprie del processo civile, non rilevando che questi ne abbia avuto altrimenti cognizione. (Nella specie, la Corte ha escluso il reato sul rilievo che non risultava ritualmente comunicato il provvedimento cautelare di natura possessoria emesso fuori udienza dal giudice civile, ritenendo irrilevante la circostanza che l'imputato aveva ricevuto comunque notizia della decisione avendo preso visione di copia del provvedimento spedito in forma esecutiva ed avendo ricevuto lettura dello stesso da parte della polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2003, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/11/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1446
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1826/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG LI, nato il [...] a San Martino in [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Genova 23 settembre 2002 n. 2196, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 388 c. 2 c.p., commesso in Genova il 21 luglio 1997, e condannato alla pena di Euro 600,00 di multa e al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. GALASSO A., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23 settembre 2002 n. 2196 il Tribunale di Genova dichiarava LI GH colpevole del reato ascrittogli - per aver eluso l'esecuzione del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Pretore di Genova il 3 luglio 1997, con cui gli veniva ordinato di rimuovere la propria autovettura dal passaggio attraverso il quale si accedeva all'azienda di OL RI e TI PP, su richiesta verbale degli stessi, quando dovevano arrivare mezzi pesanti per lo scarico di merci, rifiutandosi di spostare l'autovettura anche in presenza dei Carabinieri intervenuti - e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di multa e al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite.
Avverso la suddetta sentenza il GH ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- erronea interpretazione degli artt.51, 388 c.p. e 134 e 176 c.p.c. perché per integrare il reato di cui all'art. 388 c.p. si richiede che l'autore abbia avuto legale conoscenza del provvedimento, che nel caso concreto si raggiungeva e perfezionava con la comunicazione della cancelleria ex art. 176 c.p.c, che non può essere sostituita dall'esibizione o dalla lettura operata da altri soggetti. L'impugnazione è fondata.
Il reato previsto dall'art. 388 c.p. ha la funzione di assicurare l'ottemperanza di un obbligo di natura civilistica, ricollegando alla condotta elusiva di tale obbligo, oltre ai rimedi previsti dal codice di procedura civile, anche una sanzione penale. La commissione del reato ha quindi come presupposto della condotta elusiva l'esistenza di un provvedimento esecutivo del giudice civile, la cui esecutività presuppone che la misura cautelare sia portata a conoscenza del destinatario dell'obbligo di ottemperarvi secondo le regole proprie del processo civile, non rilevando a tal fine che quest'ultimo ne abbia avuto altrimenti cognizione. Per la medesima ragione, avutasi la conoscenza legale, il reato si commette per il solo fatto dell'inosservanza del provvedimento, non richiedendosi che il beneficiario del provvedimento lo metta ad esecuzione (Cass., Sez. 3^, 16 marzo 1982 n. 5886, ric. D'Introno). La natura di diritto privato del rapporto comporta che nel caso di provvedimento del giudice civile che ai sensi degli artt. 703 u.c. e 669 bis e sgg. c.p.c. detti disposizioni di natura possessoria, non commette il reato di mancata esecuzione dolosa il destinatario che non abbia avuto notizia legale di esso attraverso la comunicazione della relativa ordinanza, emessa fuori udienza, ai sensi degli artt. 134 c. 2 e 176 c. 2 c.p.c., a nulla rilevando che l'ordinanza stessa, munita di formula esecutiva, sia portata altrimenti a sua conoscenza, neppure attraverso l'esibizione e la lettura da parte della polizia giudiziaria.
Solo dopo che il destinatario sia stato posto a conoscenza legale del provvedimento e quindi dell'obbligo impostogli, una richiesta di adempimento dell'avente diritto, purché consistente in una messa in mora precisa, la cui comunicazione, seppur eseguita informalmente, sia comunque rigorosamente provata, è sufficiente per la configurazione del reato, per la commissione del quale non si richiede l'esperimento preventivo dell'esecuzione forzata con le forme e i mezzi del diritto processuale civile (cfr. Cass., Sez. 6^, 24 settembre 1993 n. 2559, ric. Masi;
Sez. 6^, 1^ luglio 1997 n. 9441, ric. Perri;
Sez. 6^, 11 marzo 1999 n. 5129, ric. P.G. e P.C. in proc. Nossing).
Nella specie, come si da atto nella sentenza impugnata, la colpevolezza dell'imputato è stata ritenuta per il fatto che questi non ha ottemperato all'ordinanza del giudice civile, malgrado che ne avesse avuto l'esibizione di copia spedita in forma esecutiva e che gliene fosse stata data ufficialmente lettura a mezzo della Polizia Giudiziaria, prescindendo dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, prescritto dalle norme del codice di procedura civile per l'ordinanza stessa in quanto emessa fuori udienza.
Il reato contestato non è, pertanto, oggettivamente configurabile e di conseguenza la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004