Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PHARMAGIC SRL, in persona del Presidente del Consiglio dell'Amministrazione dott. Giorgio Cassar, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato CARMINE MONACO SORGE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
REG LAZIO, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6227/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 9/8/1999 depositata il 12/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 6227 del 1999 il giudice di pace di Roma, in accoglimento dell'opposizione della regione Lazio, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3677/98 col quale aveva ingiunto alla opponente di pagare alla Pharmagic s.r.l. la somma di L. 269.325, oltre agli accessori, a saldo del residuo credito della suddetta società per fornitura di materiale sanitario alla ex USL RM 11.
Ha ritenuto il giudice di pace che, a seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, del debito avrebbe dovuto rispondere la gestione liquidatoria e che la regione fosse dunque priva di "legittimazione passiva".
2. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione la Pharmagic s.r.l. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la regione Lazio, che ha anche depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È dedotta violazione e falsa applicazione del decreto lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 6 della l. 23 dicembre 1994, n. 724,
dell'art. 2 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 e della l. 11 febbraio 1997, n. 21 per avere il giudice di pace in contrasto con il consolidato indirizzo della corte di cassazione, erroneamente ritenuto che non fosse da individuarsi nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali.
Sostiene la società ricorrente che la previsione di una procedura di liquidazione affidata a un'apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, esclude ogni ipotesi di successione delle Aziende alle preesistenti USL ed individua nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i rapporti obbligatori relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, l. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c. in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum ius). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per Cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là fuori di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto.
Nella specie la creditrice assumeva (ed il giudice di pace ha escluso) che la titolarità, ex latere debitoris, del rapporto obbligatorio si appuntasse in capo alla regione Lazio e che dunque legittimamente la pretesa creditoria (per un debito delle ex USL) era stata fatta valere nei confronti della regione stessa. Il che comporta che la violazione nella quale sarebbe incorso il giudice di pace concerne il diritto sostanziale e non una regola processuale, con la conseguente inammissibilità della censura, siccome afferente a violazione di legge ordinaria.
Nè evidentemente rileva che il giudice di pace prima, ed il ricorrente poi, abbiano fatto riferimento, ad un preteso difetto di legittimazione (legitimatio ad causam) della regione, che qui non viene in, alcun modo in considerazione, posto che il creditore ha nella specie affermato di essere creditore dello stesso soggetto (la regione) nei confronti del quale ha agito, mentre la legittimazione passiva avrebbe potuto difettare solo se dalla stessa prospettazione della ricorrente società fosse risultato che non la regione ma altri era il debitore. Al di là, insomma, delle espressioni adoperate è chiaro che la domanda dell'attrice è stata rigettata perché il giudice di pace ha escluso che essa potesse vantare alcun diritto nei confronti della regione.
3. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004