Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
In tema di estorsione, si configura l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno nel caso in cui il soggetto passivo sia costretto ad effettuare operazioni di "cambio" (monetizzazione) di assegni, perché è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto economico in violazione della propria autonomia negoziale, e privato pertanto del diritto di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2010, n. 18722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18722 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 314
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 43499/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- ES IG, nato il [...] ad [...];
- ES FF, nato il [...] a [...];
- Di AR TO, nato il [...] a [...];
- ES CL, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza pronunziata in data 23.2.20098 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Di Popolo LO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Udito per i ricorrenti ES IG, ES FF e ES CL l'avvocato AR Emilio, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con sentenza 10.6.2008 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato dichiarava:
ES IG, FF ES e CL ES responsabili, assieme ad altri, del reato di associazione di tipo mafioso, per avere fatto parte, IG ES con il ruolo di capo, di un'articolazione armata del clan dei ES operante in Parete e già da tempo ivi esistente;
con condotta perdurante protrattasi almeno dal mese di maggio 2007 (capo A);
IG ES e FF ES responsabili in concorso tra loro e con altri delle estorsioni ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3 e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestate ai capi C), E), M) ai danni, rispettivamente, di IO MA (costretto ad accettare un assegno postdatato), FF ZO (costretto a versare denaro) e FF AV (costretto a versare denaro in due soluzioni);
IG ES e CL ES responsabili della violenza privata aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ai danni di PR RI (costretto a recuperare della vetture rubate e minacciato di morte se fosse tornato e avesse compiuto altri furti nella zona), contestata al capo AA):
IG ES e TO Di AR responsabili, in concorso con altri, dell'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ai danni di RE
CE (costretto ad accettare un assegno postdatato di Euro 500), contestata al capo F):
IG ES responsabile ancora, in concorso con altri, delle estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestate ai capi D), G), N), e V), e della tentata estorsione parimenti aggravata contestata al capo U), commesse ai danni di TO OT (costretto ad accettare un assegno postdatato di Euro 2000), NO RM e NO IU (costretti a consegnare quattro cambiali di Euro 5.000,00 euro ciascuna), CI NE (costretto a consegnare denaro), IO Di MA (costretto ad accettare un assegno postdatato di Euro 500), CE LL (che si era tentato di costringere ad accettare un assegno postdatato di Euro 1315,00). E, riconosciuta a IG ES, a FF ES e a Di AR TO l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, nonché a FF ES, a Di AR e a CL ES anche le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva;
ritenuta la continuazione condannava: ES IG a dodici anni e due mesi di reclusione;
ES FF a sette anni e sei mesi di reclusione e Euro 1600,00 di multa;
ES CL a quattro anni e sei mesi di reclusione;
Di AR TO a due anni e dieci mesi di reclusione e Euro 600 di multa.
1.1. Investita dell'appello degli imputati, la Corte d'appello di Napoli: riduceva la pena inflitta a IG ES determinandola in dieci anni e sei mesi;
escludeva la continuazione interna al capo E) per FF ES e riduceva la pena a lui inflitta a sette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e Euro 1400,00 di multa;
escludeva la continuazione interna al capo F) per Di AR TO e riduceva la pena a lui inflitta a due anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e Euro 400,00 di multa;
riconosceva a CL ES l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6 e riduceva la pena a quattro anni e due mesi di reclusione.
2. IG ES, FF ES e ES CL propongono ricorso con unico atto a mezzo del difensore comune, avvocato Emilio AR, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con riferimento all'ipotesi associativa attribuita ai tre imputati si denunzia violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., artt.416 bis e 110 c.p., art. 416 c.p., artt. 192 e 530 c.p.p. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
(a) La difesa lamenta innanzitutto che la Corte d'appello s'era semplicemente rifatta alla sentenza di primo grado senza confutare i motivi d'appello, laconicamente definiti inconferenti. (a1) Trattando la posizione di IG ES la Corte aveva quindi affermato, del tutto erroneamente, che la contestazione non conteneva alcuna limitazione temporale, mentre il contrario emergeva inequivocabilmente dalla stessa, e, rifacendosi alla sentenza di primo grado, aveva inoltre implicitamente ed arbitrariamente posto a carico del ricorrente anche elementi del tutto estranei, anche temporalmente, al fatto contestato, in particolare facendo riferimento alla pregressa attività del clan dei ES. Aveva conseguentemente anche travisato i fatti facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori RA FF e RA LO TO, già oggetto di altro procedimento conclusosi il 9.3.2004 con l'assoluzione dell'imputato, a ipotetiche frequentazioni di ES IG con presunti ES prima del maggio 2007, alle dichiarazioni soltanto de relato e generiche di AR NA, nè aveva risposto alle doglianze articolate nell'atto d'appello in relazione a tali elementi erroneamente interpretandole come censure sulla utilizzabilità.
