Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il permanere di una situazione di incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato impone come corretta opzione interpretativa la dichiarazione di irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere pur sempre eccezionale dell'arbitrato rituale introduttivo di una deroga alla competenza del giudice ordinario.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo se riguarda rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., mentre se riguarda altri rapporti necessita solo di forma scritta "ad probationem" secondo la regola di cui all'art. 1967 cod. civ.
Commentario • 1
- 1. Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO VOLPE - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - rel. Consigliere -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MMT. - MONTAGGI MANUTENZIONI TAVAGNACCO SPA in persona del suo Amm.re Unico e legale rapp.te sig. Armando Conzati, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO, ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato BUSINELLO G. PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOCCIA IRME SPA in persona del suo legale rapp.te;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 12528/96 proposto da:
MOCCIA IRME SPA in persona del legale rapp.te Ing. Gennaro MO, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 39, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che la difende unitamente all'avvocato FRANCESCO AVERSA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MMT MONTAGGI MANUTENZIONI TAVAGNACCO S.P.A. in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te sig. Armando Conzati;
- intimata -
avverso la sentenza n. 339/95 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 31/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI, per delega dell'avvocato E. ROMANELLI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto il accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DA IE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo.
Con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Udine la s.p.a. M.M.T. - Montaggi Manutenzioni Tavagnacco con sede in Pradamano di chiarò di essere creditrice della s.p.a. MO IRME con sede in Napoli della complessiva somma di L. 183.424.150, oltre interessi, come documentato da due fatture n. 347 e 349/90, per prestazioni svolte in esecuzione di un con tratto di appalto stipulato il 26 marzo 1990 per il montaggio di un forno elettrico ad arco e di un impianto di colata continua, e chiese che alla predetta società fosse ingiunto il pagamento della precisata somma di danaro. Contro il decreto ingiuntivo emesso il 7 settembre 1991 la soc. MO propose tempestiva opposizione convenendo in giudizio la soc. M.M.T. davanti al Tribunale di Udine ed eccependo - per quanto occorre, in relazione all'odierno ricorso - l'incompetenza del giudice ordinario a causa della clausola compromissoria apposta al contratto di appalto - secondo cui le controversie nascenti dal contratto dovevano essere decise da un collegio di tre arbitri - con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi nel giudizio di opposizione la soc. M.M.T. eccepì a sua volta - tra l'altro - la nullità della predetta clausola compromissoria, osservando che la stessa non conteneva l'indicazione delle modalità per la nomina di uno degli arbitri.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 24 maggio 1993 ritenne l'improponibilità della domanda a causa della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto, in virtù della quale i contraenti avevano previsto la soluzione delle controversie per mezzo di un arbitrato irrituale;
di conseguenza revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la soc. M.M.T. a restituire alla soc. MO le somme percepite per effetto della provvisoria esecuzione concessa in corso di causa.
A seguito dell'impugnazione proposta dalla soc. M.M.T. e di quella incidentale formulata dalla soc. MO, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Trieste, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 31 luglio 1995, rigettò entrambi i gravami confermando la decisione del Tribunale e compensando le spese. Contro la sentenza la soc. M.M.T. ha proposto ricorso per cassazione e formulato cinque motivi d'impugnazione.
La soc. MO ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione.
Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza.
1. Col primo motivo la ricorrente principale denunzia violazione e falsa interpretazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., dell'art. 115, 1^ co. c.p.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Afferma che nell'interpretare la clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto la Corte di appello ha violato i criteri legali di ermeneutica negoziale, disattendendo senza congrua motivazione l'interpretazione letterale e ricostruendo una diversa comune intenzione delle parti senza il sostegno di alcuna prova e senza congrua motivazione.
La doglianza è infondata.
Esaminata innanzi tutto l'eccezione di nullità della clausola compromissoria sollevata, sulla base dell'art. 809, comma 2 e 3 c.p.c., dalla soc. M.M.T. - secondo cui essa non stabiliva il modo di nominare uno degli arbitri - la Corte ha osservato (condividendo il giudizio in proposito formulato dal Tribunale) che il tenore letterale della clausola, così come scritta sul contratto ("dette controversie saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato da voi, uno da noi di comune accordo o in difetto dal Presi dente del Tribunale di Napoli") denotava in modo inequivoco un errore materiale di scritturazione, nel senso dell'omissione delle parole "ed il terzo" che, se inserite nel contesto della frase, consentivano di dare alla stessa nel suo complesso un significato corrispondente all'effettiva volontà delle parti ("dette controversie saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato da voi, uno da noi ed il terzo di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Napoli") desunta non solo dal tenore letterale delle parole usate ma anche dalla ratio della stessa previsione contrattuale.
