CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME CA parte offesa nel procedimento DI IO TT EL LITHOS INVESTIMENTI SRL inoltre: COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA ODV ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS GAI STEFANO DANESI LISA PARTI CIVILI PARTI CIVILI avverso l'ordinanza del 20/05/2022 del Tribunale per il riesame di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sentite le conclusioni del P.G. GIUSEPPINA CASELLA, che conclude riportandosi alla memoria già depositata in atti Penale Sent. Sez. 4 Num. 4195 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 13/12/2022 uditi i Difensori: è presente l'Avv. Mauro Giuliano GIAQUINTO, del Foro di ROMA, in difesa delle parti civili ME CA e di altre PARTI CIVILI. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E presente l'Avv. Stefano DEL CORSO, del Foro di PISA, in difesa di LITHOS INVESTIMENTI SRL. Il Difensore si riporta alla memoria in atti e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'Avv. Francesco PALA FRANCESCO, del Foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato Lorenzo MAGRINI, in difesa del COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE. Il Difensore deposita nomina ex art. 102 cp.p.p. e si riporta alle conclusioni in atti. E' presente anche l'Avv. Andrea MITRESI, del Foro di Pistoia, in sostituzione dell'Avv. DR CC per l'imputato DI IO e dell'Avv. Fabio CELLI FABIO per l'imputato TT EL. Il Difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclude per il rigetto del ricorso e si riporta alla memoria. 2 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Pistoia, adito ai sensi degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., il 20 maggio - 16 giugno 2022, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata da LF DI, MI ET e dalla s.r.l. IT investimenti, già "Pistoiannbiente", ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia il 26 gennaio 2022 (successivamente integrato l'11 marzo 2022) con oggetto beni mobili ed immobili e somme di denaro, sino alla concorrenza della somma complessiva di un milione di euro, nella disponibilità dei destinatari, imputati - le persone fisiche - del delitto di incendio colposo aggravato e di contravvenzioni in materia di rifiuti, essendo l'ente responsabile civile. 2. Ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza la parte civile SC EU, che, ripercorsi gli antefatti, si affida a quattro motivi, con i quali denuncia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta la illegittimità della mancata previsione della possibilità in capo alla parte civile di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame che ha annullato l'ordinanza di sequestro conservativo emesso in suo favore, essendo, ad avviso della ricorrente, l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. in contrasto con gli artt. 2, 3, 9, 24, 41, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 74, 75 e 316 cod. proc. pen., ed anche per contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 16 della Direttiva UE del 25 ottobre 2012, n. 29, del Parlamento e del Consiglio europeo. Pur consapevole dell'orientamento interpretativo di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, P.C. Fallim. Domai in proc. Pino, ritiene la parte ricorrente, richiamate anche fonti normative sovranazionali e pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo, che il sistema delineato nella pronunzia richiamata si risolverebbe in una menomazione o addirittura nella esclusione del diritto della parte civile alla tutela giurisdizionale._ Non vi sarebbero nel caso in esame, sempre ad avviso della parte civile, rimedi alternativi concreti ed efficaci per far valere le pretese della parte civile ad ottenere una tutela cautelare reale, poiché l'eventuale trasferimento della domanda in sede civile proietterebbe in un tempo lontano la decisione definitiva sia sulla iniziativa cautelare reale che sulla domanda risarcitoria vera e propria. La mancanza di legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che ha revocato il sequestro conservativo sarebbe costituzionalmente illegittima, sotto più profili, e creerebbe anche - si ritiene - 3 una ingiusta sperequazione con gli altri soggetti processuali, legittimati, invece, a ricorrere. 2.2. Tramite il secondo motivo censura avere il Tribunale per il riesame omesso di esaminare il contenuto delle memorie difensive delle parti civili costituite, depositate sia in occasione del procedimento di riesame sia in precedenza, e la documentazione nelle stesse richiamata, sulla quale il ricorso si diffonde. Tale documentazione sarebbe, in tesi di parte ricorrente, dimostrativa della sussistenza di un concreto rischio di pericolo nel ritardo, ergo: si assume, decisiva, e ciononostante sarebbe stata totalmente ignorata dal Tribunale di Pistoia, che avrebbe adottato un provvedimento sostanzialmente apodittico. 