Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
E inammissibileil ricorso per cassazione dell'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato il quale eccepiva l'abnormità del provvedimento del G.I.P. che aveva ordinato l'imputazione coatta relativamente ad una notizia di reato iscritta contro ignoti).
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- 1. Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto dellaDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2016, n. 15251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15251 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
15251-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez..8734 Vito Di Nicola Claudio Cerroni CC 14/12/2016 R.G.N. 25629/2016 Aldo Aceto Enrico Mengoni Ubalda Macrì - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De SI BI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 14.4.2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Lecco RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 14.4.2016 il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Lecco ha respinto la richiesta di archiviazione del PM del medesimo Ufficio disponendo che lo stesso formulasse l'imputazione coatta nei 10 giorni, sul presupposto che, per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari, qualora il fatto fosse emerso ictu oculi, non era richiesto alcun accertamento di laboratorio.
2. Con un unico motivo di ricorso, l'indagato denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato e la violazione degli art. 405 e 409, comma 5, c.p.p. con riferimento alla parte in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva imposto al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione coatta in un procedimento avente ad oggetto l'opposizione all'archiviazione di una notizia iscritta contro ignoti. Dopo aver precisato di aver avuto effettiva conoscenza dell'ordinanza impugnata solo in data 26.5.2016, assume la sua legittimazione all'impugnativa, sul presupposto che "l'abnormità" è una categoria elaborata proprio per rimediare agli errori dell'organo giudicante che pronunci atti non impugnabili ma, in concreto, espressivi di uno sviamento della funzione giurisdizionale. Nella specie, ricostruisce in fatto che l'ordinanza impugnata era stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari, all'esito del'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., dopo che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione, essendo rimasti ignoti gli autori del reato e non essendo emersi elementi utili per l'ulteriore prosecuzione delle indagini. Il procedimento penale era originato dal rinvenimento da parte del sig. LA AM di sostanza molliccia e maleodorante sul bordo del gioco consegnato al figlio con la cena Happy Meal, in occasione dell'accesso del 9.11.2014 al ristorante Mc Donald's di Garlate gestito dalla società di cui esso indagato era legale rappresentante. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, argomenta che il giudice per le indagini preliminari, in tanto può ordinare l'imputazione coatta, in quanto la persona nei cui confronti sia elevato l'addebito, sia stata precedentemente iscritta nel registro delle notizie di reato. Diversamente, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto limitarsi a disporre l'iscrizione della notizia di reato a suo carico, rimettendo poi gli atti al pubblico ministero al fine di consentirgli l'assunzione delle necessarie, eventuali, conseguenti determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui "È inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero" (Cass., Sez. 5, n. 6807/15, Rv 262688 e Sez. 4, n. 10877/12, Rv 251986). Ed infatti, non è previsto nell'ordinamento giuridico un diritto dell'indagato (o dell'indagando) ad impugnare l'ordine del giudice per le indagini preliminari che disponga l'imputazione coatta, ancorché il pubblico ministero non abbia ancora proceduto all'iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, perché, 2 in questa fase, l'interlocuzione è esclusivamente tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero il quale, nella specie, è evidente che ha prestato implicitamente acquiescenza all'ordine del giudice per le indagini preliminari, procedendo alla preventiva iscrizione del ricorrente a modello 21, ed esercitando conseguentemente l'azione penale. Tale soluzione non contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. n. 4319/14, PM c. LF e LV e Cass. n. 22909/05, Minervini) che dopo aver ricostruito il sistema del rapporto tra il giudice per le - indagini preliminari ed il pubblico ministero, anche alla luce dei principi costituzionali, precisando che il giudice per le indagini preliminari non può limitarsi al semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti rimessigli dallo stesso pubblico ministero non potendo prendere l'iniziativa di esercitare l'azione penale in nome e per conto del pubblico ministero ha esaminato diversi casi di abnormità. Tra - questi, in particolare, si segnala quello di cui al punto 9 della sentenza n. 4319/14, in cui la Corte ha affermato che, seppur non oggetto di specifico quesito, è da considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui, oltre ad ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima un'imputazione coatta, perché ipotesi di indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente non solo ad indagare a tutto campo nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. Ad avviso del Collegio, il caso in esame differisce da quello dell'obiter appena riportato, perché all'imputazione coatta ordinata (legittimamente o meno) dal Giudice per le indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha inteso di dare seguito tant'è vero che non ha proposto ricorso per cassazione, ma ha proceduto all'iscrizione del nominativo nel registro degli indagati ed ha formulato l'imputazione, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna. Ebbene, nella specifica ipotesi in esame, sicuramente il ricorrente non ha la legittimazione ad impugnare perché non ha neanche un interesse pretensivo al controllo sulla regolarità dell'interlocuzione interna tra il giudice per le indagini preliminare ed il pubblico ministero, potendo formulare la richiesta relativa solo nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale, nell'alveo del meccanismo disegnato dall'art. 413 c.p.p. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma da versare alla Cassa delle Ammende come indicato in dispositivo. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Ubalda Macrì With New ито сегаме DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2017 4