Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2015, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
O S C U RA T A 6 8 07 /1 5 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto M ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐ imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Presidente - SENTENZA N. 87 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MAURIZIO FUMO N. 41679/2014 Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D.R.S. N. IL (omissis) O.O. N. IL (omissis) avverso l'ordinanza n. 28795/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 28/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vndent de Augurtin's ما رسیده اند не el be concho fr gfo Udit i difensor Avv.; O S C U R A T A Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 28 - 30/05/2014 il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto che il P.M. formulasse l'imputazione nei confronti di D.R.S.
0.0. in relazione al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
2. Nell'interesse degli indagati viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza degli artt. 101 e 410 cod. proc. pen., sottolineando che l'opposizione alla richiesta di archiviazione doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto la sottoscrizione degli opponenti era stata autenticata da difensore che, all'epoca del deposito dell'atto, non risultava ancora iscritto all'Albo degli avvocati.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza dell'art. 410 cod. proc. pen., in materia di indicazione dell'oggetto di investigazione suppletiva.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Come già condivisibilmente ritenuto da questa Corte, è inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.), dal momento che unico soggetto legittimato ad impugnare tale provvedimento è il pubblico ministero (Sez. 4, n. 10877 del 20/01/2012, Rossi, Rv. 251986).
2. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21/01/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Alfredo Maria Lombardi user DEPOSITATA IN CAN addi 16 FEB 2015 он use IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CamblaiLanzuise