Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
A differenza di quanto disposto dall'art. 149 cod. proc. civ. per i giudizi in materia di invalidità pensionabile e in materia assistenziale, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della malattia da causa di servizio, e pertanto riguardanti una specifica infermità, sussiste l'esigenza dell'identità del fatto materiale denunziato con il fatto oggetto del giudizio, sicché non è possibile dare ingresso ad infermità sopravvenute nel corso del procedimento, dovendo restare immutato l'oggetto della domanda lungo il suo iter amministrativo e giudiziale. È invece consentita una diversa qualificazione medica del fatto, data dal consulente tecnico d'ufficio ovvero dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO ZOLEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LE CI e DI LE AL eredi di DI LE ET, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 pal. 4^ sc. B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6488 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 22/06/99 - R.G.N. 289/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 21 febbraio 1997 la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il RE di La Spezia, attraverso parere tecnico d'ufficio, aveva riconosciuto che le infermità dalle quali AE Di VA era affetto dipendevano da causa di servizio ed erano ascrivibili alla tabella "A" dell'ottava categoria.
A seguito di nuova consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha respinto l'appello. Il giudicante, dando atto che il Di VA il 18 gennaio 1999, a seguito della caduta d'una pedana d'acciaio del peso di circa 60 Kg., aveva riportato lesioni cranio-facciali e che il RE aveva riconosciuto la dipendenza delle infermità da causa di servizio, ritiene che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado (secondo cui, poiché il trauma cranico dipendeva da causa di servizio, lo era anche la neurosi post- traumatica, che nel trauma trovava quantomeno la propria concausa), fondate su adeguata valutazione dei dati anamnestici clinici e strumentali e su logiche argomentazioni e convergenti con il primo parere d'ufficio, erano da condividersi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee di due motivi;
LU Di VA resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. e degli artt. 1 e segg. del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e degli artt. 1 e segg. del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, come eccepito in sede di appello, l'iter amministrativo per la domanda di riconoscimento della causa di servizio, caratterizzato dalla procedimentalizzazione, è scandito da specifiche fasi: denuncia, visita medica, riconoscimento o reiezione, conseguenti atti (di ufficio e di parte). E questo iter esige che, in applicazione del principio della domanda, si dia ingresso solo a ciò che è stato chiesto o che comunque è emerso in sede di accertamento amministrativo. Nel caso in esame il RE aveva dato rilievo ad un'infermità, la sindrome nevrotica, che non era stata denunciata dal Di VA;
ed il Tribunale, cui con l'appello questa esorbitanza era stata eccepita, nulla aveva osservato.
Il motivo è infondato. È da premettere che, a differenza delle controversie aventi per oggetto il riconoscimento del diritto a pensione di inabilità od assegno di invalidità (per legge 12 giugnol984 n. 222) od il diritto a pensione di inabilità civile od assegno per invalidità civile (per legge 30 marzo 1971 n. 118) od il diritto all'indennità di accompagnamento (per legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successive modificazioni), ove non solo è possibile bensì
necessario (ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche alle controversie in materia assistenziale: Cass. 24 ottobre 1998 n. 10588) dare ingresso ad infermità intervenute nel corso del procedimento amministrativo e giudiziale, e pertanto diverse da quelle denunciate in sede amministrativa, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e pertanto riguardanti una specifica infermità, questa resta il necessario ed immutato oggetto della domanda, lungo il suo iter amministrativo e giudiziale.
L'esigenza di questa inimulabilità (che è immutabilità della stessa domanda) è esigenza dell'identità del fatto materiale denunciato con il fatto oggetto del giudizio.
Ben diversa è, pur nell'ambito di questa immutabilità, la qualificazione medica del fatto. La predetta identità (fondata sulla necessità di porre l'amministrazione nelle condizioni di procedere ad adeguato esame e valutazione) non preclude, com'è ovvio, che dello stesso fatto inizialmente denunciato (e poi valutato nel corso del giudizio) la possibilità che la parte stessa, ovvero il consulente tecnico d'ufficio ovvero il giudice, senza escludere la predetta necessità, diano una diversa qualificazione. Ciò, nel caso in esame. Congiuntamente ad altra infermità, in sede amministrativa il ricorrente aveva denunciato "distonia neuro vegetativa, astenia e stato distonico con vertigini e cefalea"; e con il ricorso introduttivo aveva denunciato uno "stato ansioso- depressivo". E, poiché il ricorso, quale dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento (Cass. 10 ottobre 1997 n. 9875) e definibile nel suo contenuto anche attraverso l'applicazione (in via di proiezione analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. 27 gennaio 1999 n. 719), è da leggere nella sua unitarietà, il fatto (dalla ricorrente censurato) che nel caso in esame l'infermità sia stata specificata nella parte narrativa del ricorso stesso e non ripetuta nella parte conclusiva (ove si richiamano peraltro "le affezioni lamentate"), resta irrilevante.
Come il primo giudicante osserva, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che "delle affezioni denunciate, appare imputabile a causa di servizio la sindrome neurotica". Con questa affermazione egli ha ritenuto che tale infermità sia parte "delle affezioni denunciate", e pertanto ha ravvisato l'identità fra fatto (affezione) accertato e fatto denunciato, a questo dando una propria diversa qualificazione, che si sottrae alla ricorrente censura.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e degli arti. 1 e segg. del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e degli artt. 1 e segg. del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, per cui la sindrome neurotica, pur non denunciata, aveva concausa preponderante nel trauma cranico, è erronea, in quanto, da un canto, è fondata solo su un giudizio di probabilità e, d'altro canto, non considera che l'infermità non era stata determinata dal remoto infortunio del 1961, bensì era connessa alla stessa caratterizzazione psichica ed emotiva del ricorrente.
Anche questo motivo è infondato. In ordine al primo aspetto della censura, è da osservare che la valutazione di probabilità è sufficiente ad affermare il rapporto di causalità fra lavoro e malattia (Cass. 4 luglio 1996 n. 6094). In ordine al secondo aspetto della censura, nella materia in esame il difetto di motivazione è solo la palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica o la rilevante omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nel caso in esame, le censure della ricorrente si esauriscono in una valutazione dei fatti (assenza di rapporto causale con il pregresso trauma cranico e connessione con atteggiamenti caratteriali) immotivatamente diversa da quella fornita dal consulente tecnico d'ufficio.
Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 10,00, oltre ad EURO 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2002