Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4 legge 7 gennaio 1989 n. 401) è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in quanto le attribuzioni del tribunale nelle due diverse composizioni, monocratica e collegiale, sono disciplinate dagli artt. 33 bis e 33 ter cod. proc. pen. (introdotti dall'art.169 D.Lgs. n. 51 del 1998) e non più dai previgenti criteri di competenza per materia stabiliti dal codice, cui l'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. prevedeva di derogare nel caso di diverse disposizioni di leggi speciali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 49419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49419 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 09/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4358
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 023854/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE CATANIA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. CATANIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZ. DIST. ARANO - CONFLITTO;
ORDINANZA DEL 08/06/2004 TRIBUNALE DI CATANIA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO Giuseppe;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. A. De Sandro che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica;
1) con ordinanza del 30/10/2002, il Tribunale di Catania, sez. dist. di Adrano, in composizione monocratica ravvisata la natura finanziaria del reato di cui all'art. 4 legge 401/89 contestato all'imputato (esercizio abusivo di scommesse), riteneva che la cognizione del medesimo appartenesse al Tribunale in composizione collegiale secondo la previsione dell'art. 21 legge 4/1929 che attribuiva al Tribunale e non al Pretore la competenza a giudicare dei reati finanziari puniti con pena detentiva.
Il tribunale di Catania in composizione collegiale, a sua volta, premesso che la distribuzione degli affari tra Tribunale Monocratico e tribunale collegiale non afferisce alla "competenza", bensì al riparto di attribuzioni interno al medesimo ufficio giudiziario, sollevava comunque, conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.p., versandosi in una situazione riconducibile ai "Casi analoghi" previsti da detta disposizione.
2) tanto premesso, ritiene la Corte che il conflitto vada risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Catania in composizione monocratica.
Deve ritenersi ammissibile, in primo luogo il conflitto di competenza insorto tra il Tribunale in composizione monocratica ed il Tribunale in composizione collegiale. Infatti, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale non è considerata dalla legge "una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio", ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato di ufficio e eccepito dalla parti e può determinare l'annullamento della sentenza e la regressione del processo (art. 33 octies c.p.p.) (v. Cass. sez. 1^, 08/01/2002, confl. Comp. In proc. Gagliardi ed altro). In tal senso, dunque, va precisata l'indicazione espressa dal Tribunale di Catania in composizione collegiale che ha rimesso a questa Corte copia degli atti ai sensi dell'art. 30 comma 1 c.p.p., dovendosi ritenere che la situazione di contrasto che può verificarsi fra le componenti monocratica e collegiale dello stesso tribunale, non risolvibile con provvedimenti di natura ordinatoria dal capo dell'ufficio, determini una situazione di stasi processuale riconducibile ai "casi analoghi" di conflitto previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p.. È pienamente condivisibile, inoltre, l'orientamento espresso dal giudice remittente secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico, e succ. modif. con l'attribuzione della cognizione di determinati reati, anche specificatamente indicati, al Tribunale in composizione collegiale (art. 33 bis c.p.p.) e di quella precipuamente residuale al Tribunale in composizione monocratica (art. 33 ter. C.p.p.), non è più applicabile in particolare l'art. 210 della disposizioni di att. e coord. Del c.p.p. che espressamente manteneva in vita "le disposizioni di legge o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice...".
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Catania cui disponeva trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004