L'interpretazione in tal senso fornita dalla Corte alla clausola in questione, a differenza di quanto afferma la ricorrente, non viola i criteri legali di ermeneutica contrattuale, perché, tenendo presente che gli arbitri era no stati previsti in numero di tre mentre solo di due si indicava il modo di nominarli, considerando che solo una delle parti avrebbe avuto piena autonomia nella scelta del proprio arbitro, non trascurando il fatto che nel patto comunemente adottato in casi identici solo la nomina del terzo arbitro viene affidata al Presidente del Tribunale in caso di disaccordo, e superando così la discordanza originaria della clausola mediante il coordinamento delle espressioni usate, valutate nel loro insieme, la Corte d'appello, lungi dal l'adottare un'interpretazione sostitutiva della reale intenzione delle parti, ha accertato quest'ultima in modo corretto, senza limitarsi al senso letterale delle parole effettivamente scritte, ma ponendo in evidenza che esse erano state riportate nel documento in modo incomprensibile per una ragione che non poteva ravvisarsi se non in una mera omissione materiale incorsa nella scritturazione.
L'interpretazione data dalla Corte, che si richiama in modo espresso alle norme del codice civile che prevedono i criteri legali di interpretazione dei contratti, si ispira in tutta evidenza, in modo particolare, alla norma enunciata dall'art. 1366 c.c. ("il contratto deve essere interpretato secondo buona fede") che costituisce un criterio primario di interpretazione soggetti va del contratto o di una sua clausola, secondo cui è necessario adeguare detta interpretazione al significato sul quale le parti, considerate le concrete circostanze del caso, dovevano fare legittimo e ragionevole affidamento, escludendo per incompatibilità interpretazioni cavillose basate su espressioni letterali omesse o inserite o aggiunte per errore materiale al testo negoziale.
Significato obiettivo del contratto ed interpretazione condotta secondo il criterio della buona fede non sono i termini incompatibili d'una alter nativa, perché la seconda è nient'altro che l'adeguamento del contratto al suo significato obiettivo sul quale i contraenti potevano fare legittimo affidamento.
L'accertamento della volontà delle parti in tal modo condotto dalla Corte d'appello si traduce in un apprezzamento di fatto istituzionalmente affidato al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità quando - come si è visto - la motivazione che lo sostiene sia immune da vizi logici e da errori di diritto. Il primo motivo di ricorso - che, per il resto, si risolve in una mera prospettazione d'una diversa interpretazione della clausola e nell'implicita ma inammissibile richiesta d'un diverso accertamento della volontà dei contraenti - va dunque rigettato.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.1362 e segg. c.c., 808 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene che la Corte d'appello, nell'interpretare la clausola compromissoria, ha qualificato erroneamente ed immotivatamente co me irrituale anziché rituale l'arbitrato voluto dai contraenti, sulla base del giudizio, tutt'altro che concorde, espresso in proposito dalle parti, anziché dei normali criteri di interpretazione dei contratti. La doglianza non può essere condivisa.
Dopo aver disatteso l'eccezione di nullità della clausola compromissoria sollevata dalla M.M.T. la Corte d'appello, esaminando il secondo ed il terzo motivo di gravame della stessa società, ha osservato innanzi tutto che i termini "giudizio" "controversia" e "arbitri" presenti nel testo inducevano a ritenere che l'intenzione dei contraenti fosse stata quella di attribuire al collegio arbitrale una funzione sostitutiva di quella del giudice ordinario, anche perché le espressioni "senza formalità di procedura", inappellabilmente" e "secondo equità", pur rivelando l'intenzione contraria, non erano neppure loro decisive in proposito. La Corte ha aggiunto che le parti in causa avevano concordemente qualificato come irrituale l'arbitrato previsto in contratto, indicando in parti colare la comparsa di risposta della stessa soc. M.M.T. e l'adesione prestatavi dalla soc. MO.
La Corte ha quindi concluso che sussisteva comunque quanto meno una situazione di incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato e che in tali casi il dubbio doveva essere risolto, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (correttamente richiamata: v. Cass. 23 giugno 1998 n. 6248, Cass. 24 luglio 1997 n. 6928, Cass. 22 dicembre 1993 n. 12703) a favore dell'arbitrato irrituale. Come appare evidente la Corte non ha fondato il suo giudizio solo sull'accordo in proposito manifestato dalle parti in causa nei loro scritti di fensivi, ma sul significato testuale delle parole contenute nella clausola, derivandone un dubbio che ha ritenuto di risolvere alla stregua del sicuro criterio indicato da questa Corte Suprema, sulla base quindi di un ragionamento interpretativo che la stessa ricorrente non censura e che comunque si presenta sufficiente ed immune da vizi logici o errori giuridici.
Anche il secondo motivo di ricorso va dunque rigettato.
