Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1476
CASS
Sentenza 22 febbraio 1999

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Massime2

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il permanere di una situazione di incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato impone come corretta opzione interpretativa la dichiarazione di irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere pur sempre eccezionale dell'arbitrato rituale introduttivo di una deroga alla competenza del giudice ordinario.

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo se riguarda rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., mentre se riguarda altri rapporti necessita solo di forma scritta "ad probationem" secondo la regola di cui all'art. 1967 cod. civ.

Commentario1

  • 1Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1476
Data del deposito : 22 febbraio 1999

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