Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico obbligatorio, esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità.
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Cassazione civile sez. lav., 16/02/2022, (ud. 14/10/2020, dep. 16/02/2022), n.5114 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17566-2016 proposto da: S.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO PAGANO, EMILIA BONFIGLIO; – ricorrente principale – G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 2, presso lo …
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Il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività: 1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina nel codice di procedura penale: pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice non può prescindere nell'attività interpretativa; 2) nell'ambito del diritto internazionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2017, n. 50998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50998 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
50998-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2017 Presidente - Sent. n. sez.1321/17 FAUSTO IZZO SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.502/2017 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD ZM nato il [...] a [...]( ALBANIA) avverso la sentenza del 29/11/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG bott. Francesco Salzano, che he cheesh: A) in via freencipale, il reinvio del proectements in ottere delle decisione della Corte Costituzionale a seguito dell'ordinanz emesse dalle VI Jez. Penale di queste corte 1418/2017 B) in subordine, rigettarsi il all art. 616 cod per pervedimenti ch e ricers , adottart i 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Torino, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente RD ZM, con sentenza del 29.11.2016, applicava allo stesso, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed € 14.000,00 di multa, con condanna al pagamento delle spese di custodia cautela- re, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del vei- colo in sequestro. All'odierno ricorrente veniva imputato il reato previsto dall'art. 73 comma 1 DPR 309/90, perché trasportava all'interno dell'autovettura Fiat Punto Tg. DF753VG e deteneva a fini di spaccio g. 19,62 di sostanza stupefacen- te tipo cocaina, contenenti g. 68,47 di principio attivo, pari a 4655 dosi medie singole, in Torino il 12.4.2016. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RD ZM, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606, co.1 lett. e) cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale, in riferimento al combinato disposto degli artt. 129 e 444 comma 2 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che il giudicante non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., nonostante la pre- senza degli elementi necessari ad una pronuncia di assoluzione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, adottando i conseguenti provvedimenti di carattere processuale. In data 31.3.2017 il ricorrente depositava motivi nuovi a mezzo di altro difensore, deducendo: b. Questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 73, c.1, DPR 309/90, come risultante a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte Co- stituzionale, ed in particolare per la violazione degli artt. 3,25, c.2, 27 e 117 Cost. Il ricorrente rileva che è stata applicata, al caso di specie una pena base di otto anni, infatti la condotta sanzionata è stata sanzionata con il minimo edit- tale dell'art. 73, c.1, DPR 309/90, pari al doppio del massimo edittale della ipote- si lieve di cui all'art. 73, c.5, DPR 309/90. Tale irragionevole ed eccessiva distanza tra i trattamenti sanzionatori, previsti per le due ipotesi di reato, pone seri dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili, in quanto impone al giudice di punire con pene molto diverse casi molto simili e comunque omogenei, quanto a contenuto offensivo e con pe- ne manifestamente sproporzionate. 2 Il ricorrente richiama l'ordinanza del 12/1/2017 n. 1418/17 con cui la Se- sta Sezione Penale di questa Corte Suprema ha rilevato la probabile violazione dell'art. 25 c. 2 Cost. Lo stesso ricorrente rileva, poi, che l'irragionevolezza del differente trat- tamento sanzionatorio previsto tra le ipotesi di ai commi 1 e 5 dell'art 73 DPR 309/90 determina la violazione dell'art. 3 Cost., per la violazione del principio di ragionevolezza e eguaglianza. Attualmente, continua il ricorrente, la questione di legittimità costituzionale pende innanzi alla Corte Costituzionale, con udienza in camera di consiglio del 7.6.2017, rel. Cartabia. Ribadisce la palese illegittimità dell'attuale normativa, che prevede che, per un'ipotesi di reato come quella di specie, in cui il fatto cessi di essere "lieve" e sconfini nella minima offensività prevista dal c.1 dell'art. 73 DPR 309/90, la sanzione raddoppi rispetto a quella massima prevista dal comma 5° con evidente sproporzione del trattamento sanzionatorio. Sottolinea, infine, la violazione dell'art.117, c.1, Cost., perché il tratta- mento sanzionatorio appare manifestamente sproporzionato rispetto alla durata massima delle pene detentive indicata dall'art. 4 della decisione-quadro 2004/757/GAI, violando, altresì l'art. 49, c.3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, atto immediatamente precettivo negli stati membri ai sensi dell'art.6 c.1 Trattato UE. c. In subordine, chiede disporsi, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il rinvio pregiu- diziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per manifesta incompatibilità della norma con il criterio di proporzionalità delle sanzioni di cui all'art. 49, c.3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
3. Il Procuratore Generale di questa Corte ha rassegnato le proprie conclu- sioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., rilevando l'opportunità di rinviare il pro- cedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'eccezione di in- costituzionalità relativa al trattamento sanzionatorio previsto dalla norma. Ove la questa Corte non ritenga di rinviare, chiede rigetto del ricorso in quanto la pena finale indicata è comunque inferiore a quella di sei anni prevista come minimo edittale per le droghe pesanti dalla L.49/2006 e la sentenza impu- gnata ha adeguatamente motivato sulla sussistenza in atti di elementi probatori che escludevano il proscioglimento dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato.