2.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen., secondo cui ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, e ciò in relazione agli artt. 2043 e 2059 cod. civ. ed in relazione agli artt. 74, 75 e 316 cod. proc. pen. ed in riferimento agli artt. 9 e 41 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 16 della Direttiva UE del 25 ottobre 2012, n. 29, del Parlamento e del Consiglio europeo e 7, 17, 37 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. 2.4. Con l'ultimo motivo si duole della violazione dell'artt. 125 cod. proc. pen. sotto i profili della mancanza e/o apparenza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e della erronea valutazione del presupposto del periculum in mora da parte del Tribunale. Si chiede, dunque, di dichiarare con ordinanza le questioni di legittimità proposte rilevanti e non manifestamente infondate e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. 3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 23 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ha aderito a tale prospettazione il legale della parte civile Comune di Serravalle Pistoiese. 4. La parte civile ricorrente SC EU con memorie del 28 novembre e del 6 dicembre 2022, con allegati, anche in replica all'intervento del P.G., ha ribadito e sviluppato i motivi di impugnazione, tra l'altro sostenendo la necessità di disattendere l'impostazione fondata sul favor separationis e la irragionevolezza di attribuire ad una parte, la parte civile, appunto, il diritto di chiedere una tutela reale senza poter poi la stessa proseguire nella tutela dei propri interessi: chiede, dunque, ulteriormente sollevarsi questione di costituzionalità, apparendo la vittima del reato (la cui posizione è stata valorizzata nella "giustizia riparativa" di cui alla c.d. riforma-Cartabia) non assistita da idonei strumenti processuali per far valere effettivamente in giudizio le proprie ragioni;
in subordine, 4 domanda non condannarsi la parte ricorrente né alle spese né al versamento di una somma alla cassa delle ammende, non sussistendo, ad avviso della Difesa, colpa. Al riguardo si allega alla memoria sollecitazione avanzata al P.M. di primo grado ad impugnare l'ordinanza del Tribunale per il riesame e si sottolinea che è stata altra parte a chiedere la trattazione orale. 5. Nell'interesse egli imputati LF DI e MI ET è stata depositata ampia memoria datata 6 dicembre 2022, con cui si sostiene la insussistenza del prospettato dubbio di costituzionalità; si afferma che, in ogni caso, il ricorso della parte civile sarebbe aspecifico;
si allega recente provvedimento del Tribunale di Pistoia (14 settembre 2022) di esclusione di alcune parti civili, reso nel procedimento in questione, il cui contenuto ulteriormente confermerebbe la non fondatezza delle tesi avversarie. 6. Il difensore del responsabile civile IT s.r.l. ha chiesto la discussione orale della causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Sia la ricorrente che il P.G. nella propria requisitoria scritta richiamano l'autorevole precedente di legittimità di Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, P.C. Fallim. Domai in proc. Pino, Rv. 272254, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di sequestro conservativo, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro disposto in prima istanza. (In motivazione, la Corte ha affermato che la limitazione dei mezzi di impugnazione non è in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile, complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tutela dei propri diritti)» (si tratta di decisione che richiama altro precedente di Sez. U, n. 479999 del 25/09/2014, P.C. Aluizzi e altri in proc. Gulletta, Rv. 260895, secondo cui «La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la parte civile, non 5 avendovi interesse, non è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo)».). Appare opportuno richiamare i punti nn. 8-10 (pp. 6-8) della citata motivazione di Sez. U, n. n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, P.C. Fallim Domai in proc. Pino, ove si legge quanto segue: «L.] L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. possono proporre ricorso per cassazione, per violazione di legge: "il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione", non contemplando la parte civile;
