Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di quantificazione dell'indennità di custodia di cose sequestrate, la pronunzia di incostituzionalità dell'art 5 della legge 13 luglio 1965 n. 832 (pronunzia che ha comportato la inapplicabilità dei parametri di quantificazione previsti dalla predetta legge) se ha reso possibile il rinvio, per la determinazione di detta indennità, alle tariffe ed agli usi locali, non per questo ha obbligato il giudice alla loro pedissequa osservanza, ben potendo lo stesso procedere a liquidazione equitativa, ancorata alla valutazione in concreto della qualità e quantità dell'impegno del custode in una specifica, normale e semplificata attività di vigilanza. (V. Corte cost. sentenza n. 230 del 1989).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12/01/1999
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
2. Dott. RL COGNETTI Consigliere N.138
3. Dott. Angelo DI POPO Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro MARASCA Consigliere N.3625/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI GA CA (nato a [...] il [...]) avverso l'ordinanza della Pretore di Roma - sezione distaccata di Palestrina, emessa in data 6 ottobre 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Di Popolo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, che conclude per il rigetto del ricorso con la condanna alle spese.
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Roma-Palestrina ha rigettato l'istanza per incidente di esecuzione, proposta da AN TA RL (custode giudiziario dal 29.2.1996 al 7.4.1997 dell'autovettura "RM 54321A") ed intesa alla revoca del decreto di liquidazione dei compensi in data 22 maggio 1997 (il AN ne aveva dedotto l'illegittimità, non essendo stati commisurati i compensi alla maggiore entità di quelli previsti per i sequestri amministrativi di veicoli ed applicabili in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 230/1989). Il Pretore ha, in particolare, rilevato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.5 della Legge n.83611965 non comporta l'obbligo di applicare "tout court" le predette tariffe "amministrative", ma rende soltanto utilizzabili "tariffe vigenti ed usi locali", così affidando al prudente apprezzamento dell'A.G. l'individuazione dei criteri determinativi, che ben possono prescindere, nella giustificata diversa valutazione discrezionale, da quelli relativi ai sequestri "amministrativi". E, nel merito, la determinazione della diversa entità dei compensi in questione è stata adeguatamente giustificata, secondo il Pretore adito, da una motivata previsione generale, elaborata e concordata, di uniforme quantificazione dei compensi stessi nell'ambito della giurisdizione territoriale della Pretura circondariale interessata, con il loro aggiornamento pari alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, intervenute negli anni successivi al 1994 (a tale criterio risulta adeguato, in particolare, anche il provvedimento di liquidazione impugnato). Il ricorrente lamenta che, in tal modo, è rimasta evidenziata la violazione della disciplina legislativa in materia, essendosi disapplicata la previsione di equiparazione a tutti gli effetti delle tariffe in questione, comportata dalla richiamata pronunzia della Corte costituzionale e già recepita, per tariffe confermate nella congruità dal competente U.T.E., da altri uffici giudiziari della Corte di appello di Roma. E, conseguentemente, espone connesse profili di illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, richiedendone l'annullamento con la rideterminazione dei compensi. Il Procuratore Generale presso questa Corte replica che la citata sentenza n. 230/1989 della Corte costituzionale, imponendo il riferimento alle tariffe vigenti secondo gli usi locali, non ha prodotto effetti modificativi di regime sui criteri di valutazione delle singole voci di spesa, lasciando legittima la liquidazione forfettaria unitaria per le funzioni di custodia e di conservazione e consentendo, in ipotesi di dimostrazione di ulteriori spese per la specificità del caso, parametri liquidativi più favorevoli;
ed ha concluso che, nella fattispecie esaminata, la liquidazione è avvenuta "secondo criteri riconoscibili e pienamente satisfattivi, facendo riferimento all'attività effettivamente prestata, alle tariffe vigenti, alla durata dell'incarico" (è, quindi, in pieno rispetto della disciplina legislativa, che non è risultata violata). Le motivate conclusioni del P.G. meritano di essere condivise, premettendosi che proprio la invocata dichiarata incostituzionalità dell'art.5 della Legge n.836/1965 esclude, da un lato, l'applicazione dell'irrisorio parametro liquidativo di una indennità giornaliera di lire 300, ma, dall'altro, legittima il riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali per la determinazione dell'indennità appropriata per le funzioni di custodia e distinta dal rimborso delle spese di conservazione. E il richiamo di tariffe ed usi locali non vincola il giudice alla loro pedissequa ed obbligatoria osservanza (Cass. Sez.IV, 24 maggio 1995, Blandino, m.201694), per quanto ne risulta legittimato il contemperamento con ricorso alla liquidazione equitativa dell'indennità, coerentemente ed esaurientemente motivata nella fattispecie in esame (è, quindi, argomentata senza alcun vizio logico, che, in realtà, nella indicazione del ricorrente di diversa misura dei compensi, include profili di inammissibili censure di merito) in quanto ancorata alla valutazione della qualità e della quantità dell'impegno del custode in una specifica, normale e semplificata, attività di vigilanza. In tal modo non solo non è risultata l'apprezzabile inosservanza della disciplina in materia, ma è stata fornita congrua e puntuale ragione appunto di una (pur sempre) consentita valutazione equitativa difforme, nei risultati, dall'applicazione rigorosa di tariffe ed usi (Cass. Sez. IV, 27 luglio 1995, Teresi, m.202007), che, senza le concrete riduzioni ponderate, avrebbe portato ad attribuzione di compensi eccessivi e sproporzionati all'impegno prestato.
Risultando, pertanto, che concretamente si è valutata, con procedimento interpretativo immune da vizi giuridici la portata delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 230/1989 (che, imponendo il riferimento alle tariffe vigenti secondo gli usi locali, ha lasciato in vigore il criterio di riduzione di cui all'art. 102/2 del R.D. n.2701/1865 e non ha escluso la facoltà di diversa liquidazione equitativa dell'A.G., anche in termini di entità inferiore, quanto sia sorretta - come è avvenuto in concreto - da argomentazioni puntuali e razionali), si consolida la definitiva infondatezza delle doglianze.
Consegue il rigetto del gravame con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999