Sentenza 23 settembre 2003
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, un soggetto privato non assume la qualità di persona offesa dal reato, allorché sia realizzato un ingiusto vantaggio patrimoniale, giacché l'unica parte offesa è la pubblica amministrazione. Ne consegue che, in tal caso, non è ammessa l'opposizione del privato alla richiesta di archiviazione. (Fattispecie relativa al caso in cui i membri di una commissione di esame erano stati denunciati per irregolarità nella valutazione dei titoli concorsuali allo scopo di avvantaggiare un candidato).
Commentario • 1
- 1. La particolare tenuità dell'offesa: questioni di diritto penaleLuigi Pacifici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2003, n. 39751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39751 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale TROJANO - Presidente -
Dott. Giovanni DE ROBERTO - Consigliere -
Dott. IO S. AGRÒ - Consigliere -
Dott. Nicola MILO - Consigliere -
Dott. Domenico CARCANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RA, persona offesa nel procedimento a carico di:
LL LO;
AT PI;
DI SA NO;
avverso il decreto 21/5/2002 del Gip del Tribunale di Chieti. Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dr. M. Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Fatto e Diritto
Il Gip del Tribunale di Chieti, con decreto 21/5/2002, dichiarava inammissibile l'opposizione della presunta parte offesa MA RA e disponeva, su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento penale a carico di LL LO, AT PI e DI SA NO, indagati in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., perché denunciati dallo stesso MA di avere commesso, quali membri della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di ricercatore universitario della facoltà di Scienze Matematiche dell'Università "D'Annunzio" di Chieti, irregolarità nella valutazione dei titoli concorsuali, al fine di avvantaggiare il candidato SC IO.
Il Gip riteneva che il MA, in quanto non persona offesa dall'ipotizzato reato di abuso d'ufficio, il cui evento - in tesi - era ravvisabile nell'ingiusto vantaggio patrimoniale intenzionalmente procurato al SC, non era legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione e che, in relazione al merito della vicenda, non erano ravvisabili nella condotta tenuta dai citati commissari d'esame profili d'illiceità penale, ma piuttosto aspetti eventualmente tutelabili in sede di giurisdizione amministrativa.
Ha proposto ricorso per cassazione il MA e ha dedotto: 1) violazione degli art. 127, 409 e 410 c.p.p. e omessa motivazione, per essere stata dichiarata de plano l'inammissibilità dell'opposizione, per una causa non espressamente prevista dall'art.410 c.p.p., senza la garanzia del contraddittorio camerale,
nell'ambito del quale soltanto si sarebbe dovuto valutare la sua legittimazione, ritenuta peraltro sussistente dallo stesso Organo d'accusa; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disconoscimento della sua qualità di persona offesa, considerato che all'ingiusto vantaggio riservato al SC aveva fatto da riscontro il danno per lui, classificato al secondo posto della graduatoria, nonché in ordine alla valutazione del merito della vicenda, che presentava, contrariamente a quanto ritenuto, connotazioni di rilievo penale.
L'indagato DI SA, tramite il proprio difensore, ha prodotto memoria con la quale, condividendo la tesi esposta dal giudice a quo, ha sollecitato il rigetto del gravame.
Il ricorso non è fondato.
Correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il MA, in quanto non persona offesa dal reato, non era legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 410 c.p.p.. Il delitto di abuso d'ufficio, cosi come modificato dalla legge n.234/'97, infatti, presenta un'alternativa di eventi, il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale per l'agente o per altri ovvero la realizzazione di un danno ingiusto per altri. Soltanto nel secondo caso, il reato si può qualificare come plurioffensivo, nel senso che implica la presenza, ontologicamente necessaria, di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione, sul quale va direttamente ad incidere, in via primaria, l'intenzionalità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Nella prima ipotesi, invece, l'interesse tutelato resta soltanto quello costituito dal buon andamento della P.A., dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Consegue che, se il reato si realizzi, come nella specie, attraverso il conferimento di un ingiusto vantaggio, quale conseguenza diretta della condotta abusiva ed intenzionalmente orientata ad assicurare lo stesso, difetta nel soggetto che subisce, in via mediata, un danno la qualità di persona offesa, proprio perché tale danno non integra l'evento immediato del reato.
Il MA, quindi, rivestendo solo la qualità di danneggiato, non era legittimato ad intervenire nella procedura di archiviazione, opponendosi alla relativa richiesta del P.M.. Né rileva che il predetto sia stato ritenuto dal P.M. persona offesa, tanto da essere stato destinatario della notifica dell'avviso di cui all'art. 408/2 c.p.p.. L'erronea attribuzione della qualità di persona offesa da parte dell'Organo d'accusa, invero, non consolida alcuna posizione processuale, trattandosi invece di posizione di diritto sostanziale, alla quale la legge riconnette facoltà processuali. Né l'elencazione dei casi d'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione di cui agli art. 408 e 410 c.p.p. è - come sostiene il ricorrente - tassativa. Non va sottaciuto, infatti, il principio generale dettato, in materia d'impugnazione, dall'art. 591/1 c.p.p., che testualmente recita: "L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato ...". La carenza di legittimazione è causa originaria d'inammissibilità, rilevabile de plano dal giudice, il quale, pertanto, non ha l'obbligo di dare corso alla procedura camerale nel contraddittorio delle parti e ben può, ove condivida nel merito la richiesta del P.M., disporre l'archiviazione con decreto.
Questo non può essere impugnato da chi non è legittimato e, in ogni caso, il ricorso non è consentito per vizio di motivazione in ordine al merito della vicenda.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 OTTOBRE 2003.