Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di compensi al custode giudiziario legittimamente il giudice, quanto non ritenga le tariffe vigenti e usi locali adeguati e corrispondenti alla "aestimatio" dell'attività prestata nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2004, n. 20176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20176 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 10/02/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 273
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022863/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR MI N. IL 29/09/1932;
avverso ORDINANZA del 12/01/2001 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
In data 12/1/2001 il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione proposta da IZ MI avverso l'ordinanza in data 30/6/2000 con la quale era stata liquidata al predetto l'indennità di custodia giudiziaria dell'autovettura Fiat 500, targata Roma H 38425, sequestrata nell'ambito del procedimento a carico di NI ES, imputato di furto aggravato, definito con sentenza del 24 gennaio 1985, divenuta irrevocabile il successivo 23 febbraio, dichiarava tale opposizione in parte inammissibile e in parte infondata. Il collegio, premesso che il IZ aveva chiesto il 24/4/1997 il compenso per l'attività di custodia svolta, e che il Tribunale gli aveva liquidato in data 14/7/1998 la somma di lire 1.500.000 per il periodo 16/5/1992 - 16/5/1997, disponendo contestualmente la confisca e la vendita della vettura, ricordava che, a seguito di opposizione del predetto avverso tale provvedimento, i giudici il 26/1/2000 avevano precisato, in tal senso modificando l'ordinanza del 14/7/1998, che la somma liquidata riguardava il periodo 24/4/1992 - 24 aprile 1997. Il IZ aveva il 31/5/2000 chiesto il compenso per la custodia svolta dal 25/4/1997 al 21/2/2000 ed aveva avuto liquidata in data 30/6/2000 la somma di lire 850.000. L'uomo aveva allora proposto l'opposizione che era stata dichiarata inammissibile laddove era stata chiesta nuovamente la liquidazione del compenso a partire dal 25/5/1984, dovendosi discutere solo di quella successiva al 24/4/1997 ed era stata respinta nella parte in cui si sosteneva che non si doveva procedere alla liquidazione in via equitativa.
Proponeva ricorso per SS il difensore del IZ rilevando in primo luogo che vi era stata una duplicazione dei ricorsi sicché era opportuna una loro riunione.
Ed invero, il IZ, non avendo avuto notificata nel domicilio eletto presso il difensore l'ordinanza del 26/1/2000, aveva presentato ricorso per SS il 23/9/2000 che era stato trasmesso dopo la decisione del 12/1/2001 e sul quale il Tribunale si era pronunciato, ritenendolo inammissibile. Il ricorrente aveva poi chiesto la liquidazione per il periodo successivo a quello oggetto di ricorso, ottenendo la somma di lire 300.000 annue. Si chiedeva, pertanto, la riunione del presente ricorso a quello precedente n. 7303/2001 assegnato alla Quinta Sezione Penale.
Il ricorrente si doleva, poi, della liquidazione in via equitativa ed instava per la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di SS della questione relativa alla legittimità del ricorso al criterio equitativo forfettario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi, quanto alla richiesta di riunione del presente ricorso per SS a quello proposto con atto del 23/9/2000, che le Sezioni Unite Penali con sentenza del 24 aprile 2002 si sono già pronunciate sul gravame presentato avverso l'ordinanza del 26/1/2000 del Tribunale di Roma, annullando la stessa con rinvio e che il detto Tribunale, in composizione monocratica, ha adottato in data 9/11/2002 la sua decisione la quale è stata impugnata dal IZ con ricorso per SS dichiarato inammissibile dalla Sezione 4^ della Corte Suprema il 27/5/2003. Tanto puntualizzato, il gravame è infondato e va rigettato.. Diverse, invero, sono le pronunce di legittimità secondo le quali è consentito al giudice di merito liquidare il compenso al custode sulla base di criteri equitativi e diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti e dagli usi locali purché sia data giustificazione con adeguata motivazione del convincimento sulla qualità e quantità dell'opera svolta dal custode (Cass. Sez. 4^, 14/5/1997 n. 1323, Galvano;
Sez. 3^, 10/3/1998, n. 938, Scarso;
Sez. 4^, 21/5/1998, n. 1609, Ceruolo;
Sez. 2^, 12/11/1998, n. 6772, Teresi;
Sez. 5^, 12/1/1999, n. 138, Testani;
Sez. 1^, 6/12/1999, n. 6932, Di Giorgio;
Sez. 2^, 24/11/1999, n. 5588, Carbotti). Tale principio di diritto, peraltro, è stato avvalorato dalle Sezioni Unite Penali nella citata sentenza del 24/4/2002 (pag. 6) laddove è stato affermato che legittimamente il giudice, quando non ritenga le tariffe vigenti e gli usi locali adeguati e corrispondenti alla aestimatio dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode. Nella fattispecie, il Tribunale ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali aveva seguito la via equitativa, avendo fatto riferimento alle modalità della custodia che ha ritenuto essere stata effettuata su uno spiazzo di terreno, ammassando i veicoli e parti di essi l'uno accanto all'altro, senza alcuna protezione dalle intemperie, tanto che, ben prima dell'aprile 1997, il veicolo in questione era già ridotto ad un insieme di materiali metallici di ben scarso valore economico, la cui custodia non aveva richiesto particolare impegno da parte del IZ.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del IZ al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004