Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 49419
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

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Il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4 legge 7 gennaio 1989 n. 401) è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in quanto le attribuzioni del tribunale nelle due diverse composizioni, monocratica e collegiale, sono disciplinate dagli artt. 33 bis e 33 ter cod. proc. pen. (introdotti dall'art.169 D.Lgs. n. 51 del 1998) e non più dai previgenti criteri di competenza per materia stabiliti dal codice, cui l'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. prevedeva di derogare nel caso di diverse disposizioni di leggi speciali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 49419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49419
    Data del deposito : 9 novembre 2004

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