fermo restando che questa, per le ragioni già indicate con riferimento al giudizio del riesame, ha comunque diritto a partecipare al giudizio di legittimità, in quanto da altri promosso e in quanto siano in discussione diritti processuali o sostanziali che le competono siccome riconosciuti nell'ordinanza impugnata. Il dato testuale del comma 1 dell'art. 325 cod. proc. pen. non autorizza l'interpretazione "larga" propugnata dalla ordinanza di rimessione. Neppure può essere utile a tal fine evocare il comma 2 dello stesso articolo che consente il ricorso per saltum solo contro i "decreti" applicativi del sequestro, ossia avverso una tipologia di provvedimenti che è prevista esclusivamente per il sequestro preventivo e quello probatorio, ma non anche per il conservativo, che va adottato con "ordinanza" (art. 317 comma 1, cod. proc. pen,). Taluna decisione di legittimità (v. in particolare Sez. 6, n. 25449 del 03/05/2013, Polichetti, Rv. 255473) cui si richiama la ordinanza di rimessione, ha affermato che l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. andrebbe riguardato alla luce dell'art. 318, comma 1, cod. proc. pen. che, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame contro l'ordinanza di sequestro conservativo a «chiunque vi abbia interesse», consentirebbe di ricom prendere fra i suddetti soggetti la parte civile, alla quale andrebbe quindi riconosciuto anche la facoltà di ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame contrarie ai suoi interessi. La interpretazione proposta non può essere seguita. Come già puntualizzato dalla sentenza Alizzi, l'art. 318, comma 1, cod. proc. pen. limita il giudizio di riesame alle sole ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in tal senso dovendosi intendere la locuzione «ordinanza di sequestro conservativo»), con esclusione, dunque, di quelle che lo hanno negato. Non avendo la parte civile - al pari del pubblico ministero - la legittimazione a impugnare le ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in assenza di un suo interesse), né quelle che lo hanno negato, anche solo 6 parzialmente (mancando la previsione normativa), consegue che la medesima parte civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per ragioni diverse dalla violazione delle regole sul contraddittorio. Tale conclusione non appare in contrasto con l'art. 24 Cost. La Corte costituzionale (ord. n. 424 del 1998) ha infatti affermato che la scelta del legislatore, da leggere all'interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema complessivamente ispirato al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile. [...] Va ancora precisato che la complessiva trama normativa, non può dirsi neppure in contrasto con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in sostituzione della decisione quadro n. 2001/220/GAI e che è stato oggetto di attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. Infatti (v. il Considerando 49 e l'art. 16 della citata direttiva) la complessiva disciplina processuale penale, da leggere congiuntamente con quella processual-civilistica, consente di affermare che la "vittima" da reato, nel sistema normativo italiano ha appropriati strumenti processuali idonei ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell'autore del reato e alla tutela dei suoi diritti. [...] Le considerazioni svolte conducono dunque ad affermare che, sulla base della disciplina normativa, con riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con l'assunto che ne esclude il diritto sia a proporre il riesame sia ad impugnare il diniego della richiesta (al pari del pubblico ministero), ad essa non è consentito ex art, 325 del codice di rito proporre tanto il ricorso per saltum, quanto (ai fini della questione rimessa) il ricorso avverso l'ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza». 3. Ebbene, proprio il chiaro riferimento da parte della Consulta («la scelta del legislatore, da leggere all'interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema complessivamente ispirato al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile») ad una scelta 7 discrezionale del legislatore, non irrazionale né arbitraria, poiché la parte civile può sempre agire nel processo civile, induce a ritenere manifestamente infondata la diversa prospettazione della parte civile ricorrente;
né potrebbe sostenervi esservi "copertura costituzionale" sul punto, perché l'art. 111, comma 7, Cost. assicura la ricorribilità per cassazione nei confronti di tutte le sentenze e di tutti i provvedimenti in materia di libertà personale, non già contro altro genere di provvedimenti. 4. Deve, in conseguenza, dichiararsi inammissibile il ricorso. Non può aderirsi alla richiesta di omettere la condanna alle spese, poiché la questione, diversamente da come sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 6 dicembre 2002, non pare né complessa né "aperta" ma, invece, consolidata in senso nettamente difforme da quanto dalla stessa auspicato;
non ravvisandosi, dunque, assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2022.
