Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
La lettura in pubblica udienza della sentenza con contestuale motivazione funge "ope legis" da notificazione alle parti presenti o da ritenersi tali e costituisce il momento dal quale decorre il termine per la proposizione del gravame. (La Corte ha precisato che, a tal fine, non assume alcun rilievo il successivo deposito della sentenza in cancelleria, che può pertanto essere compiuto indifferentemente sia in orario di apertura al pubblico che in altro orario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2010, n. 24200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24200 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/03/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1158
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 14014/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IE N. IL 13/04/1949;
avverso la sentenza n. 87/2008 CORTE APPELLO di POTENZA, del 14/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LL IE, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 14.11.2008 con la quale la Corte d'Appello di Cosenza ha dichiarato inammissibile (siccome tardivo) l'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza 5.12.2007 del Tribunale di Lagonegro. Va premesso che il Tribunale di Lagonegro, in data 5.12.2007, dopo la chiusura del dibattimento, ex art. 525 c.p.p. ha proceduto alla deliberazione della decisione e alla redazione contestuale della sua motivazione, della quale il Presidente del Collegio ha dato lettura in pubblica udienza unitamente al dispositivo. Trattasi di circostanza pacifica e non contestata dal ricorrente. Quest'ultimo ha quindi proposto appello avverso la suddetta sentenza di condanna con atto depositato il 28.12.2007. La Corte Cosentina ha dichiarato la inammissibilità del gravame che doveva essere proposto entro il giorno 20.12.2007.
Il ricorrente propone ricorso avverso la suddetta decisione, richiedendone l'annullamento e deducendo la violazione degli artt.544, 546, 548 e 585 c.p. sostenendo che mentre la lettura della sentenza costituisce la fase della cd. "pubblicazione" della decisione, solo con il "deposito" della decisione medesima in cancelleria si completa la fase decisoria, e solo da quest'ultimo momento comincia a decorrere il termine per la proposizione del gravame. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, la pubblicazione e il deposito della sentenza è avvenuto è avvenuta effettivamente in data 5.12.2007, ma in orario di chiusura della cancelleria al pubblico (ore 18), con la conseguenza che se da un lato si è perfezionata la fase della pubblicazione della sentenza attraverso la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione nella pubblica udienza, dall'altro non può dirsi perfezionato l'iter del deposito. Di qui la difesa inferisce che, ai fini della tempestività della impugnazione, la sentenza deve essere considerata depositata entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione è di giorni 30. Il motivo è infondato. Il legislatore ha dettato, con l'art. 585 c.p.p. un regime differenziato in ordine ai termini per la proposizione di atti di gravame a seconda delle fattispecie processuali. Tale norma va coordinata con quanto disposto dagli artt.544 e 548 c.p.p.. Per il caso di sentenze pubblicate in udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, il legislatore ha previsto che il termine di quindici giorni per proporre impugnazione decorra, per tutte le parti presenti (o da ritenersi tali) nel giudizio, dalla data della lettura del provvedimento decisorio (dispositivo e motivazione) in udienza, prevedendo, proprio (regola, quest'ultima che si salda con quella dell'art. 545 c.p.p., comma 3) che la "pubblicazione" della motivazione, mediante lettura della decisione, equivale a notificazione della sentenza per le parti che devono essere considerate presenti in udienza. Completa l'iter procedimentale della fase decisoria, l'immediato deposito della decisione presso la cancelleria.
Esaminando il caso sottoposto a questo collegio, si deve osservare che l'aspetto inerente alla decisione, lettura, pubblicazione e deposito risultano essere correttamente adempiuti, con la conseguenza che nessuna censura può essere mossa all'attività dell'organo giudiziario. La difesa lamenta che il deposito della motivazione sentenza in cancelleria è avvenuto in orario di chiusura al pubblico dell'ufficio con la conseguenza che non sarebbe stata possibile l'immediata acquisizione della copia della decisione da parte del soggetto interessato.
La doglianza è manifestamente infondata. La circostanza che l'adempimento di cui all'art. 548 c.p.p. sia avvenuto in orario di "chiusura" al pubblico della cancelleria, non è causa di per sè di irregolarità o nullità (peraltro neppure prevista dalla legge) e nel contempo non costituisce, nel caso che qui interessa, lesione alcuna del diritto di difesa. Infatti, nel caso di decisione assunta dal giudice con contestuale motivazione, la legge ricollega la conoscenza della sentenza proprio con la sua lettura nella pubblica udienza da ritenersi, ope legis a notificazione della medesima alle parti presenti (o da ritenersi tali), individuando in quello (e non altro), il solo momento dal quale deve decorrere il termine per la proposizione del gravame, non avendo invece rilievo alcuno l'atto del successivo deposito della sentenza in cancelleria, che può essere pertanto compiuto, indifferentemente sia in orario di apertura della cancelleria al pubblico, sia in orario differente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010