Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate deve tenersi conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, il che non esclude di apprezzare l'adeguatezza degli stessi all'attività prestata dal custode nel caso specifico e di ricorrere ad una stima equitativa del compenso o ad un criterio forfetario. Ciò,tuttavia, non consente di determinare le spese di conservazione ed il corrispettivo della custodia con riferimento ad una realtà economica locale diversa da quella nella quale la custodia viene effettuata. In particolare, il criterio di riferimento non può essere costituito dalle tariffe vigenti e dagli usi locali del luogo in cui abbia sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione, ove la custodia sia stata disposta od autorizzata dal magistrato in luogo diverso, atteso che queste tariffe ed usi, anche nell'ambito territoriale dello Stato, possono non avere adeguata relazione con quelli del luogo di custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/1999, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Varola Presidente del 24/11/1999
Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N.5588
Dott. Lionello Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore N.21682/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI CA - nella qualità di socio amministratore della Autosoccorso San Donato S.n.c. -- avverso l'ordinanza in data 19 febbraio 1999 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal CA contro il decreto dello stesso G.I.P., che il 5 ottobre 1998 aveva liquidato alla società in L.
2.354.000 il compenso per l'attivit di custodia e trasporto di due furgoni assoggettati a sequestro penale il 5 maggio 1995 nel procedimento a carico di LI NE ed altri, definito il 22 aprile 1998 con provvedimento di archiviazione.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Il ricorrente ha denunciato l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli usi locali ai quali deve farsi riferimento nella liquidazione del compenso al custode dei beni sequestrati in un procedimento penale sono quelli vigenti nel luogo in cui risiede il giudice chiamato a decidere e non quelli esistenti nel luogo della custodia. Il motivo è fondato.
In tema di liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate deve tenersi conto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 230/89, delle tariffe vigenti degli usi locali, richiamati in precedenza dall'art. 104 della tariffa penale approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, solo limitatamente alla determinazione delle spese di conservazione.
Il riferimento imposto a tali tariffe ed usi non esclude la possibilità di apprezzare nella liquidazione l'adeguatezza delle loro previsioni all'attività prestata dal custode nel caso specifico e di ricorrere in caso diverso ad una stima equitativa del compenso o ad un criterio forfetario (cfr.: Cass. pen., sez. IV, sent. 24 maggio 1995, n. 1831; Cass. pen., sez. I. 12 aprile 1994), ma non consente eli determinare sia le spese di conservazione e sia il corrispettivo della custodia con riferimento ad una realtà economica locale diversa da quella nella quale la custodia viene effettuata, giacché diversamente, le somme riconosciute noti corrisponderebbero, in positivo od in negativo, ai costi effettivamente sopportati dal custode ed alla retribuzione corrente dell'attività da lui svolta (cfr.: Cass. pen., sez. IV, sent. 18 giugno 1997, n. 1176). In particolare il riferimento non può essere fatto alle tariffe vigenti ed agli usi locali del luogo in cui abbia sede il giudice chiamato Li decidere sulla liquidazione, ove la custodia sia stata disposta od autorizzata dal magistrato in luogo diverso, atteso che queste tariffe ed usi, anche nell'ambito territoriale dello Stato, possono non avere adeguata relazione con quelli del luogo di custodia, e che una diversa conclusione comporterebbe l'arbitrarla e paradossale conseguenza che un custode per la prestazione della medesima opera riceverebbe un diverso compenso a seconda della collocazione spaziale del magistrato che gli abbia conferito l'incarico.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000