sentite le conclusioni del P.G. GIUSEPPINA CASELLA, che conclude riportandosi alla memoria già depositata in atti Penale Sent. Sez. 4 Num. 4195 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 13/12/2022 uditi i Difensori: è presente l'Avv. Mauro Giuliano GIAQUINTO, del Foro di ROMA, in difesa delle parti civili ME CA e di altre PARTI CIVILI. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E presente l'Avv. Stefano DEL CORSO, del Foro di PISA, in difesa di LITHOS INVESTIMENTI SRL. Il Difensore si riporta alla memoria in atti e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'Avv. Francesco PALA FRANCESCO, del Foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato Lorenzo MAGRINI, in difesa del COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE. Il Difensore deposita nomina ex art. 102 cp.p.p. e si riporta alle conclusioni in atti. E' presente anche l'Avv. Andrea MITRESI, del Foro di Pistoia, in sostituzione dell'Avv. DR CC per l'imputato DI IO e dell'Avv. Fabio CELLI FABIO per l'imputato TT EL. Il Difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclude per il rigetto del ricorso e si riporta alla memoria. 2 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Pistoia, adito ai sensi degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., il 20 maggio - 16 giugno 2022, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata da LF DI, MI ET e dalla s.r.l. IT investimenti, già "Pistoiannbiente", ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia il 26 gennaio 2022 (successivamente integrato l'11 marzo 2022) con oggetto beni mobili ed immobili e somme di denaro, sino alla concorrenza della somma complessiva di un milione di euro, nella disponibilità dei destinatari, imputati - le persone fisiche - del delitto di incendio colposo aggravato e di contravvenzioni in materia di rifiuti, essendo l'ente responsabile civile. 2. Ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza la parte civile SC EU, che, ripercorsi gli antefatti, si affida a quattro motivi, con i quali denuncia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta la illegittimità della mancata previsione della possibilità in capo alla parte civile di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame che ha annullato l'ordinanza di sequestro conservativo emesso in suo favore, essendo, ad avviso della ricorrente, l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. in contrasto con gli artt. 2, 3, 9, 24, 41, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 74, 75 e 316 cod. proc. pen., ed anche per contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 16 della Direttiva UE del 25 ottobre 2012, n. 29, del Parlamento e del Consiglio europeo. Pur consapevole dell'orientamento interpretativo di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, P.C. Fallim. Domai in proc. Pino, ritiene la parte ricorrente, richiamate anche fonti normative sovranazionali e pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo, che il sistema delineato nella pronunzia richiamata si risolverebbe in una menomazione o addirittura nella esclusione del diritto della parte civile alla tutela giurisdizionale._ Non vi sarebbero nel caso in esame, sempre ad avviso della parte civile, rimedi alternativi concreti ed efficaci per far valere le pretese della parte civile ad ottenere una tutela cautelare reale, poiché l'eventuale trasferimento della domanda in sede civile proietterebbe in un tempo lontano la decisione definitiva sia sulla iniziativa cautelare reale che sulla domanda risarcitoria vera e propria. La mancanza di legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che ha revocato il sequestro conservativo sarebbe costituzionalmente illegittima, sotto più profili, e creerebbe anche - si ritiene - 3 una ingiusta sperequazione con gli altri soggetti processuali, legittimati, invece, a ricorrere. 2.2. Tramite il secondo motivo censura avere il Tribunale per il riesame omesso di esaminare il contenuto delle memorie difensive delle parti civili costituite, depositate sia in occasione del procedimento di riesame sia in precedenza, e la documentazione nelle stesse richiamata, sulla quale il ricorso si diffonde. Tale documentazione sarebbe, in tesi di parte ricorrente, dimostrativa della sussistenza di un concreto rischio di pericolo nel ritardo, ergo: si assume, decisiva, e ciononostante sarebbe stata totalmente ignorata dal Tribunale di Pistoia, che avrebbe adottato un provvedimento sostanzialmente apodittico. 2.