2. Ed invero, quanto al primo motivo il profilo di doglianza si palesa inam- missibile. 3 Il giudice, nell'applicare pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti acquisiti (che ha richiamato e specificamente indicato in sentenza), che ricorressero i presup- posti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per ta- le genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637). Nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, motivatamente dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
3. Infondate si palesano anche le altre doglianze. La questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza del 12/1/2017 n. 1418/17 con cui la Sesta Sezione Penale di questa Corte Suprema ravvisava, in via principale, una possibile violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione in quanto la misura della pena di otto anni, nel minimo edittale di cui all'art. 73 co. 1 per le droghe c.d. pesanti, sarebbe frutto di una sentenza della Corte costituzionale la n. 32 del 2014 che avrebbe determinato la "re- - introduzione" di una disposizione penale in malam partem in contrasto con il principio della riserva di legge e, in via subordinata, riteneva violati gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto lo iato sussistente tra il minimo edittale per i fatti non lievi concernenti le cosiddette droghe "pesanti" - otto anni e il massimo della pena per i fatti lievi quattro anni per i quali, tra l'altro, non si distingue tra droghe - "pesanti" e droghe "leggere", contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e proporzione cui deve sottostare ogni previsione sanzionatoria in materia penale, è stata dalla Corte costituzionale dichiarata manifestamente inammissibile, per molteplici ragioni con ordinanza n. 184 del 6 giugno 2017 depositata il 13 luglio 2017. E analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del DPR. 309/90 promossa dal Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 18 no- vembre 2015 e dal GUP del Tribunale di Rovereto con ordinanza del 9 marzo 2016 sono state parimenti dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 7 giugno 2017 depositata il 13 luglio 2017 sia in riferi- mento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, che agli artt. 3, 11, 4 27, terzo comma, e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione agli artt. 4 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in rela- zione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale or- dinario di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
4. Infondata è anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Va ricordato che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giusti- zia viene provocato con ordinanza del giudice nazionale (ivi compresa la Corte Costituzionale), con la quale si solleva una questione interpretativa su una nor- ma comunitaria. Il giudice nazionale, infatti, è tenuto ad interpretare ed applica- re la norma comunitaria, che è fonte del diritto e, qualora sorgano questioni di conflitto con una norma interna, a disapplicare la norma interna. Se poi vi fosse- ro dubbi sull'interpretazione della norma comunitaria può risolverli interpretando la norma comunitaria (mai disapplicandola) o può sollevare la questione pregiu- diziale sull'interpretazione della stessa davanti alla Corte di Giustizia. In sostanza si tratta di una ulteriore applicazione del principio del primato del diritto comunitario per il quale la giurisprudenza comunitaria ha costante- mente affermato che il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, di- sapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che suc- cessiva a quella comunitaria. Nel caso in cui il giudice in questione sia un giudice di ultima istanza, come nel caso che ci occupa, salvo casi particolari, la facoltà di rinvio pregiudiziale sembrerebbe essere disegnata come un obbligo, volto ad evitare un consolida- mento nella giurisprudenza di una interpretazione che, non passata al vaglio del- la Corte di Giustizia, sia erronea. Tuttavia, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare ancora di recente (cfr. sez. 4 n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, non mass.) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Sez. Un. Civ., ord. 20701 del 10.9.2013 Savoldelli
contro
Proc. Ge- nerale c/o Sezione Giurisdizionale Conti in un caso il ricorrente aveva chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia con riguardo alle disposizioni del Trattato aventi ad oggetto la materia del recupero dei contributi comunitari e la possibilità per gli Stati membri di perseguire la tutela di pregiudizi dell'erario europeo;
le S.U. hanno disatteso l'istanza evidenziando, tra l'altro, che la suddetta richiesta con- 5 URA cretizzava una anomala sollecitazione alla Corte di Giustizia a riconsiderare la propria consolidata giurisprudenza;
cfr. anche Corte giust. 21 luglio 2011, Kelly, in CI04/10; 22 giugno 2010, Melki in CI 88 e 189/10). Il rinvio pregiudiziale, infatti, ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (cfr. sez. 3 civ. n. 13603 del 21.6.2011, Guidi
contro
Ass. Generali Spa, rv. 618393). D'altra parte, come sottolineato dalle Sezioni Uniti Civili di questa Corte (Sez. Un. Civ. n. 16886 del 5.7.2013, Wind Telecomunicazioni Spa
contro
Tele- com Italia Spa, rv. 626853) la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del pote- re di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità eco- nomica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interpre- te di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazio- nale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpre- tazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della de- cisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte claire" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'inter- pretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (ex multis Sez. Un. Civ., 24 maggio 2007, n. 12067, Victoria Vericherung Ag.
contro
Beruffi, rv. 597142; sez. 1 civ., ord. 22 ottobre 2007, n. 22103, Agenzia Erogazioni Agricol- tura
contro
Cons. Agrario Ravenna Scarl, rv. 599710 ; sez. 1 civ., 26 marzo 2012, n. 4776, Gaz
contro
Rai Spa ed altri, rv. 621620). Occorre operare, in altri termini, una delibazione di fondatezza della questione proposta. Ebbene, ritiene il Collegio che, nel caso che ci occupa, alla luce delle sopra ricordate pronunce della Corte Costituzionale, non sussista tale necessario fu- mus.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pros cessuali. Così deciso in Roma il 19 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pez76 Fausto 6 о