Sentenza 22 marzo 2004
Massime • 1
L'attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 deve essere limitata a quanto riferito dall'imputato in ordine ai reati per i quali si procede, perchè è solo in relazione ad essi che può essere valutata la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal dichiarante in modo tale da risultare determinante per la ricostruzione dei fatti e la individuazione dei responsabili. Ne consegue che il giudice del merito, ove accerti che il contributo prestato, lungi dall'essere decisivo per la ricostruzione dei fatti, sia stato reso allo scopo di allontanare da sè ogni sospetto mediante false indicazioni sui soggetti responsabili, deve escludere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'attenuante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2004, n. 26891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26891 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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