Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L 74 O .3 B E N E E , 1 C N 9 A IO 19 P Z I 7 A 1-1 D R T IS E 2 01 305 /0 2 IC . G E L D R 39 IU A D E G E 6 T E 4 IN NO E EL OPOL I AL N . T.N E T S T E R IS A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE K Oggetto findlice di face. SEZIONE TERZA CIVILE of posizione obcre to5 ingiented Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Francesco SABATINI R.G.N. 21057/00 - Cron. 3608 Consigliere TRIFONEDott. Francesco Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI SORANO SCRL, in persona del legale rappresentante sig. Luciano NU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo difende unitamente agli avvocati ANDREA GHEZZANI, ANDREA FORMICONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE AN, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE CASSAZIONE, difeso2001 presso CANCELLERIA 1789 dall'avvocato SETTIMIO CHELLI, con studio in 58100 -1- GROSSETO VIA GRAMSCI,30 giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 9/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, emessa il 29/1/2000 depositata il 31/01/00; RG.58/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ANDREA GHEZZANI;
udito l'Avvocato SETTIMIO CHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER CE che ha concluso per la inammissibilità in via principale, in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10 aprile del 1999, il Caseificio Cooperativo di Sorano a conveniva in giudizio dinanzi al giudice di r.
1. pace di Pitigliano AN EF, proponendo opposizione al decreto Ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore dello EF la somma di lire 1.076.474 oltre accessori, per il conferimento di latte relativo al mese di luglio 1998. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via alriconvenzionale, la condanna dell'opposto risarcimento danni а titolo di penalità, da determinare nel quantum alla chiusura del bilancio per gli anni 1998 e 1999, con compensazione dei rispettivi crediti. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il giudice di pace, con sentenza non definitiva dichiarava la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale nel frattempo quantificata in lire 16.826.960 - per essere competente il Tribunale di Grosseto;
3 9 successivamente con sentenza del 31 gennaio 2000 respingeva l'opposizione. Avverso questa Sentenza il Caseificio Cooperativo di Sorano a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. AN EF resiste controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sembra opportuna qualche precisazione sull'ammissibilità del ricorso per cassazione. Come si è detto nella parte in fatto, il giudice di pace con sentenza non definitiva ha dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale, per essere competente il Tribunale di Grosseto;
successivamente con sentenza del 31 gennaio 2000 ha respinto l'opposizione. La sentenza non definitiva non è stata impugnata in questa sede, essendo stato proposto ricorso unicamente avverso la sentenza resa inter partes dal Giudice di pace di Pitigliano n. 9 del 29.1.2000, depositata il 31.1.2000 n. 58/99>>. La sentenza definitiva ha deciso unicamente la causa principale 4 Я d'opposizione а decreto ingiuntivo, essendo già stata separata la causa riconvenzionale. Da ciò consegue l'ammissibilità del ricorso per cassazione, avendo il giudice di pace pronunziato secondo equità, in causa non eccedente il valore di lire duemilioni.
2. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti. L'eccezione è priva di fondamento. sommaria Il requisito dell'esposizione fatti previsto per il ricorso dei per cassazione dall'art. 366 n.3 c.p.c. soddisfatto quando l'esposizione del ricorso percezione delle censure consenta la senza necessità di ricorrere al sollevate, contenuto di altri atti del e gli processo, esposti elementi di fatto, anche se non siano desumibiliseparatamente, dallo svolgimento dei motivi di impugnazione (Cass. 7 giugno 2000, n. 7707). Nel caso di specie, l'estrema sinteticità della premessa alla parte in diritto del ricorso risulta integrata a 5 nell'esposizione dei motivi, risultandone così un'esposizione dei fatti sufficiente e tale da consentire l'esame delle doglianze rivolte alla sentenza.
