Sentenza 10 marzo 1998
Massime • 1
L'indennità di custodia va liquidata con riferimento alle tariffe ed agli usi locali, ma il giudice, qualora non le ritenga adeguate può ricorrere a liquidazione equitativa ancorandola alla qualità e quantità dell'impegno del custode. In tale ipotesi occorre motivare specificamente non solo il ricorso alla liquidazione equitativa, ma anche la determinazione in concreto dell'indennità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/1998, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli ill. mi signori: Camera di consiglio
Dott. Ugo Dinacci Presidente del 10/3/1998
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere N. 938
3. Dott. Renato Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 44157/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR SE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 23-24/10/97 del Pretore di Siracusa, con la quale veniva rigettato il ricorso contro l'ordinanza di liquidazione di compenso a custode emessa dallo stesso Pretore in data 16/3/97. -Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr Carlo M. Grillo;
-lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento penale nei confronti di CE CI ed UR IG, imputati del reato di cui agli artt.110-718-719 c.p., SC SE veniva nominato custode giudiziario di alcuni apparecchi automatici di genere vietato e la relativa indennità di custodia gli veniva liquidata dal Pretore di Siracusa in misura inferiore a quella da lui domandata.
Il custode chiedeva il riesame di detto provvedimento ed il Pretore, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l'istanza. Ricorre per cassazione l'interessato e chiede l'annullamento della detta ordinanza , lamentando: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 5 L. n. 836/1985, perché il Pretore, in mancanza di usi locali differenti, avrebbe dovuto applicare le tariffe nazionali di custodia per veicoli e cose sequestrate depositate presso la competente CCIAA, e non procedere ad una liquidazione equitativa delle indennità; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il Pretore indicato i criteri seguiti nella determinazione della detta liquidazione equitativa.
La prima doglianza è infondata.
Infatti, dopo la sentenza n. 230/1989, con la quale la Consulta ha sostanzialmente eliminato il parametro fisso stabilito dalla previgente "Tariffa penale" (L. 300 al giorno), questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui le spese di custodia vanno liquidate con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali, esplicitati eventualmente dal visto di congruità dell'Ufficio tecnico erariale.
L'indennità di custodia, quindi, va liquidata con riferimento alle tariffe ed agli usi locali, il che non significa, però, in pedissequa ed obbligatoria osservanza dei medesimi. Pertanto legittimamente il giudice, quando -come nella fattispecie in esame- non li ritenga adeguati e corrispondenti alla aestimatio dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità ed alla quantità dell'impegno del custode (Sez. IV, 24 maggio 1995, n. 1831 "c.c. 16 maggio 1995", Blandino;
Sez. IV, 27 luglio 1995, n. 2490 "c.c. 30 maggio 1995", Teresi). È ovvio, però, che in detta ipotesi il giudicante debba motivare specificamente ed adeguatamente non solo il ricorso alla liquidazione equitativa, e quindi la sussistenza delle condizioni che giustificano e legittimano l'esercizio di tale facoltà, ma anche la determinazione in concreto dell'indennità, venendo a mancare il riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali. La gravata ordinanza, sotto detto profilo, è censurabile, donde la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Infatti il Pretore, dopo aver correttamente ricordato l'orientamento giurisprudenziale che gli consente di far ricorso alla liquidazione in via equitativa della menzionata indennità di custodia, l'ha determinata limitandosi ad affermare tautologicamente che la stessa doveva reputarsi "adeguata alla qualità e quantità dell'attività prestata dal custode", senza esplicitarne e spiegarne le ragioni, e cioè senza specificare le caratteristiche precipue della menzionata attività, cosicché la quantificazione dell'indennità è rimasta sostanzialmente immotivata.
La questione dovrà, pertanto, essere riesaminata dal Pretore, alla luce delle considerazioni che precedono.
P. Q. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Pretura di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1998