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen., secondo cui ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, e ciò in relazione agli artt. 2043 e 2059 cod. civ. ed in relazione agli artt. 74, 75 e 316 cod. proc. pen. ed in riferimento agli artt. 9 e 41 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 16 della Direttiva UE del 25 ottobre 2012, n. 29, del Parlamento e del Consiglio europeo e 7, 17, 37 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. 2.4. Con l'ultimo motivo si duole della violazione dell'artt. 125 cod. proc. pen. sotto i profili della mancanza e/o apparenza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e della erronea valutazione del presupposto del periculum in mora da parte del Tribunale. Si chiede, dunque, di dichiarare con ordinanza le questioni di legittimità proposte rilevanti e non manifestamente infondate e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. 3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 23 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ha aderito a tale prospettazione il legale della parte civile Comune di Serravalle Pistoiese. 4. La parte civile ricorrente SC EU con memorie del 28 novembre e del 6 dicembre 2022, con allegati, anche in replica all'intervento del P.G., ha ribadito e sviluppato i motivi di impugnazione, tra l'altro sostenendo la necessità di disattendere l'impostazione fondata sul favor separationis e la irragionevolezza di attribuire ad una parte, la parte civile, appunto, il diritto di chiedere una tutela reale senza poter poi la stessa proseguire nella tutela dei propri interessi: chiede, dunque, ulteriormente sollevarsi questione di costituzionalità, apparendo la vittima del reato (la cui posizione è stata valorizzata nella "giustizia riparativa" di cui alla c.d. riforma-Cartabia) non assistita da idonei strumenti processuali per far valere effettivamente in giudizio le proprie ragioni;
in subordine, 4 domanda non condannarsi la parte ricorrente né alle spese né al versamento di una somma alla cassa delle ammende, non sussistendo, ad avviso della Difesa, colpa. Al riguardo si allega alla memoria sollecitazione avanzata al P.M. di primo grado ad impugnare l'ordinanza del Tribunale per il riesame e si sottolinea che è stata altra parte a chiedere la trattazione orale. 5. Nell'interesse egli imputati LF DI e MI ET è stata depositata ampia memoria datata 6 dicembre 2022, con cui si sostiene la insussistenza del prospettato dubbio di costituzionalità; si afferma che, in ogni caso, il ricorso della parte civile sarebbe aspecifico;
si allega recente provvedimento del Tribunale di Pistoia (14 settembre 2022) di esclusione di alcune parti civili, reso nel procedimento in questione, il cui contenuto ulteriormente confermerebbe la non fondatezza delle tesi avversarie. 6. Il difensore del responsabile civile IT s.r.l. ha chiesto la discussione orale della causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Sia la ricorrente che il P.G. nella propria requisitoria scritta richiamano l'autorevole precedente di legittimità di Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, P.C. Fallim. Domai in proc. Pino, Rv. 272254, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di sequestro conservativo, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro disposto in prima istanza. (In motivazione, la Corte ha affermato che la limitazione dei mezzi di impugnazione non è in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile, complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tutela dei propri diritti)» (si tratta di decisione che richiama altro precedente di Sez. U, n. 479999 del 25/09/2014, P.C. Aluizzi e altri in proc. Gulletta, Rv. 260895, secondo cui «La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la parte civile, non 5 avendovi interesse, non è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo)».). Appare opportuno richiamare i punti nn. 8-10 (pp. 6-8) della citata motivazione di Sez. U, n. n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, P.C. Fallim Domai in proc. Pino, ove si legge quanto segue: «L.] L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. possono proporre ricorso per cassazione, per violazione di legge: "il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione", non contemplando la parte civile;
