Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMT DACA SAZ01 6 04 /0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Franco PONTORIERI Presidente possesso. Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere R.G.N. 18740/98 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Cron.3363 Rep. 525 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente Ud. 19/10/00 SENTENZA sul ricorso proposto da: E CA ID, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CORTE DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ZAMBET AUGUSTO, Richiesta C giusta delega in atti;
dal Sig. 3000 per diritti 5 FEB. 2001 ricorrente il IL CANCELLIERE
contro
ON OL;
LIRE 3000 CANCELLERIA intimato di avverso la sentenza n. 1475/97 del Tribunale TREVISO, depositata il 18/09/97; CB220954 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1855100 -1- Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il primo motivo accoglimento, per il secondo motivo 1'inammissibilità o il rigetto. -2- 3 Svolgimento del processo Con ricorso del 4 luglio 1987 UI CA, quale affittuario di un pode- re sito in Fontane di Villorba di tal Ancillotto, chiese al pretore di Treviso di essere reintegrato nel "possesso" della servitù di transito su fondo del "vicino" PA Za- non essendone stato "spogliato" da costui che aveva completamente ostruito il "passaggio" erigendovi una costruzione. Resistette lo ZA eccependo la carenza della propria “legittimazione passiva" poichè il fondo, oggetto del preteso esercizio del passaggio, era di pro- prietà della moglie, LA ZA. Con ricorso del 16 maggio 1989 il CA chiese allo stesso pretore nei confronti della ZA di essere reintegrato nel possesso della servitù di transito sul fondo di costei. Resistette l'intimata che, fra l'altro, eccepi la decadenza del CA dall'azione di reintegrazione Riuniti i giudizi, all'esito dell'istruttoria il pretore adito rigettò la domanda nei confronti della ZA e l'accolse in quelli dello ZA che, infatti, ritenne auto- re morale dello spoglio: ciò nella considerazione che quegli, quale coniuge convi- vente e compossessore del fondo dell'altro coniuge, avesse"ex post" tratto utilità dal risultato finale dello "spoglio" lamentato dal CA. Adito con l'appello dello ZA che, resistito dal CA, si era doluto della pronunzia del pretore sotto il duplice profilo del riconoscimento di una situa- zione "possessoria" in capo al CA, affittuario, e dell'averlo quel giudice co- munque ritenuto “autore morale” dello spoglio, il tribunale di Treviso, con senten- 3 za del 18 settembre 1997 ( poi corretta quanto all'indicazione nella intestazione dei procuratori delle parti, il 3 agosto 1998), avendo accolto solo il secondo motivo del gravame, ha, in riforma della pronunzia impugnata, rigettato la domanda del CA che ha condannato al pagamento in favore dello ZA delle "spese di en- trambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessive £. 2.000.000, di cui £.800.000 per diritti e £. 900.000 per onorari per la fase pretorile, e in £ 2.900.000, di cui £.700.000 per diritti e £.
1.900.0000 per onorario". In particolare, per quel che in questa sede interessa, ha osservato il tribunale: che dall'atto di acquisto, del 19 dicembre 1978, concernente il terreno oggetto del preteso esercizio del transito, la ZA ne risultava proprietaria esclusiva non avendo il coniuge, lo ZA,"consentito a che l'immobile ricadesse nella comunione dei beni;
non era emersa prova alcuna, della quale era onerato il CA, che l'appellante avesse tratto vantaggio dalla "chiusura" del passaggio: a tanto non era sufficiente l' elemento indiziario della convivenza dei coniugi non es- sendo emerso un compossesso dello ZA'e che era onere del CA di far ac- quisire. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il CA;
