Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma secondo, stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge - ha effetto retroattivo sulle impugnazioni pendenti contro le sentenze pronunciate all'esito del giudizio di primo grado e fa rivivere l'originario atto di appello proposto dal pubblico ministero. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve annullare senza rinvio la medesima ordinanza e trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 8081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8081 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/02/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 540
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 038375/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di MATERA;
nei confronti di:
AB NAJIB, N. IL 03/07/1960;
avverso SENTENZA del 08/07/2005 TRIBUNALE di MATERA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVAZIONE
JI IK fu rinviato al giudizio del giudice monocratico del Tribunale di Matera perché rispondesse del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., comma 2, art. 648 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter,
lett. b e c, commesso in Tricarico il 15.8.2000 ("per aver a scopo di profitto acquistato o comunque ricevuto, da persona non identificata e con la consapevolezza della provenienza delittuosa, n. 41 musicassette, n. 413 CD musicali e n. 52 CD di programmi software per play station di cui all'allegato verbale di sequestro - che costituisce parte integrante del presente decreto di citazione a giudizio ai fini della contestazione), merce contenente opere tutelate dal diritto di autore provento del delitto di illecita riproduzione di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, lett. a e priva del prescritto contrassegno della S.I.A.E. e per avere in esecuzione del medesimo disegno criminoso detenuto per la vendita e posto in commercio la suddetta merce, acc. in Tricarico il 15.8.2000").
Con sentenza in data 8.7.2005 il menzionato giudice mandò assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo che mancasse la prova della abusiva riproduzione e che, in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 48 del 2000, tale requisito fosse indispensabile per rendere punibile l'attività di detenzione per la vendita di materiale sprovvisto del contrassegno S.I.A.E..
Avverso tale sentenza il Proc. Gen. della Repubb. presso la Corte d'Appello di Potenza propose appello, che quella Corte d'appello con ordinanza del 6.7.2006 dichiarò inammissibile ai sensi della L. n.46 del 2006. Lo stesso Proc. Gen. ha, quindi, proposto ricorso per
Cassazione a norma della citata L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, denunciando con unico motivo la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 48 del 2000, in quanto il Tribunale non aveva "considerato che la detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno S.I.A.E. configura, per i fatti commessi, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della L. 18 agosto 2000, n. 248, il reato di cui all'art. 171 ter, lett. c nella forma del tentativo", come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte rileva che con la sentenza in data 24.1-6.2.2007, n. 26 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il Pubblico Ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2, nonché della citata L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto contro una sentenza del Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarato inammissibile.
Tale dichiarazione di incostituzionalità, estesa espressamente anche alla disciplina transitoria delle impugnazioni proposte prima della citata L. n. 46 del 2006, produce effetti in tutti i processi non ancora definiti, poiché invalida sin dall'origine la norma in contrasto con la Costituzione, la quale non può più ricevere applicazione (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). L'effetto caducatorio della dichiarazione di incostituzionalità è, cioè, equiparabile a quello dell'annullamento, e non a quello dell'abrogazione (con la conseguente inapplicabilità del principio tempus regit actum, valevole nella successione temporale delle norme processuali). Le Sezioni unite penali, con la sentenza 27 febbraio 2002 n. 17179, hanno affermato che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma processuale (nella specie in tema di notificazioni) produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte cost. dichiarativa della sua illegittimità).
La citata pronunzia n. 26/2007 della Corte cost. ha ripristinato la normale appellabilità della sentenze di proscioglimento da parte del P.M. (escluse quelle di condanna alla sola pena dell'ammenda). Questo effetto, applicato ai processi che, essendo pendenti davanti a questa Corte, non possono considerarsi definiti, comporta che vada annullata l'ordinanza di inammissibilità dell'appello originariamente proposto dal P.M.. Detta ordinanza è stata prevista dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, con riferimento agli appelli proposti anteriormente alla sua entrata in vigore, e proprio tale dichiarazione di inammissibilità è stata ritenuta incostituzionale dalla sentenza n. 26/2007. Essa, infatti, costituirebbe un ostacolo alla instaurazione del giudizio di appello che la Corte costituzionale ha inteso conservare, ostacolo dichiarato espressamente incostituzionale. L'annullamento della ordinanza di inammissibilità dell'appello determina la reviviscenza dell'atto di appello originariamente proposto dal Procuratore generale nel presente giudizio, che va pertanto deciso dalla Corte di appello competente. Si ripristina così la situazione giuridica processuale che esisteva prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, artt. 1 e 10, coerentemente alla invalidazione delle stesse norme prodotte dalla sentenza di illegittimità costituzionale.
L'annullamento della ordinanza di inammissibilità e la conseguente reviviscenza dell'originario appello proposto dal P.M. non sono impediti dal presente ricorso per cassazione, il cui contenuto è superato e reso del tutto irrilevante dalla necessaria pregiudizialità del giudizio di appello. La proposizione di detto ricorso, a contrario, dimostra la non acquiescenza del P.M. alla sentenza qui impugnata ed ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
In conclusione, va ordinata la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza, per il giudizio sull'originario atto di appello proposto dal Procuratore Generale presso la stessa Corte.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza 6.7.2006 della Corte d'Appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello del PM e ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007