Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate, deve escludersi che la Corte costituzionale, con la sentenza n.230 del 1989, abbia voluto affermare il principio che la liquidazione di detti compensi debba essere effettuata nella stessa misura delle tariffe vigenti, nella specie le tariffe ACI. Tali tariffe, in quanto vigenti, debbono essere tenute presenti all'atto della liquidazione dei compensi dovuti ai custodi (sia nel settore amministrativo che nel settore penale) ai fini di una adeguata valutazione della attività - di vigilanza e di conservazione in senso materiale dei beni - dai medesimi espletata, ma ciò non esclude che sia consentito tanto al giudice penale che alla autorità amministrativa di liquidare compensi diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti e dagli usi locali. (Fattispecie in tema di custodia di ciclomotore in ordine alla quale il giudice di merito aveva ritenuto congrue le tariffe predisposte dal Prefetto in rapporto alla attività di vigilanza e di conservazione materiale effettivamente svolta dal custode).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 06/12/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere N. 6932
3. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 20688/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DITTA A.R.A. SNC DI MARSALA NEL PROC. C/
2) DI RG LB n. il 08.12.1955
avverso ordinanza del 12.04.1999 CORTE ASSISE di TRAPANI. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dott. Eduardo Scardaccioni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con provvedimento del 12 aprile 1999 la corte d'assise di Trapani confermava, in sede di opposizione, il provvedimento della stessa corte del 21 ottobre 1998 con il quale era stata liquidata alla ditta ARA s.n.c. di Teresi Nicolò, in base alle tariffe 0Rrdisposte dal prefetto della provincia per i sequestri amministrativi, la somma complessiva di lire 2.494.080 per indennità di custodia e. di conservazione del motoveicolo Piaggio Vespa cc. 50, con telaio n. V5X2T089494 per il periodo dal 4 agosto 1993 al 4 agosto 1998. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, il Teresi Nicolò, deducendo la illegittimità della liquidazione effettuata dalla corte di assise.
Assume il ricorrente che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della corte costituzionale n. 230 del 13 luglio 1989, sulla base delle tariffe vigenti e degli usi locali, tariffe che dovevano essere individuate in quelle predisposte dall'ACI e depositate presso la camera di commercio e non in quelle, sensibilmente minori, fissate autoritativamente dal prefetto.
Assume, inoltre, che erroneamente la corte avrebbe applicato la tariffa e l'IVA vigenti nei diversi anni presi in considerazione, perché, non avendo, peraltro, ricevuto alcun acconto, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata per tutto il periodo con la tariffa vigente alla fine del rapporto.
2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il ricorrente ripropone la questione, già più volte esaminata da questa corte (cfr. da ultimo Cass. 3 dicembre 1998, n. 212021, RV. 212021), della legittimità della liquidazione effettuata sulla base delle tariffe predisposte dal prefetto o di compensi diversi da quelli indicati nelle tariffe ACI (cfr. Cass. 1 dicembre 1998, n. 5306, RV. 212602). In proposito va precisato che deve escludersi che la Corte costituzionale, con la sentenza 230/89 richiamata dal ricorrente, abbia voluto affermare il principio che la liquidazione delle spese dei custodi delle cose sottoposte a sequestro penale debba essere effettuata nella stessa misura prevista dalle tariffe vigenti, nella specie le tariffe ACI.
Come risulta, infatti dalla citata sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittima costituzionale dell'art. 5, legge 13 luglio 1965, n. 836 (aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite dall'autorità giudiziosi ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, sul presupposto che, essendo l'attività espletata dai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo, "in sè e per sè considerata, ontologicamente identica" a quella espletata dai custodi in materia penale, non vi era "alcun ragionevole motivo" che potesse giustificare il diverso regime esistente nella liquidazione dei compensi, per cui in entrambi i casi, "entrambi [i custodi] svolgendo un servizio che interessa la comunità nazionale", dovevano essere adottato un analogo criterio e cioè quello previsto dall'art.12, comma 3, d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571 che, dovendo tenere conto
"delle tariffe vigenti e degli usi locali", non dava luogo alla liquidazione di compensi irrisori, come quelli previsti dalla tariffa penale.
La Corte, quindi, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma scrutinata sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, affermando che anche in materia penale la liquidazione deve essere fatta "con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali", così come avviene per la norma di riferimento (art. 12, comma 3, d.p.r. 571/1982) secondo cui "la liquidazione delle somme dovute al custode ... è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali".
Consegue che le tariffe ACI, più volte richiamate dal ricorrente, in quanto tariffe vigenti, debbono essere tenute presenti all'atto della liquidazione dei compensi dovuti ai custodi (sia nel settore amministrativo, che nel settore penale) ai fini di una adeguata valutazione della attività (di vigilanza e di conservazione in senso materiale dei beni) espletata, ma non esclude che, fermo restando tale principio informativo richiamato, sia vietato al giudice penale ed all'autorità amministrativa di liquidare compensi diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti e dagli usi locali. Va aggiunto, infine, che, non avendo formato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma (art. 12 comma 3, d.p.r. citato) presa dalla Corte costituzionale a parametro della violazione del principio di uguaglianza, una diversa interpretazione porterebbe a ritenere che all'autorità amministrativa sia consentito liquidare un compenso diverso da quello previsto dalle tariffe vigenti, mentre una tale facoltà sarebbe irragionevolmente inibita al giudice penale.
Tanto precisato, nel merito, deve escludersi la illegittimità della liquidazione effettuata dalla corte d'assise di Trapani. Va rilevato, infatti, da una parte che i compensi indicati dalle predette tariffe non sono irrisori per cui deve ritenersi che il prefetto nello stabilire i compensi abbia tenuto conto delle "tariffe vigenti e degli usi locali" (e, peraltro, una eccezione del genere non è stata proposta dal ricorrente), dall'altra che la corte territoriale non si è limitata alla pedissequa applicazione delle predette tariffe, ma ha precisato, come nel caso di specie, le stesse dovessero considerasi più che adeguate all'attività di vigilanza che di conservazione materiale del bene effettivamente svolta, tenuto conto che "verosimilmente non era stata fatta alcuna attività di manutenzione (o comunque non ve n'è stata necessità)". Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Trattandosi, infatti, di compensi destinati a retribuire una attività prestata di giorno in giorno, non si comprendono le ragioni per le quali la stessa avrebbe dovuto essere liquidata con le tariffe vigenti alla fine del rapporto, anziché con quelle vigenti nei periodi in cui l'attività era stata effettivamente svolta, epoca in cui erano maturati i compensi per la vigilanza ed erano state effettivamente sopportate le spese per la conservazione del bene.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in lire un milione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende..
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2000