fermo restando che questa, per le ragioni già indicate con riferimento al giudizio del riesame, ha comunque diritto a partecipare al giudizio di legittimità, in quanto da altri promosso e in quanto siano in discussione diritti processuali o sostanziali che le competono siccome riconosciuti nell'ordinanza impugnata. Il dato testuale del comma 1 dell'art. 325 cod. proc. pen. non autorizza l'interpretazione "larga" propugnata dalla ordinanza di rimessione. Neppure può essere utile a tal fine evocare il comma 2 dello stesso articolo che consente il ricorso per saltum solo contro i "decreti" applicativi del sequestro, ossia avverso una tipologia di provvedimenti che è prevista esclusivamente per il sequestro preventivo e quello probatorio, ma non anche per il conservativo, che va adottato con "ordinanza" (art. 317 comma 1, cod. proc. pen,). Taluna decisione di legittimità (v. in particolare Sez. 6, n. 25449 del 03/05/2013, Polichetti, Rv. 255473) cui si richiama la ordinanza di rimessione, ha affermato che l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. andrebbe riguardato alla luce dell'art. 318, comma 1, cod. proc. pen. che, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame contro l'ordinanza di sequestro conservativo a «chiunque vi abbia interesse», consentirebbe di ricom prendere fra i suddetti soggetti la parte civile, alla quale andrebbe quindi riconosciuto anche la facoltà di ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame contrarie ai suoi interessi. La interpretazione proposta non può essere seguita. Come già puntualizzato dalla sentenza Alizzi, l'art. 318, comma 1, cod. proc. pen. limita il giudizio di riesame alle sole ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in tal senso dovendosi intendere la locuzione «ordinanza di sequestro conservativo»), con esclusione, dunque, di quelle che lo hanno negato. Non avendo la parte civile - al pari del pubblico ministero - la legittimazione a impugnare le ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (in assenza di un suo interesse), né quelle che lo hanno negato, anche solo 6 parzialmente (mancando la previsione normativa), consegue che la medesima parte civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per ragioni diverse dalla violazione delle regole sul contraddittorio. Tale conclusione non appare in contrasto con l'art. 24 Cost. La Corte costituzionale (ord. n. 424 del 1998) ha infatti affermato che la scelta del legislatore, da leggere all'interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema complessivamente ispirato al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile. [...] Va ancora precisato che la complessiva trama normativa, non può dirsi neppure in contrasto con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in sostituzione della decisione quadro n. 2001/220/GAI e che è stato oggetto di attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. Infatti (v. il Considerando 49 e l'art. 16 della citata direttiva) la complessiva disciplina processuale penale, da leggere congiuntamente con quella processual-civilistica, consente di affermare che la "vittima" da reato, nel sistema normativo italiano ha appropriati strumenti processuali idonei ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell'autore del reato e alla tutela dei suoi diritti. [...] Le considerazioni svolte conducono dunque ad affermare che, sulla base della disciplina normativa, con riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con l'assunto che ne esclude il diritto sia a proporre il riesame sia ad impugnare il diniego della richiesta (al pari del pubblico ministero), ad essa non è consentito ex art, 325 del codice di rito proporre tanto il ricorso per saltum, quanto (ai fini della questione rimessa) il ricorso avverso l'ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza». 3. Ebbene, proprio il chiaro riferimento da parte della Consulta («la scelta del legislatore, da leggere all'interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema complessivamente ispirato al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile») ad una scelta 7 discrezionale del legislatore, non irrazionale né arbitraria, poiché la parte civile può sempre agire nel processo civile, induce a ritenere manifestamente infondata la diversa prospettazione della parte civile ricorrente;
né potrebbe sostenervi esservi "copertura costituzionale" sul punto, perché l'art. 111, comma 7, Cost. assicura la ricorribilità per cassazione nei confronti di tutte le sentenze e di tutti i provvedimenti in materia di libertà personale, non già contro altro genere di provvedimenti. 4. Deve, in conseguenza, dichiararsi inammissibile il ricorso. Non può aderirsi alla richiesta di omettere la condanna alle spese, poiché la questione, diversamente da come sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 6 dicembre 2002, non pare né complessa né "aperta" ma, invece, consolidata in senso nettamente difforme da quanto dalla stessa auspicato;
non ravvisandosi, dunque, assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2022.