non resiste l'intimato ZA. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorren- te denunzia la violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. 4 105 Il tribunale - sostiene il CA - ha ritenuto l'odierno ricorrente inadem- piente dell'onere probatorio concernente la riferibilità morale dello spoglio allo ZAe sotto il profilo dell'aver costui tratto vantaggio dall'illecito. Non ha considerato il giudice dell'appello aver l'odierno ricorrente chiesto in prime cure e nel giudizio di impugnazione di provare con testi la le- "legittimazione passiva" dello ZA con l'indicazione dei fatti specifici dai quali quella sarebbe emersa. E Il mezzo di prova non era stato ammesso dal pretore che aveva ritenuto sufficienti gli altri esiti istruttori, mentre il tribunale, pur avendo dissentito dall' ap- prezzamento fattone dal primo giudice, non aveva reso ragione alcuna del diniego di quel mezzo di prova se non quella di aver ritenuto, secondo quanto emerso dalla parte espositiva della pronunzia in esame, espletate in prime cure testimonianze e non, come in effetti, gli interrogatori della parti. Queste censure non possono essere accolte. Rammenta la Corte che il ricorrente, il quale in sede di legittimità denunzia la mancata ammissione in sede di appello del mezzo di prova testimoniale, ha l'onere della specifica indicazione delle circostanze che hanno formato oggetto di quel mezzo di prova. Ciò al fine evidente di consentire al giudice di legittimità il controllo delle effettive rilevanza e decisività dei "fatti " che il ricorrente aveva inutilmente chiesto di provare e che, per il principio della c.d. "autosufficienza” del ricorso, desumibile dalla formula del n° 3 dell'art.366 c.p.c., questa Corte deve essere posta in grado di compiere sulla scorta della sola esposizione fatta nell'atto di impugnativa stesso, 5 6 senza dover far ricorso ad altre fonti di conoscenza integrative, in queste compresa la sentenza impugnata (vedasi in proposito "ex multis" la pronunzia di questa corte n°8843/98). Nella specie, il ricorrente si è doluto dell'aver il giudice dell'appello nega- to, peraltro senza renderne adeguata ragione, il mezzo di prova testimoniale diret- to, a mezzo della indicazione di "specifiche circostanze di fatto”, a far acquisire il compossesso dello ZA sul fondo, sul quale passava per accedere a quello che conduceva in affitto in conformità al corrispondente diritto di servitù, e quindi il है concorso morale di quegli nel sofferto spoglio. Senonchè il CA non ha avuto cura, nell'esposizione del ricorso, di menzionare dette specifiche circostanze di fatto ed ha, così, privato l'atto di impu- gnativa del requisito dell'autosufficienza e, pertanto, precluso a questa Corte la possibilità della necessaria verifica della loro rilevanza e decisività e, in ultimo, del- la correttezza delle censure. Con il secondo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360c.p.c., il ricorrente denunzia il vizio di motivazione contraddittoria in punto di regolamento delle spese processuali. Il giudice dell'appello osserva il CA ha liquidato in favore dello - - ZA le spese di entrambi in gradi del giudizio in complessive £.2.000.000, di " cui £800.000 per diritti e £. 900.000 per onorari, per la fase pretorile, ed in £.2.900.000, di cui £. 700.000 per diritti e £.
1.900.000 per onorario". 6 7 Di tutta evidenza è il dissidio logico fra le due proposizioni poiché, se nella prima sono liquidate £.
2.000.000 per i due gradi del giudizio, nella seconda queste assommano a £.4.600,000. La Corte dissente dal motivo di doglianza. E' palese nella pronunzia in esame aver il giudice dell'appello, in punto di regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, al cui pagamento ha condannato l'odierno ricorrente in ragione della sua soccombenza (art. 91 c.p.c.) Z correttamente distinto quelle concernenti il procedimento dinnanzi al pretore, li- quidate in complessive 2.000.000 ( di cui £.800.000 per diritti di procuratore e £.900.000 per onorari) da quelle relative al procedimento d'appello, anche se non espressamente menzionato, che ha determinato in complessive £.2.900.000 ( delle quali £.700.000 per diritti di procuratore e £.
1.900.000 per onorari): onde l'inconsistenza del denunziato dissidio logico fra le proposizioni interne alla pro- nunzia sulle spese processuali. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimato ZA espletato attività difensiva.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, il 19 ottobre 2000. Il Presidente (dr Franco PonPofterion) 7 8 Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLITRE C1 PA Talarico - 5 FER 2001 Elezio 40000 290000 1097 129.11 456 20,66 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 3067 12.00 Sariesta kreustrazione delle Entrate of Roma 21 11.3-2011 sene 4 al n. 14534 versato € 161,77 161, 71 apposta in calo alla gopia autentica (art. 270 TU 1 8