3. con il primo motivo del ricorso il Caseificio Cooperativo di Sorano a r.l. deduce la sulla competenza e, in violazione delle norme 38 e 49 (ma probabilmente particolare degli artt. 40) c.p.c., lamentando che non poteva essere l'interpretazione del giudice di pace condivisa secondo cui la domanda riconvenzionale non era proponibile dinanzi al giudice ordinario ma dinanzi al collegio dei probiviri previsto dall'art. 47 dello statuto della cooperativa. Infatti era da considerare nulla la relativa clausola dello statuto, avuto riguardo alle modalità di nomina degli arbitri, con conseguente competenza del giudice ordinario. Il motivo è inammissibile. Il giudice di pace non ha affatto affermato che la domanda riconvenzionale non potesse essere proposta innanzi al giudice ordinario. Ha anzi dichiarato con la sentenza non definitiva resa in 6 Я corso di causa - con statuizione solo confermata nella sentenza definitiva la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda per essere su di essa competente riconvenzionale, Tribunale di Grosseto, disponendone la il separazione dalla causa di opposizione al decreto ingiuntivo. La doglianza è dunque rivolta avverso un punto ormai estraneo al thema decidendum.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 34, 354 e 36 c.p.c., deducendo che, dichiarata l'incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale e separate le cause, il giudice di pace avrebbe dovuto sospendere il giudizio innanzi a sé. La pregiudizialità consisteva in ciò, che la decisione sulla domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al pagamento di una somma a titolo di penalità per mancato conferimento del latte, postula l'accertamento di quest'ultima circostanza, che costituisce l'oggetto principale opposizione al decreto della causa di ingiuntivo>>. Il motivo è privo di fondamento. 7 Ai fini della sospensione necessaria del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale solo quando la definizione di unaricorre controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, del quale debba avvenire con l'accertamento efficacia di giudicato. (v. per es. Cass. 15 novembre 2000, n. 14795). Nel caso di specie può escludersi un rapporto di certamente pregiudizialità, atteso che l'ingiunzione riguarda il mancato pagamento di quanto dovuto per consegne di latte avvenute nel mese di luglio 1998, mentre la riconvenzionale si basa sulla mancata consegna di latte a decorrere dal mese di ottobre 1998 e su somme che si assumono dovute а titolo di penale in conseguenza della mancata consegna. Avuto riguardo a ciò è da escludersi che nel caso di specie possa profilarsi quel pericolo fra giudicati che giustifica ladi contrasto disciplina della sospensione, essendo diversi i titoli posti a base delle rispettive domande. 8 r 4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1988 e 1241 C.C. per avere il giudice di pace qualificato quale atto ricognitivo di debito la domanda di compensazione tra il debito di cui è conseguenza e il decreto monitorio, con il credito che il Caseificio vanta per le penalità previste dallo Statuto>>. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà della l'incongruità e la motivazione, per avere il giudice di pace qualificato come riconoscimento di debito l'atteggiamento difensivo del caseificio, in modo del tutto fuorviante ed incongruo, conferendo un effettivamente significato opposto a quanto dedotto dalla parte. I due motivi sono inammissibili. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno tracciato con argomentazioni che questo Collegio condivide i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace 9 r secondo equità, enunciando il principio secondo sono ricorribili incui tali sentenze cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della nonché ai sensi del n.motivazione), dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato consentita soltanto in caso di art. 360 falsa applicazione della inosservanza costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)>>. Avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato, il terzo motivo è inammissibile in quanto non si ravvisa inosservanza о falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie. L'inammissibilità del quarto motivo 10 ل ا consegue poi al rilievo che la motivazione non appare né inesistente né apparente. Per quanto detto il decreto dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 180.000-€92.97- per onorariporiad €413, 17 per spese e in lire ottocentomila Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE F subtia. Depositata in Cancelleria .07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli joggi, 11 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli O L 4 L 7 O .3 B ) N E E , E C 1 N 9 A 9 IO P 1 - Z I 1 A D 1 R - 1 T E IS 2 IC . G L E D R 9 IU 3 A E D G E 6 E T 4 N . N . E T T S T E IS R ( A 11