Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7959
CASS
Sentenza 1 giugno 2002

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A differenza di quanto disposto dall'art. 149 cod. proc. civ. per i giudizi in materia di invalidità pensionabile e in materia assistenziale, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della malattia da causa di servizio, e pertanto riguardanti una specifica infermità, sussiste l'esigenza dell'identità del fatto materiale denunziato con il fatto oggetto del giudizio, sicché non è possibile dare ingresso ad infermità sopravvenute nel corso del procedimento, dovendo restare immutato l'oggetto della domanda lungo il suo iter amministrativo e giudiziale. È invece consentita una diversa qualificazione medica del fatto, data dal consulente tecnico d'ufficio ovvero dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7959
    Data del deposito : 1 giugno 2002

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