Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 1609
CASS
Sentenza 21 maggio 1998

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In materia di veicoli, per la liquidazione del compenso al custode, fermo restando che la possibilità di liquidazione secondo le tariffe e gli usi locali, non esclude la liquidazione equitativa, impropriamente si fa necessario richiamo alle tariffe predisposte dall'ACI che riguardano, di solito, il rimessaggio che consente al depositante il movimento del veicolo senza limiti nell'arco della giornata, truffe che riguardano, comunque, incarichi tra privati. Laddove, al contrario, la custodia giudiziaria è servizio pubblico che si esaurisce nel ricovero del veicolo e nel successivo prelievo e restituzione all'avente diritto, a distanza di tempo, risultando pertanto più aderenti alla tipologia di servizio le tariffe prefettizie eventualmente esistenti.

Nel sistema normativo attuale al custode di cose sequestrate è riconosciuta esclusivamente una indennità di custodia, nonché il diritto al rimborso delle spese di conservazione e di quelle altre connesse e strettamente dipendenti, ma non incluse nel servizio di custodia. Infatti nonostante la formulazione letterale dell'art. 265 cod. proc. pen. , è da escludere l'esistenza di separate attività di conservazione e di custodia, essendo la prima un aspetto della seconda, unica essendo la prestazione del depositario-custode di realizzare quanto gli consenta di restituire la cosa nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna ai sensi dell'art. 1766 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 1609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1609
    Data del deposito : 21 maggio 1998

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