(a2) La Corte aveva quindi omesso di esaminare con particolare rigore le posizioni di FF ES e di CL ES, atteso il numero esiguo di condotte specifiche loro addebitato. (a3) Ancora: la sentenza impugnata non aveva esaminato analiticamente le conversazioni intercettate;
non aveva giustificato se non apoditticamente l'affermazione che le richieste sottintendevano minacce derivanti dall'implicito richiamo al clan dei casalesi o al ID, pur contraddittoriamente ammettendo che non v'era stata alcuna spendita di tali nomi, omettendo di dare conto del rilievo che ES IG era noto agli interlocutori soltanto come "delinquente comune"; non aveva verificato e giustificato l'affermata caratura mafiosa del sodalizio ne' l'avvalimento (anche nella commissione dei reati fine) della forza d'intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e omertà, contraddetto dalla circostanza che spesso le persone offese s'erano rifiutate di accedere alle richieste di monetizzare gli assegni, richieste, che, checché ne avesse detto la Corte, restavano costituire la maggior parte dei reati fine contestati. Anche il presunto reato al capo AA smentiva l'ipotesi accusatoria.
(a4) Non era stato considerato: per ES IG, che non v'era alcun elemento che dimostrasse la sua partecipazione ad un clan camorristico dal 2004 al 2007; per ES CL, che l'unico altro reato contestatogli era quello al capo AA estraneo ai fini dell'associazione; per ES FF, che mancava qualsivoglia prova di sue pregresse frequentazioni o partecipazioni camorristiche, mentre l'affermazione che tramite lui era stato posto in essere un "monopolio" sul calcestruzzo era del tutto priva di basi probatorie. (b) Le circostanze evidenziate avrebbero semmai dovuto portare alla configurazione del reato di cui all'art. 416 c.p. o quantomeno all'ipotesi di concorso esterno.
(c) Era stata completamente omessa la motivazione sul ruolo di capo di IG ES.
(d) Ricorreva violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, arbitrariamente basata sul possesso di arma ad opera di un solo soggetto e su quanto riferito da PR EL in relazione al capo AA), estraneo alle finalità del sodalizio, mancando, alla luce della totale assenza di riferimenti ad armi nella realizzazione della totalità dei reati fine, ogni prova dell'oggettiva, costante e funzionale al sodalizio disponibilità di armi ad opera del sodalizio medesimo.
2.2. In relazione ai reati fine si denunzia anzitutto e con riguardo alla posizione di ciascuno, violazione del D.L. n. 152 del 1991, art.7 e mancanza di motivazione. L'aggravante era stata ritenuta sussistente con indebito automatismo per il solo fatto dell'affermata appartenenza al clan e senza esaminare patitamente le condotte poste in essere, come denunciato dalla difesa, sotto il duplice profilo del fine d'agevolazione e del metodo impiegato. Quindi segnatamente si lamenta:
2.2.1. per ES IG:
a) in relazione al capo C), al capo D), mancanza di motivazione in ordine alle richieste subordinate e in particolare all'esclusione dell'aggravante dell'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, giacché non risultava la commissione ad opera di "più persone riunite" e, in conseguenza di quanto rilevato a proposito del capo A) non poteva ritenersi la partecipazione ad associazione mafiosa degli agenti;
e in ordine alla esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché non risultava, con specifico riferimento a ognuno di tali fatti, la destinazione dei proventi all'associazione nè l'evocazione del clan dei casalesi o di alcuni suoi componenti, mentre IG ES era conosciuto quale delinquente "comune";
b) in relazione ai capi E), F) G), M), N e U), sostanziale assenza di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità del ricorrente, nonché, per ragioni analoghe a quelle appena esposte, in ordine alla sussistenza delle aggravanti;
c) in relazione al capo AA), violazione di legge e mancanza di motivazione perché la realizzazione del fatto, affidata a soggetto estraneo, non lasciava intravedere alcun collegamento con i casalesi e perché la prova della responsabilità era basata sulle sole dichiarazioni del pregiudicato PR RI.