3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 808 e 809 c.p.c., in subordine dell'art. 1418, 2^ co. c.c. in relazione agli artt. 1346 e 1325 n. 3 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte d'appello non ha rilevato, in relazione alla natura rituale dell'arbitrato, la nullità derivante dalla mancanza di forma scritta sia della modalità di nomina di tutti gli arbitri sia di quella parte della clausola compromissoria da essa stessa inserita in via di integrazione: una lettura men che rigorosa dell'art. 808 c.p.c. si porrebbe in contrasto con la norma ex art. 24 della Costituzione;
inoltre, anche a voler ritenere irrituale l'arbitrato previsto dalle parti, la Corte non ha rilevato la nullità derivante dalla indeterminatezza dell'oggetto della clausola compromissoria per effetto dalla incerta formulazione del suo testo.
La doglianza non merita accoglimento.
Una volta accertata la natura irrituale dell'arbitrato previsto dai contraenti con la clausola compromissoria in questione, deve ritenersi non pertinente il richiamo alle norme ex art. 808 e 809 c.p.c. dettate solo per l'arbitrato rituale. Deve anzi ribadirsi,
sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte Suprema, che qui si condivide e si conferma, che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo se riguarda - a differenza del caso di specie - rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam ai sensi dell'art.1350 c.c., mentre se riguarda altri rapporti necessita solo di forma scritta ad probationem secondo la regola di cui all'art. 1967 c.c. (Cass. 25 agosto 1998 n. 8417, Cass. 14 maggio 1997 n. 4258, Cass. 5 settembre 1992 n. 10240). Non può ravvisarsi nel caso neppure la nullità derivante dalla indeterminabilità dell'oggetto (espressione con cui l'art. 1325 n.3) c.c. fa riferimento al contenuto degli accordi dei contraenti)
considerato che l'impegno delle parti di conferire ad arbitri il mandato di decidere tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto risulta chiaro e de terminato dal tenore letterale della clausola e non ha mai formato oggetto di contestazione.
Il motivo esaminato va quindi rigettato.
4. Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 38 c.p.c., nonché difetto di motivazione in ordine alla competenza del giudice ordinario, anziché degli arbitri, a provvedere sulla domanda, proposta dalla soc. MO, di restituzione dell'importo da essa pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Col quinto motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., nonché difetto di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha accolto la domanda di restituzione proposta dalla soc. MO qualificandola come azione di ripetizione di indebito.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione.
Si rileva dalla sentenza impugnata che la soc. MO ha pagato alla soc. M.M.T. la somma indicata nel decreto ingiuntivo per effetto della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice istruttore nelle more del giudizio di opposizione, e che il Tribunale, con la sua sentenza, dopo aver dichiarato improponibile la domanda di adempimento proposta col ricorso per decreto ingiuntivo dalla soc. MMT. e revocato il predetto decreto, ha condannato quest'ultima società a restituire alla soc. MO la somma ricevuta in pagamento.
Dal canto suo la soc. M.M.T., nel proporre appello, ha formulato espressa richiesta di riforma sul punto della sentenza di primo grado affermando che il Tribunale, una volta ritenuta l'improponibilità della sua domanda per effetto della ritenuta validità della clausola compromissoria, non poteva pronunziarsi sulla richiesta di restituzione della somma versata avanzata dalla soc. MO, riservata alla competenza degli arbitri.
La Corte d'appello, prendendo in esame tale motivo di gravame, ha osservato a) che la condanna della M.M.T. alla restituzione della somma riscossa in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo conseguiva alla revoca del decreto stesso per effetto dell'improponibilità della domanda, b) che la richiesta della soc. MO, qualificabile come domanda di ripetizione di indebito, era pienamente ammissibile nel corso del giudizio concernente l'accertamento della legittimità del titolo in forza del quale il pagamento era stato effettuato.
La motivazione sub a) addotta dalla Corte è sufficiente e corretta, dato che con la clausola compromissoria i contraenti si sono impegnati a dar mandato ad arbitri di risolvere nel merito le controversie nascenti dal con tratto, mentre la condanna alla restituzione della somma è l'effetto automatico della revoca (rectius: della dichiarazione di nullità) del decreto ingiuntivo per una situazione analoga all'incompetenza del giudice ordinario (quod nullum est nullum producit effectum), il quale, condannando alla restituzione, non entra nel merito della controversia, ma trae solo le conseguenze di rette della propria pronunzia sul piano processuale.
Tale motivazione è da sola sufficiente a reggere il dispositivo, per cui quella sopra indicata sub b) è del tutto irrilevante perché formulata ad abundantiam, per cui il vizio denunziato non ricorre.
6. Il ricorso della soc. M.M.T. va, in conclusione, rigettato nella sua interezza.
7. Per effetto di tale decisione il ricorso incidentale condizionato proposto dalla soc. MO va dichiarato assorbito.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna la ricorrente soc. MMT. alle spese, liquidate nella complessiva somma di L. 311.800, oltre a L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999