Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA POPOL ITA INO0 2 540 /0 1 LA CORTE SUTREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 14751/98 Cron.5211 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. ConsigliereDott. Attilio CELENTANO Ud. 13/12/00 Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia-studio- dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 21 FEB 2001 AT SA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avverso la sentenza n. 20815/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/11/97 R.G.N. 2139/92; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5404 udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo -1- D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Generale Dott. Alberto CINQUE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per ་ 1 14751/98 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e parzialmente modificando la sentenza 4.10.1991 del Pretore di questa città, ha disposto che gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a favore di AL TI per indennità di accompagnamento debbano decorre dalla domanda giudiziale anziché dalla data di maturazione dei singoli ratei, poiché il diritto alla prestazione è insorto in epoca (ottobre 1988) successiva alla presentazione della domanda amministrativa (25.5.1988), anche se precedente l'instaurazione del giudizio (22.10.1990). Secondo il Tribunale, infatti, non poteva trovare D'Ag applicazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 secondo cui le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore insorgono dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa in quanto l'operatività di detta norma - presuppone che il diritto alla prestazione sia già maturato al presentazione della predetta domanda momento della amministrativa. Nelle ipotesi in cui il diritto alla prestazione è maturato dopo la proposizione della domanda amministrativa, ma prima della domanda giudiziale, ha soggiunto il Tribunale, non possibile configurare un atto di costituzione in mora del debitore diverso dalla domanda giudiziale, per cui solo da tale momento decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Avverso questa sentenza l'invalido ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1219 e 1224 secondo comma cod. civ., degli artt. 429 e 442 c.p.c. e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e sostiene che il Tribunale ha errato fissando la decorrenza degli interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale, anziché dalla data di maturazione dei singoli ratei. Osserva, in particolare che nella specie sussistono le condizioni legali di responsabilità del Ministero dell'Interno per il ritardo nell'adempimento in quanto, per effetto del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche in D.Ag. materia di indennità di accompagnamento, gli interessi moratori decorrono dalla data di maturazione delle singole rate anche quando le condizioni di esistenza del diritto intervengono nel corso del giudizio o del procedimento amministrativo, ovvero nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del e la proposizione della domandaprocedimento amministrativo giudiziale. Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili 18, vengono ad prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. esistenza nel corso del giudizio nell'ambito dell'accertamento -ai sensi dell'art. 149 disp. att. consentito c.p.c. - gli interessi e la rivalutazione spettanti al creditore della prestazione decorrono dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento, atteso che in tale ipotesi non è necessaria una nuova domanda amministrativa che l'ente erogatore debba assumere ad oggetto delle sue determinazioni e non si giustificherebbe quindi la concessione al predetto ente dello "spatium deliberandi" di 120 giorni ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (cfr. Cass. n. 7974 del 1998, Cass. n. 5050 del 1998, Cass. n. 9434 del 1997, Cass. n. 11534 del 1995). Nello stesso contesto è stato altresì precisato che del suddetto principio debba farsi applicazione anche quando il diritto alla prestazione sia insorto in epoca successiva alla chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo, ma anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, atteso D.Ag che viene in considerazione la decorrenza della rivalutazione e degli interessi ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e, quindi, da un lato si deve prescindere dall'imputabilità del ritardo all'ente erogatore e, dall'altro, il sistema normativo, consentendo all'interessato di accedere alla tutela giurisdizionale senza attendere il compimento di un nuovo procedimento amministrativo, è chiaramente nel senso che il credito alla prestazione "matura" (cioè è esigibile) nel momento stesso in cui insorge il diritto, per cui la data di decorrenza della prestazione segna anche la decorrenza di rivalutazione ed interessi (così Cass. n. 11534 del 1995 in motivazione;
Cass. n. 9434 del 1997). Il Collegio ritiene di dover dissentire da quest'ultimo orientamento giurisprudenziale per le seguenti considerazioni. Com'è noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art 442 c.p.c., ha ritenuto applicabile anche ai crediti previdenziali e assistenziali la determinazione ufficiosa degli interessi moratori e della rivalutazione, con decorrenza non già dal giorno di maturazione del credito, bensi "dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo dell'adempimento". Peraltro, nel caso in cui il diritto alla prestazione sia insorto dopo la presentazione della domanda amministrativa, ma prima della domanda giudiziale, come nella specie, non applicabile il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 secondo cui l'inutile decorso di 120 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa determina l'insorgere delle D-Ag condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore - in quanto detta norma presuppone che le condizioni di esistenza del diritto sussistano già al momento della proposizione della domanda amministrativa. Va altresì considerato che la fattispecie in esame non si inquadra in alcuna delle ipotesi di "mora ex re" previste dall'art. 1219 secondo comma cod. civ.; peraltro dalle norme applicabili alla prestazione in esame non è possibile dedurre con qualche fondamento una costituzione automatica in mora che prescinda da qualsiasi colpa delladell'amministrazione, stessa nel ritardo della prestazione. Proprio le limitazioni poste dalla Corte Costituzionale alla 442 c.p.c., dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. escludendo qualsiasi automaticità, inducono invece a ritenere che in caso di ritardo della prestazione, per la decorrenza degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria sui S ratei arretrati del beneficio, occorra la costituzione in mora dell'amministrazione. Nella specie tale adempimento coincide con la proposizione della domanda giudiziale, per cui è solo da tale data, e non da quella più remota di insorgenza del diritto, che vanno riconosciuti gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei arretrati della prestazione. A questi principi si è correttamente attenuto il Tribunale, avendo quel giudice riconosciuto gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati della prestazione solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio dato che l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 M. Au reli Il Cons. estensore Il Presidente Фужив Дөртім Philli 3 0 I A 1 3 D S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 5 . , S T A O . Depositata in Cancelleria R T L N , A L ' A O L 21 FEB. 2001 3 S B L E 7 oggi, E I - P S D D 8 - I I A L ABORATORE 1 A M S N E 1 T R G CANCELLERIA N S E O O E S P A G I D M A G I E E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E