2.2.2. per FF ES:
a) in relazione ai capi C) e M), violazione di legge e mancanza o difetto di motivazione, perché la responsabilità dell'imputato risultava affermata sul solo rilievo che era al corrente dell'episodio; per entrambe le vicende risultava anzi, dalle stesse dichiarazioni delle persone offese, che il ricorrente era intervenuto soltanto a favore di costoro (con riguardo al capo M, in particolare, risultava che l'imputato non solo era stato chiamato dalla persona offesa per intercedere con ES IG, ma aveva anticipato alla persona offesa la somma da lui pretesa): sul punto le risposte date dalla Corte d'appello ai rilievi difensivi erano assolutamente prive di giustificazione e si risolvevano in travisamenti delle prove;
b) in relazione ai capi C), E), M), violazione di legge e omessa risposta con riferimento alle richieste subordinate e all'esclusione delle aggravanti, in base a ragioni analoghe a quelle evidenziate sopra al punto 2.2.1.a) e, infine, alla mancata esclusione della continuazione interna in relazione al reato al capo E).
2.2.3. per CL ES;
a) in relazione al capo AA), violazione di legge (in particolare del D.L. n. 152 del 1991, art. 7) e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della finalità d'agevolazione del clan e del metodo mafioso;
le esplicite minacce formulate alla persona offesa erano in aperta contraddizione con l'ipotesi dell'avvalimento della forza d'indimitazione nei confronti di soggetto, pregiudicato e residente sul posto, che non poteva non essere a conoscenza, se fosse esistita, dell'associazione di tipo mafioso di riferimento;
nessun riferimento al clan dei ES o al ID risultava speso nell'occasione.
2.3. Con riferimento alle attenuanti e al trattamento sanzionatorio, e in relazione a tutti i reati a ciascuno addebitati, si denunzia (le doglianze, pressoché identiche, sviluppate a margine della trattazione della posizione di ciascuno vengono qui riunite per ragioni di coerenza espositiva) la violazione dell'art. 62 c.p., n.6, art. 62 bis c.p., artt. 132 e 133 c.p., art. 81 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e la totale mancanza di motivazione con riguardo sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti indicate (art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p.) sia alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali. Per il ES si denunzia inoltre che la Corte d'appello, pur avendo accolto la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, non aveva adeguatamente ridotto la pena.
3. Di AR TO propone ricorso personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., evidenziando che era stato condannato per estorsione consumata mentre la contestazione relativa all'unico reato a lui addebitato (capo F) si riferiva ad un reato tentato e non solo non emergeva dagli atti la prova della dazione della somma ma era in atti la dichiarazione del RE (persona offesa) al Di AR che dimostrava che il "piacere" non era stato più fatto.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la sentenza era sorretta da meri sillogismi privi di forza probante;
che i giudici di merito s'erano acriticamente discostati dalla differente interpretazione del materiale probatorio del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di convalida del fermo;
che contraddittoriamente la persona offesa era stata ritenuta ora credibile, ora non credibile;
che era stato dato rilievo a telefonate che, come aveva già affermato il Tribunale del riesame, non dimostravano nulla se non l'esistenza di un rapporto tra il ricorrente e il ES non ascrivibili all'associazione mafiosa e a condotte di ausilio alla stessa. Contraddittoriamente, rispetto all'affermazione che il ricorrente avrebbe agevolato il clan e ne avrebbe usato i metodi, la sentenza impugnata aveva ritenuto estranei al Di AR i rapporti tra la persona offesa e il ES;
che la telefonata 4.7.2007 tra il ricorrente e la persona offesa (riportata in ricorso) dimostrava l'opposto di un rapporto estorsivo e che alla luce di quanto obiettivamente emergeva andavano lette le dichiarazioni del LL, con il rigore dovuto in relazione agli aspetti che ne denotavano un coinvolgimento nel clan camorristico dal quale traeva vantaggio mediante le forniture ad esso effettuate. La Corte d'appello aveva travisato la prova fornita dalle dichiarazioni della persona offesa (riportate in parte in ricorso), omettendo di rilevare non solo le contraddizioni interne agli enunciati del LL, ma che costui aveva tenuto ben distinto il prestito personale di Euro 500,00 fatto al Di AR dal cambio degli assegni a lui richiesto e rifiutato. Era di conseguenza da escludere la configurabilità del delitto di estorsione e in ogni caso la sussistenza delle aggravanti contestate, avendo la persona offesa dichiarato che a fronte della richieste di cambiare assegni aveva spento il telefono e non aveva onorato la richiesta provenente dal VA;
3.3. Con il terzo motivo denunzia violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, assumendo che dagli atti non emergeva alcuna minaccia neppure larvata e che la condotta ascrivibile al ricorrente era costituita soltanto da un prestito di Euro 500 a titolo personale, poi restituito, che lo stesso Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di misura cautelare aveva ritenuto episodio distinto dalla richiesta estorsiva del VA e in contrasto con l'assunto di un coinvolgimento del Di AR. I giudici del merito arbitrariamente avevano omesso di considerare tali rilievi e di valutarne la fondatezza e avevano altresì omesso di motivare sull'efficacia causale, di sostegno all'associazione, della condotta ascritta al ricorrente.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che nessuno dei ricorsi può trovare accoglimento.
