Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione dell'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, qualora tale provvedimento non sia preceduto dal contradditorio in camera di consiglio, l'imputato potrà eccepire la mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2017, n. 49093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49093 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
49093-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1903 Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. Massimo Ricciarelli -relatore- Ersilia Calvanese C.C. 11/10/2017 Fabrizio D'Arcangelo R.G.N. 12928/2017 Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO MA, nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2016 del G.I.P. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SO MA, SO RO, ZE LL e LL MA, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 17/5/2016 con cui il G.I.P del Tribunale di Napoli, a seguito di richiesta di " क archiviazione di un procedimento pendente nei confronti di ignoti, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti dei ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. Deducono violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, comma 5, 335 e 409 cod. proc. pen., in quanto avrebbe dovuto considerarsi abnorme l'ordine di formulare l'imputazione nell'ambito di procedimento a carico di ignoti e all'esito di udienza alla quale i ricorrenti non avevano potuto partecipare, ciò da cui era derivata la fissazione dell'udienza preliminare non preceduta da avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2.1. Va in primo luogo ribadito il principio per cui «in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione» (Cass. Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013, dep. nel 2014, L., rv. 257786), dovendo il giudice per le indagini preliminari nelle suddette ipotesi limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
2.2. Va peraltro osservato che «è inammissibile il ricorso per cassazione dell'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero (Cass. Sez. 3, n. 15251 del 14/12/2016, dep. nel 2017, De Bosini, rv. 269649, riferita proprio a procedimento a carico ignoti, nonché Cass. Sez. 5, n. 6807 del 21/1/2015, DR, rv. 262688).
3. Va comunque aggiunto che il soggetto, nei cui confronti è stata formulata l'imputazione, non resta privo di tutela. Ed invero, secondo il fisiologico sviluppo del procedimento, l'imputazione coatta deve essere preceduta dal contraddittorio in camera di consiglio, che solo 2 g giustifica sul piano delle garanzie il venir meno dell'obbligo per il P.M. di inviare l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (si rinvia sul punto a Corte Cost. n. 460 del 2002 e n. 491 del 2002). Correlativamente, la circostanza che l'epilogo della fase delle indagini preliminari sia stato contrassegnato dall'anomalia rappresentata dall'emissione dell'ordine di formulare l'imputazione, non preceduto dall'udienza nella quale deve essere assicurato il contraddittorio tra le parti interessate, implica che venga ad assumere rilievo la mancata comunicazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ciò che l'imputato può utilmente dedurre in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento.
4. Sta di fatto che i ricorsi sono di per sé inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'11/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Giovanni Conti Junts DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 OTT 2017/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3