Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO IO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. Stefania Casanova, difeso dall'avv. Massimo Boni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NG AD;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 1604/01 del 17 - 24 dicembre 2001 (R.G. 2025/01). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. FINOCCHIARO IO;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., limitatamente al secondo profilo di censura, con rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7 maggio 2001 il giudice di pace di Viterbo rigettava l'opposizione al precetto proposta da GR IO
contro
NG AD, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di causa, liquidate in lire 600.000 oltre accessori. Intimato, dalla NG, atto di precetto per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nella detta pronunzia, ex lege provvisoriamente esecutiva il GR proponeva opposizione, innanzi al giudice di pace di Viterbo denunziando, da un lato, la nullità o l'inefficacia del precetto per insussistenza di un valido titolo esecutivo, dall'altro, comunque, in via subordinata, l'eccessività dell'onorario, rispetto alla tariffa legale. Costituitasi in giudizio la NG resisteva alla proposta opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendo la condanna del GR ex art. 96 c.p.c.. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice di pace con sentenza 17 - 24 dicembre 2001 rigettava la proposta opposizione, con condanna del GR al pagamento delle spese di causa, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con atto 7 marzo 2002 GR IO, denunziando la nullità assoluta della sentenza per totale assenza di motivazione.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la NG. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, GR IO ha proposto, innanzi al giudice di pace di Viterbo, opposizione al precetto 26 giugno 2001, notificatogli ad istanza di NG AD, per il pagamento dell'importo complessivo di lire 1.409.056. Con tale opposizione, il GR ha sottoposto, alla attenzione del giudice adito, due questioni, e, in particolare, da un lato, l'eccezione che il titolo esecutivo azionato da controparte (sentenza dello stesso giudice di pace di Velletri del 7 maggio 2001) non poteva qualificarsi provvisoriamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 c.p.c. novellato, atteso che era correlata non a una pronunzia di condanna, ma di rigetto della avversa pretesa, dall'altro che nel precetto stesso la somma indicata a titolo di onorario (lire 320.000) era eccessiva, attesa la somma precettata.
Il giudice adito ha rigettato l'opposizione evidenziando "il giudice di pace ritiene la sentenza di primo grado dello stesso pronunciata n. 581/2001 provvisoriamente esecutiva tra le parti, per l'art. 282 c.p.c. Il giudice di appello può sospendere l'efficacia esecutiva.
La domanda attrice è disattesa e respinta".
"Ricorda, inoltre (il giudicante) prosegue la sentenza in questa sede gravata che, anche, con sentenza pronunciata dallo stesso giudicante, n. 1305/2001 del 5 novembre 2001, vengono riconosciute legittime le somme richieste nel precetto originale. Ed ancora fa presente che il dovuto del GR IO all'avv. AD Manganello, per prestazioni professionali, seguono l'accordo scritto del 28 aprile 1999".
2. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenza sopra trascritta denunziando "(sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.) nullità assoluta della sentenza per totale assenza di motivazione, atteso che il giudice di pace da un lato non avrebbe indicato le ragioni giuridiche, o di natura equitativa, che lo hanno indotto a disattendere il noto orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che esclude possa qualificarsi sentenza provvisoriamente esecutiva, quanto al capo, accessorio, delle spese, la decisione che non contiene anche una pronunzia di condanna primo profilo di censura, dall'altro non ha motivato in alcun modo in ordine al secondo motivo di opposizione, in merito alla eccessività della somma indicata a titolo di onorario nel precetto secondo profilo di censura.
3. Il proposto ricorso, manifestamente infondato sotto il primo profilo, appare, con contro, manifestamente fondato sotto il secondo.
3.1. Premesso che la sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per Cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 n. 1991, nonché, tra le tantissime, Cass. 11 giugno 1998 n. 5794;
Casa. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223; Cass. 1 giugno 2001 n. 7448;
nonché Cass. 4 giugno 2001 n. 7515), si osserva che nella specie, mentre quanto alla prima questione dibattuta la sentenza gravata contiene una pur se sintetica, adeguata motivazione, in merito alla secondo la stessa è carente di qualsiasi motivazione.
3.2. Quanto, in particolare, alla primo profilo di censura si osserva - precisato che la questione se la sentenza 26 giugno 2001 costituiva o meno idoneo titolo esecutivo costituisce questione di rito, che doveva essere risolta dal giudice a quo secondo diritto e non facendo applicazione dell'equità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. - osserva la Corte, come sopra anticipato, che il giudice a quo ha adeguatamente motivato il proprio dissenso, rispetto alle affermazioni del ricorrente (ancorché queste ultime avessero il suffragio di una pronunzia di legittimità). Con l'espressione sopra trascritta ("il giudice di pace ritiene la sentenza di primo grado dello stesso pronunciata n. 581/2001 provvisoriamente esecutiva tra le parti, per l'art. 282 c.p.c.. Il giudice di appello può sospendere l'efficacia esecutiva. La domanda attrice è disattesa e respinta"), infatti, il giudice ha, in modo espresso, e non equivoco, dimostrato di ritenere infondato l'assunto dell'attore opponente e di volere privilegiare una lettura dell'art. 282 c.p.c. conforme alla sua formulazione letterale e in armonia al precetto di cui all'art. 12 preleggi ("nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse..."). In particolare, disponendo l'art. 282 c.p.c. che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e il successivo art. 283 che "il giudice di appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata¯ è palese che il giudice a quo, facendo riferimento, alle ricordate disposizioni ha ritenuto che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado è - sino a sospensione da parte del giudice di appello che nella specie non risultava intervenuta - provvisoriamente esecutiva per ogni sua statuizione di condanna e, quindi, anche quanto al capo relativo alle spese.
Sussistendo, come dimostrato sopra, una puntuale motivazione sulla questione specifica e non sottoponendo parte ricorrente ad alcuna censura specifica, sotto il profilo della violazione di legge, l'affermazione sopra riferita del giudice del merito, è palese che il primo profilo di censura, come anticipato, manifestamente infondato, deve essere rigettato.
3.2. Manifestamente fondato, all'opposto, come anticipato, appare il secondo profilo della censura, atteso che non si rinviene, nella sentenza gravata alcuna motivazione, in ordine alle ragioni in forza delle quali è stata ritenuta non fondata il secondo motivo di opposizione a precetto e, in particolare, l'eccessività della somma pretesa a titolo di onorari per il precetto (lire 320.000).
4. In accoglimento, in conclusione del secondo profilo della censura, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte de qua e la causa va rimessa, per nuovo esame ad altro giudice di pace di Viterbo, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara manifestamente infondato e rigetta il primo profilo di censura svolto nell'unico motivo di ricorso, dichiara manifestamente fondato il secondo profilo;
cassa, in relazione al profilo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altro giudice di pace di Viterbo, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004