Va premesso che le censure per lo più ricalcano prospettazioni che risultano già sostanzialmente confutate con la sentenza di primo grado. Molte delle doglianze potrebbero ritenersi già per tale ragione generiche, perché non considerano le risposte date limitandosi a riproporle.
Le uniche dedizioni che potrebbero essere riferite ad aspetti di diritto sono quelle che, più o meno esplicitamente, presuppongono la non configurabilità del delitto di estorsione in operazioni di "cambio" (monetizzazione) di assegni. Ma la tesi secondo cui non ricorrerebbe in dette ipotesi l'ingiustizia del profitto con altrui danno appare infondata solo che si ponga mente all'opinione consolidata secondo cui detto elemento è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto economico in violazione della propria autonomia negoziale, e privato pertanto del diritto di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (da ultimo Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Russo, e ivi citate). Va comunque ribadito che la monetizzazione di assegni non può certamente ritenersi operazione economicamente neutra, tanto più in situazioni quali quelle in esame, nelle quali la richiesta del "cambio" al di fuori dei circuiti ufficiali bancari presuppone che i titoli non siano immediatamente presentabili all'incasso e onorabili. Sicché lo sconto imposto, ingiustamente addossa al monetizzatore anche un "costo" che corrisponde al valore nel tempo del denaro e/o al rischio di mancanza di provvista.
Possono quindi essere esaminate le singole posizioni.
2. Ricorsi ES IG, FF ES, ES CL.
2.1. In relazione alla condanna per il delitto d'associazione di tipo mafioso, le doglianze sembrano anzitutto non considerare che, come risulta dalle sentenze di merito, FF ES aveva nel giudizio di primo grado prodotto un memoriale con il quale ammetteva le sue responsabilità per i reati ai capi A) ed E), che analoghe ammissioni aveva fatto, come ricorda la sentenza impugnata, RO (imputato dei reati ai capi A e M) e, pur limitatamente ai reati fine a lui contestati Iolio. IG ES, dal suo canto, come dice la sentenza impugnata pur negando l'associazione e di farvi parte aveva ammesso "quasi tutte le vicende" e d'avere sbagliato, pur sostenendo che le richieste di sconto dei titoli non costituivano reato.
E su tale aspetto s'è già detto al punto 1.
Correttamente dunque la sentenza impugnata ha richiamato quella di primo grado, nella parte in cui aveva osservato che la prova del reato associativo riposava sull'accertamento di una estesa, per numero di persone offese e per pressione esercitata, capillare attività estorsiva esercitata nei confronti di imprenditori e titolari di attività economiche sul territorio, nonché sulle conversazioni intercettate, che della organizzazione che sorreggeva tale attività davano contezza, mostrando i ruoli da ciascuno dei sodali esercitati e le singole attività in concreto realizzate;
evidenziando in aggiunta che tali dati probatori risultavano consolidati dalle ammissioni degli imputati.
Quanto alle censure sulla delimitazione temporale dell'associazione contestata e all'affermato improprio riferimento, invece, ad elementi del tutto estranei, temporalmente, a detto ambito temporale, deve convenirsi con la difesa ricorrente quando osserva che non poteva dirsi, per lo meno genericamente come ha fatto la Corte d'appello, che la contestazione non conteneva alcuna delimitazione temporale. Ciò nonostante la doglianza è nella sostanza infondata perché non risulta affatto che IG ES o gli altri siano stati condannati per fatti diversi.
In realtà i riferimenti alla pregressa attività del clan dei casalesi, riportati alle pagine 8-10 della sentenza di primo grado, e alle origini del gruppo derivatone, a seguito dell'arresto del ID, in Parete, presto capeggiato da IG ES, detto "Ò santo", trasferitosi relativamente da poco in quel luogo e già noto per avere trafficato in stupefacenti, armi e autovetture di lusso, non riguardano l'attribuzione al ES di fatti temporalmente diversi e non violano perciò in alcun modo il principio di contestazione. Servono invece a illustrare il carattere mafioso, nella specie camorristico, del sodalizio che, ad un certo momento, risultava essersi consolidato e organizzato attorno alla sua figura.
