Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 6932
CASS
Sentenza 6 dicembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate, deve escludersi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.230 del 1989, abbia voluto affermare il principio che la liquidazione di detti compensi debba essere effettuata nella stessa misura delle tariffe vigenti, nella specie le tariffe ACI. Tali tariffe, in quanto vigenti, debbono essere tenute presenti all'atto della liquidazione dei compensi dovuti ai custodi (sia nel settore amministrativo che nel settore penale) ai fini di una adeguata valutazione della attività - di vigilanza e di conservazione in senso materiale dei beni - dai medesimi espletata, ma ciò non esclude che sia consentito tanto al giudice penale che alla autorità amministrativa di liquidare compensi diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti e dagli usi locali. (Fattispecie in tema di custodia di ciclomotore in ordine alla quale il giudice di merito aveva ritenuto congrue le tariffe predisposte dal Prefetto in rapporto alla attività di vigilanza e di conservazione materiale effettivamente svolta dal custode).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 6932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6932
    Data del deposito : 6 dicembre 1999

    Testo completo