Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 8081
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Sentenza 15 febbraio 2007

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La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma secondo, stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge - ha effetto retroattivo sulle impugnazioni pendenti contro le sentenze pronunciate all'esito del giudizio di primo grado e fa rivivere l'originario atto di appello proposto dal pubblico ministero. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve annullare senza rinvio la medesima ordinanza e trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 8081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8081
    Data del deposito : 15 febbraio 2007

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