Ed è proprio tale escursus storico che giustifica in concreto la riconduzione dell'associazione oggetto di contestazione al paradigma dell'art. 416 bis c.p., in ossequio al principio secondo cui le connotazioni dell'associazione di tipo mafioso impongono di valutare l'esistenza di una condizione di assoggettamento e di omertà che non può che derivare dal consolidamento anche territoriale e nel tempo della sua forza di intimidazione.
2.1.1. Infondate appaiono quindi le censure relative:
- alle condanne per il reato associativo di ES FF e ES, giacché del ruolo di entrambi parlava ampiamente la sentenza di primo grado e non risultano contestazioni specifiche degli atti d'appello alle quali non sia stata data risposta;
ES FF aveva d'altra parte ammesso le sue responsabilità e la posizione del ES è oggetto di ampia disamina ad opera del primo Giudice, che ha evidenziato attraverso la lettura analitica delle conversazioni intercettate il ruolo fiduciario e di stretto collaboratore di IG ES, i contatti tenuti con i casalesi;
- alla genericità dei riferimenti alle intercettazioni, che sono invece tutte meticolosamente riportate e interpretate nella sentenza di primo grado, e non risultavano specificamente contestate, nonché alla quantità di reati fine direttamente commessi (o accertati commessi), trattandosi di dato non indispensabile per la prova della partecipazione all'associazione;
- alla natura mafiosa dell'associazione, ampiamente giustificata alla luce di quanto all'inizio evidenziato sulle sue radici e radicamento, e al ruolo di ES IG, anch'esso oggetto di ampia motivazione nella sentenza di primo grado e non specificamente contestato;
- alla caratteristica dell'essere l'associazione armata, ragionevolmente desunta non soltanto dalla consolidata esperienza del modo d'agire del clan di Casale da cui derivata quello di Parete, ma nello specifico dai riferimenti fatti da PR RI (persona offesa del reato sub AA) all'uso di un'arma e all'uccisione di un suo amico, nonché dall'accertato possesso di una pistola di provenienza delittuosa ad opera ad esempio del coimputato OL (separatamente giudicato per questo).
2.2. Parimenti adeguate, alla luce dell'ampia motivazione della sentenza di primo grado, delle sostanziali ammissioni dei fatti materiali costituenti i delitti fine, della assenza di specificità delle doglianze relative ad aspetti non esaminati, devono ritenersi le argomentazioni spese a proposito della condanna per i reati fine a ciascuno attribuiti, fondata sul chiaro tenore delle intercettazioni, sulle deposizioni delle parti lese, sulle confessioni seppure parziali, sui riscontri acquisiti dalla polizia giudiziaria. Sulla natura obiettivamente illecita ed estorsiva delle operazioni di "sconto" assegni, s'è d'altronde già detto.
Può solo aggiungersi, per FF HI e quanto ai capi C e M (sugli altri fatti estorsive c'è pure ammissione) che l'affermazione secondo cui l'imputato non era affatto intervenuto a favore della vittima ma dei correi e la lettura difforme delle conversazioni propugnata dalla difesa non poteva trovare seguito, non può ritenersi inadeguata alla luce delle ampie illustrazioni di tali aspetti contenute nella sentenza di primo grado e della sostanziale genericità dei motivi di ricorso.
2.2.1. Le considerazioni svolte in ordine alla partecipazione dei ricorrenti all'associazione di tipo mafioso e al costante agire di concerto nel portare avanti le richieste estorsive, il confluire dei proventi nelle casse comuni, l'avvalimento del nome di personaggi criminali d'indiscusso peso criminale quali TO o GG ò santo" (IG ES), o l'allusione ai regali da fare ad "amici di Casale", e comunque la capacità d'intimidazione espressa con modalità allusive che non parevano intendere l'accettazione di rifiuti, giustifica inoltre il riconoscimento delle aggravanti contestate (cfr. S. U., n. 10 del 28/03/2001, Cinalli).
