Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 2
In materia di veicoli, per la liquidazione del compenso al custode, fermo restando che la possibilità di liquidazione secondo le tariffe e gli usi locali, non esclude la liquidazione equitativa, impropriamente si fa necessario richiamo alle tariffe predisposte dall'ACI che riguardano, di solito, il rimessaggio che consente al depositante il movimento del veicolo senza limiti nell'arco della giornata, truffe che riguardano, comunque, incarichi tra privati. Laddove, al contrario, la custodia giudiziaria è servizio pubblico che si esaurisce nel ricovero del veicolo e nel successivo prelievo e restituzione all'avente diritto, a distanza di tempo, risultando pertanto più aderenti alla tipologia di servizio le tariffe prefettizie eventualmente esistenti.
Nel sistema normativo attuale al custode di cose sequestrate è riconosciuta esclusivamente una indennità di custodia, nonché il diritto al rimborso delle spese di conservazione e di quelle altre connesse e strettamente dipendenti, ma non incluse nel servizio di custodia. Infatti nonostante la formulazione letterale dell'art. 265 cod. proc. pen. , è da escludere l'esistenza di separate attività di conservazione e di custodia, essendo la prima un aspetto della seconda, unica essendo la prestazione del depositario-custode di realizzare quanto gli consenta di restituire la cosa nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna ai sensi dell'art. 1766 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 21/5/1998
1. " Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Matteo IACUBINO " N.1609
3. " Giovanni FEDERICO " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo SEPE " N.2286/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica della Pretura Circondariale di Foggia, a v v e r s o l'ordinanza del G.i.p. della Pretura circondariale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 1^ ottobre 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Letta la requisitoria del pubblico ministero che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte rileva.
1. Nella qualità di custode di un trattore agricolo Fiatagri e relativo aratro, ER UO instò, in incidente di esecuzione, avverso il provvedimento di liquidazione di indennità nei sensi dal medesimo auspicato.
Il G.i.p. competente, sempre in sede risoluzione d'incidente di esecuzione, con l'ordinanza impugnata, accolse l'istanza ritenendo che, in ogni caso di custodia di automezzi ed assimilati, ai fini della liquidazione dell'indennità di custodia ed accessorie, debba farsi riferimento necessariamente alle tariffe diramate dall'A.C.I. (Automobil Club Italiano), con esclusione di altre tariffe pur vigenti e, in particolare, quanto alla Provincia di Foggia, alle tariffe emanate dal prefetto: e ciò, sempre secondo il predetto Giudice, in quanto in tal senso avrebbe deciso questa Corte.
2. Con il ricorso per cassazione il pubblico ministero denunzio violazione di legge nella misura in cui, al posto dell'applicazione delle tariffe prefettizie, il Giudice censurato avrebbe fatto ricorso a quelle emanate dal predetto ACI, le quali, però, concernono rapporti tra privati.
3. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rilevato che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 230, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965 n.832, "nella parte in cui prevede[va] la liquidazione dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt.102 e 103 della tariffa penale .,in lire 300 .anziché con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali", risulta improprio ed inefficace nella regolazione del caso di specie.
Invero, l'intervento della Corte delle leggi si risolse nel sostituire al referente normativo (art. 5 l. n.836 del 1965) un criterio d'indirizzo, quale il "riferimento alle tariffe vigenti e agli usi locali". Ne segue, chiaramente, come, quanto a indennità di custodia ed accessorie, immodificato il contenuto dell'obbligazione assunta dal custode-depositario, la aestimatio, a seguito di quella decisione, ora ha per parametro 1e tariffe vigenti e gli usi locali", mentre la taxatio va determinata (in concreto) in relazione ai plurimi ed usuali contenuti di quella dato prestazione (di custodia- deposito), vale a dire: in linea generale, quanto a custodia (e connesse attività) di cose sequestrate in procedimento penale, al munus publicum proprio a tale tipo di incarico (già come tale riconosciuto dalla Corte delle leggi nella richiamata decisione), e, nella specificità, alle contingenze del servizio prestato (esemplificativa mente: dimensione e valore della res, luogo di custodia (scoperto, recintato, chiuso), durata nel tempo, quantità e tipo degli spostamenti richiesti per le esigenze della procedura o altrimenti (esibizione ai periti, ispezioni, ricognizioni, trasporto da un luogo ad altro, ecc., difficoltà di conservazione, e quant'altro il caso di specie possa presentare di meritevole da considerare).
4. Pertanto, il sistema normativo oggi in vigore, quanto alla problematico che qui riguarda, si articola sul riconoscimento al custode di un'indennità di custodia, da liquidarsi come sopra, e sul diritto al rimborso (o ristoro) delle spese di conservazione e di quelle altre, come nei caso, connesse e strettamente dipendenti ma non incluse nel servizio di custodia.
