Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2004, n. 26891
CASS
Sentenza 22 marzo 2004

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L'attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 deve essere limitata a quanto riferito dall'imputato in ordine ai reati per i quali si procede, perchè è solo in relazione ad essi che può essere valutata la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal dichiarante in modo tale da risultare determinante per la ricostruzione dei fatti e la individuazione dei responsabili. Ne consegue che il giudice del merito, ove accerti che il contributo prestato, lungi dall'essere decisivo per la ricostruzione dei fatti, sia stato reso allo scopo di allontanare da sè ogni sospetto mediante false indicazioni sui soggetti responsabili, deve escludere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'attenuante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2004, n. 26891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26891
    Data del deposito : 22 marzo 2004

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