Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
E configurabile il tentativo del delitto di minaccia, quando il reato può essere commesso mediante un processo esecutivo frazionabile (Fattispecie in cui la lettera minatoria, contenente un proiettile, è stata intercettata prima di giungere al destinatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2013, n. 9362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9362 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
1 9 3 6 2 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Palla Stefano - Presidente - U.P. - 13.11.2013 2903 dott. Fumo Maurizio Sentenza N. R.G.N. 6324/13dott. Zaza Carlo dott. Guardiano Alfredo -Relatore- dott. Lignola Ferdinando ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI DO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Trieste il 12.6.2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 12.6.2012 la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Trieste, in data 15.12.2010, aveva condannato TI DO, imputato di una serie di reati, tentati e consumati, ex art. 612, co. 2, c.p., di cui ai capi A); B); C); D); E); F); G) dell'imputazione, nonché del reato ex art. 699, di cui al capo H), alla pena ritenuta di giustizia, rideterminava in senso più favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio, qualificati i reati di cui ai capi B) e c) come tentativo di minaccia grave, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il TI, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla possibilità di configurare il tentativo nel delitto di minaccia, stante la sua natura di reato di pericolo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli episodi contestati nei capi A) e G) dell'imputazione, difettando la prova che vi sia stato in questi casi un perturbamento psicologico della persona offesa, evento necessario per ritenere integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 612, co. 2, c.p.; 3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata difettando la prova certa della riconducibilità all'imputato degli scritti costituenti le asserite minacce, in quanto nessuna delle buste inviate sono state rinvenute presso l'abitazione dell'imputato, difettando l'utilizzabilità dell'analisi comparativa effettuata dalla polizia giudiziaria, in mancanza di una consulenza tecnica o di una perizia;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 699, per la cui integrazione è necessario che sia accertata la presenza di una carica esplodente, laddove nel caso in esame la corte di appello fonda la sua decisione al riguardo, limitandosi ad affermare che i proiettili rivenuti avevano "un aspetto integro"; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che andava mitigato, non giustificandosi il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato dalla corte di appello solo su di uno dei parametri indicati dall'art. 133, c.p., trascurandone altri, come la tenuità del fatto.
3. Il ricorso non può essere accolto. 2 4. Ed invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'infondatezza. Come affermato da condivisibile dottrina il tentativo è configurabile nel delitto di minaccia, in quanto il reato può essere commesso mediante un processo esecutivo frazionabile, come nei casi di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, nei quali la lettera minatoria, contenente un proiettile, è stata intercettata prima che giungesse al suo destinatario. Peraltro, trattandosi di minaccia grave, ex art. 612, co. 2, c.p., perseguibile d'ufficio, non è di ostacolo alla ammissibilità del tentativo nemmeno la circostanza, evidenziata da altra autorevole dottrina, che il reato di minaccia è perseguibile a querela di parte, la quale presuppone che l'interessato ne sia venuto a conoscenza. Né a sostegno della tesi difensiva può invocarsi il lontano precedente citato dal ricorrente (Cass., sez. V, 28/12/1979, n. 2301, Proietti, rv. 144388), secondo cui perché si perfezioni il reato di minaccia è necessario che l'agente cagioni l'effetto di far percepire l'intimidazione al soggetto passivo, in quanto in tale arresto il Supremo Collegio non si occupa specificamente del tema della configurabilità del tentativo in un caso di minaccia grave.
5. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Come è noto, infatti, gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 26.9.2008, N. 43380, De Marco, rv. 242188). Orbene non può non rilevarsi che, nel caso in esame, le modalità con cui si è estrinsecata la minaccia hanno ingenerato un notevole turbamento nei destinatari della minaccia stessa, come inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che in entrambi gli episodi di cui ai capi A) e G) dell'imputazione, è stato sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine, cui è stata consegnata la busta, contenente un proiettile, destinata al presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, Eduard 3 Ballaman, e quella consegnata all'imam del "Centro Culturale Islamico di Trieste e della Venezia Giulia".
6. Inammissibile, per genericità e perché con esso si rappresentano censure in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, deve considerarsi il motivo di ricorso sub n. 3). La corte territoriale, peraltro, con motivazione approfondita ed immune da vizi, si è soffermata sulle molteplici ragioni che consentono di attribuire al TI la paternità delle missive minatorie (cfr. p. 5 dell'impugnata sentenza), che non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Manifestamente infondata, in questo contesto, è la doglianza relativa al mancato espletamento di una consulenza tecnica o di una perizia comparativa, è da presumere sui fogli rinvenuti nell'abitazione dell'imputato e sulle lettere su essi impresse, posto che, in mancanza di una richiesta di parte, il giudice, nei casi in cui la decisione della causa richiede competenze tecniche o scientifiche, non ha l'obbligo di disporre perizia se sia in grado di ricostruire il fatto in base ad altre prove acquisite al processo (cfr. Cass., sez. IV, 02/12/2010, n. 4369, F.) 7. Del pari inammissibile è il motivo di ricorso sub n. 4), in quanto anche con esso si rappresentano censure di merito non consentite in sede di legittimità, rappresentando una mera congettura del ricorrente che i proiettili rinvenuti nelle buste fossero privi della carica esplodente.
8. Inammissibile, per manifesta infondatezza, infine appare l'ultimo motivo di ricorso. Come è noto, infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di 4 escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta mesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate, come nel caso in esame anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172, H.).
9. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del TI va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13.11.2013. Il Presidente Il Consigliere Estensore StefansPans Pupp DEPOSITATA IN CANCELLÉRIA addi 26 FEB 2014 and use IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 5