Per quanto l'art. 265 c.p.p. adotti, linguisticamente, l'endiade "spese occorrenti per la conservazione e per la custodia", pure dalla considerazione del sistema è da escludere la prevedibilità di separate attività di conservazione e di custodia della res. Invero, la conservazione della cosa costituisce un aspetto della custodia, dato che è essenziale al puntuale assolvimento dell'obbligazione assunta dal depositario restituire l'oggetto nelle stesse condizioni in cui venne consegnato: il che spesso implica l'adozione di cure conservative. Ma queste "cure" rappresentano, quanto ad attività personale del custode (o di chi per lui, vale a dire dell'organizzazione del depositario) uno degli aspetti propri ai deposito, il quale, com'è noto (artt. 1766 segg. c.c.), si definisce (parafrasando) l'obbligazione di una parte, che riceve una cosa mobile, di custodirla, con la diligenza del buon padre di famiglia (art.1768 c.c.), maturando il diritto, oltre che all'eventuale compenso pattuito (o previsto dalla legge, o altrimenti), al rimborso "delle spese fatte per conservare la cosa" (art. 1782). Si dimostra, così, l'errore nel quale cadono coloro i quali sostengono che alla indennità di custodia debba essere aggiunta un'indennità di conservazione, equivocando, all'evidenza, dall'obbligo del depositante di rifondere le spese per la conservazione e deducendo da ciò l'esistenza di una prestazione aggiuntiva ed autonoma, come se al depositario fosse lecito, o comunque legittimo, vigilare (inteso come solo custodire) e non conservare e, perciò, restituire la cosa in condizioni diverse da quella prevista dall'art. 1766 c.c. (id est. deteriorata). Al contrario, unica, ancorché articolata, è la prestazione del depositario-custode, che deve realizzare quanto gli consenta di restituire la res "in natura" (art.1766 c.c.), vale a dire nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, ed unico è il "compenso pattuito" (nei casi che ci occupano determinando dal giudice con riferimento alla tariffa prefettizia).
5. Più decisioni di questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis. Sez.I, 11 aprile 1994, Galvano, C.E.D. n.198890; Sez.I, 12 aprile 1994, Adragna, ivi, n.197685; Sez.VI, 18 dicembre 1993, Blandino, ivi, n. 197918: Sez. IV, 18 dicembre 1992, Sciarabba, ivi n. 193898) hanno posto in rilievo che, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 5 legge 13 luglio 1965, n.832 (come si avanti detto), l'indennità al custode va liquidata con riferimento alle tariffe e agli usi locali, non già in pedissequa ed obbligatoria osservanza delle medesime (che, altrimenti, la declaratoria di illegittimità del parametro fisso previsto dalla tariffa penale verrebbe ripristinato sotto altro aspetto, incorrendo in analogo vizio), sicché legittimamente il giudice, quando non ritenga adeguate e corrispondenti alla aestimatio dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso (dandone, ovviamente, corretta e satisfattiva ragione) le tariffe o le indicazioni degli usi, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode, allorché esso [impegno], riguardando un bene non deteriorabile, non richieda particolare attività aggiuntiva, oltre al ricovero in un locale e la normale vigilanza per escludere intromissioni di terzi.
Impropriamente, pertanto, in materia di custodia di automotoveicoli, si fa richiamo alle tariffe predisposte dall'ACI, le quali riguardano, di solito, il rimessaggio che consente al depositante il movimento del veicolo senza limiti nell'arco della giornata: e, comunque, incarichi da parte dei privati: Laddove, al contrario, la custodia giudiziario, servizio pubblico come già detto, si esaurisce nel ricovero del veicolo e, poi, a distanza di tempo, a volte ragguardevole, nel prelievo e restituzione all'avente diritto. Ciò comporta, rispetto al rimessaggio, risparmio di spazio e di personale, minimezza di cura e, se il luogo di custodia sia coperto, intima manutenzione (cioè, cura per la conservazione). Ne segue che non corretta risulta l'opinione espressa dal Giudice censurato laddove ritiene che debba fari applicazione delle tariffe ACI piuttosto che di quelle prefettizie, le quali, invece, risultano più aderenti alla tipologia di servizio pubblico attuato dal custode nominato dall'autorità giudiziaria in una procedura penale.
6. Non ignora il Collegio che talune sentenze della Corte sembrano orientate in senso diverso, ma, a parte casi particolari, esse per lo più appaiono ancorate a postulati difficilmente condivisibili: come laddove si sostiene che la Corte delle leggi avrebbe inteso precludere al giudice della liquidazione il ricorso a criteri equitativi, imponendo la obbligatoria adozione delle tariffe ACI, stravolgendo così l'essenzialità della decisione della Corte predetta, che, invece, annullò il parametro fisso anche per la sua non flessibilità e adattabilità alla singolarità del caso di specie. A non dire, poi, che risulta del tutto estranea alla giurisprudenza di quella Corte l'intento di costringere il giudizio entro gabbie ferree con l'aggravante, nel caso, di imporre parametri elaborati da un ente perseguente scopi conformi agli interessi dei propri associati, come dimostra il ragguaglio con la tariffa prefettizia adottata dal Giudice censurato.
9. Il ricorso va, quindi, accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione, altro magistrato, per nuovo esame da compiersi sulla base dei principi sopra espressi.
P.T.M.
visti gli artt. 611, 623 c.p.p. a n n u l l a l'ordinanza impugnata e r i n v i a per nuovo esame alla stessa Pretura circondariale di Foggia.. Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998