2.3. Quanto al capo AA), nulla dice il ricorso del ES sul fatto, che non risulta in sè stesso contestato. La sentenza impugnata riconosceva d'altronde, "come invocato dalla difesa", l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, affermando che poteva essere riconosciuta, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, equivalente all'aggravante contestata. In questa sede si censura l'avere mantenuto, ciò nonostante l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Ma la condotta posta in essere, con la quale si intimava ad un delinquente comune di non "operare" nel territorio del clan, è tipica espressione della intimidazione mafiosa ed appare strettamente funzionale al mantenimento dell'egemonia sul territorio.
2.3. Aspecifiche, riferite ad aspetti già ampiamente trattati in primo grado e ulteriormente rivalutati in secondo anche grazie al riconoscimento dell'ulteriore attenuante e alle riduzioni delle pene, oltre che squisitamente di merito e perciò improponibili in questa sede, appaiono infine le doglianze in punto di circostanze attenuanti e giudizio di bilanciamento nonché di dosimetria del trattamento sanzionatorio.
3. Ricorso De AR.
3.1. Al primo motivo ha già risposto adeguatamente la Corte d'appello osservando che la contestazione era in fatto inequivoca e aveva all'evidenza ad oggetto una estorsione consumata. Correttamente è stato dunque affermato che l'erroneo riferimento all'art. 56 c.p. tra le disposizioni di legge richiamate risultava del tutto ininfluente e non poteva ingenerare neppure il minimo dubbio. Nè risulta che, per una qualche carenza difensiva, una incertezza sia stata in concreto ingenerata: la difesa, anzi, è stata sin dall'inizio validamente esercitata proprio avendo riguardo alla specificità della contestazione concernente la avvenuta dazione della somma di Euro 500 al Di AR.
3.2. Il secondo motivo riproduce una prospettazione - quella secondo la quale il rapporto di dare-avere tra il ricorrente e il LL era personale, non illecito e non collegato alle richieste estorsive del gruppo - alla quale la Corte d'appello ha già risposto e nella sostanza omette di considerare le risposte date. La sentenza impugnata ricorda che l'appello prendeva a premessa i provvedimenti cautelari e una certa lettura delle dichiarazioni rese dal LL, ma sottolinea che proprio queste dimostravano invece, lette alla luce degli altri elementi acquisiti, l'inverosimiglianza della tesi difensiva. LL aveva dichiarato difatti che aveva eseguito dei cambi di assegni, che non sapeva ricostruire nel dettaglio, in favore di esponenti della criminalità organizzata e in particolare del VA e di avere ricevuto richieste analoghe dal De AR, che per quanto sapeva, frequentava malavitosi e la cui richiesta di un "piacere" sottintendeva una pretesa analoga. Che la richiesta avente ad oggetto Euro 500 specificamente rivolta dal De AR al LL avesse poi riguardo ad un ulteriore assegno e provenisse comunque, senza alcun titolo lecito, da IG ES, emergeva insomma dalla circostanza che il LL aveva ammesso di avere ricevuto la ("solita") richiesta di un cambio assegno di Euro 4500, negando di averlo cambiato, ma ammettendo poi di avere "prestato" Euro 500 all'imputato (che gli aveva restituito la somma in più rate a distanza di molto tempo, donde anche il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6); dalla telefonata (del 5.6.2007) intercorsa a proposito di quella somma da chiedere al LL tra HI e De AR, nonché, implicitamente, dal memoriale del ES;
dalla coincidenza tra la somma pretesa dal ES e quella dichiaratamente "prestata", a ridosso della richiesta estorsiva;
dall'assenza, infine, d'ogni documentazione o prova della dazione a titolo di "prestito".
Ricostruito il clima d'intimidazione e il timore ingenerato dal gruppo, e accertato che il LL conosceva la caratura di questo e le referenze di chi portava avanti la pretesa, non può infine ritenersi illogica la considerazione che le parole della persona offesa andavano interpretate considerando la naturale reticenza indotta dall'associazione camorristica. Non pertinente è d'altro canto il richiamo alla diversa valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari nell'ambito dell'incidente cautelare e in sede di cognizione assolutamente parziale.
3.3. In tal modo ricostruita natura e provenienza della richiesta, anche le censure articolate con riguardo alle aggravanti appaiono infondate: in base alle conversazioni dettagliatamente riportate nella sentenza di primo grado, è difatti plausibile il presupposto che le sostiene, che il Di AR avesse agito, anche in relazione a "quel Euro 500 da quello" (tel.
5.6.4007 tra ES e il ricorrente), su incarico di IG ES, assieme ai sodali e nell'interesse finale dell'associazione.
4. Conclusivamente i ricorsi vanno nel complesso rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010