Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10729 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
10729 /02 MED POL LO IT.. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AANNO DA SEZIONE TERZA CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10056/99Presidente Dott. Vittorio DUVA 12953/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere MAZZA Rel. Consigliere 13339/99 Dott. Fabio Cron.28335 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Rep. 2228 ha pronunciato la seguente Ud. 13/12/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AN RI, AR IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, difesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta delega in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio atti;
Sale dal Sig. 36 ricorrenti - per diritti € il23 200
contro
TICINO COMP ASSIC SPA, in persona del suo legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante Dott. Gino Bicci, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig.. .s domiciliata in ROMA VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 2, presso per diritti 3.10 2001 lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRONTICELLI, difesa 11 24-07-02 IL CANCELLIERE 2162 dall'a'avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA, giusta delega 1 in atti;
controricorrente - nonchè
contro
IS EL, LO IN, OL NI, RAS SPA, LA PREVIDENTE ASSIC;
- intimati e sul 2° ricorso n° 12953/99 proposto da: RAS SPA, quale Impresa Designata alla gestione dei sinistri incarico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Milano, in persona dei legali dr. Ermanno Mariucci e dr. rappresentanti Leonardo elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA Tacconi, 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AR IA, COMPAGNIA ON AN RI, ASSICURAZIONI TICINO SPA, EL IS, LO IN, OL NI, LA PREVIDENTE ASS.NI SPA;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 13339/99 proposto da: IS EL, LO IN, OL NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso 10 studio legale PATTI, difesi dall'avvocato ALDO PUTIGNANO, giusta delega in atti;
2 controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ON AN RI, AR IA, RAS SPA, LA ASSICURAZIONIPREVIDENTE ASSIC SPA, COMPAGNIA TICINO SPA;
- intimati avversO la sentenza n. 70/99 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 28/01/99 e depositata 1'01/03/99 (R.G. 473/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Marcello MARCUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale della RAS e della IS sul punto esclusivo del danno patrimoniale, e l'assorbimento dei ricorsi incidentali di IS ed altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TT IC, proprietario e conducente di una IA 127 e le sue passeggere CA CA e ER convenivano in giudizio, avanti al TribunaleVicenza, di Lecce, ON NA AR e TI AD (rispetti- vamente proprietaria e conducente di una vettura Citro- en CX) e la Comp. RAS. L'assicuratrice Italiana spa, 3 quale impresa designata per conto del Fondo di garan- zia, onde ottenerne condanna al risarcimento dei danni la loro subiti nello scontro avvenuto tra le due pre- dette autovetture, la resa del 15.4.1987, sulla strada provinciale Lecce-Arnesano. ON e NA si costitui- vano chiedendo il rigetto della domanda attorea e spie- gando domanda riconvenzionale per i danni da loro subi- ti sull'assunto secondo cui l'incidente era ascrivibile a colpa del TT. Precisavano altresì che la RO era, alla data dell'incidente, regolarmente assicurata presso la Comp. NO che chiamava in causa per manleva. La RAS si costituiva chiedendo il rigetto della do- manda. Si costituiva anche la Comp. NO che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché il con- tratto assicurativo con la ON aveva avuto inizio dal 17.4.1987 e non dal 13 di quel mese, come invece risul- tava dal certificato, dal contrassegno e dalla polizza. Precisava infatti che tale data era stata falsamente apposta dal su agente di Squinzano, tale Mercurio Giu- seppe, su istigazione della ON e del TI. Preci- sava ancora che di tre erano stati tratti a giudizio del Pretore di Lecce, per falso e tentata truffa. Gli attori estendevano la domanda nei confronti della Ti- cino. Interveniva altresì la Comp. La Previdente Assicu- razioni spa, assicuratore del TT, a sostegno della domanda attorea. Il Tribunale di Lecce, con sentenza 29.3/19.7.1996, riteneva l'esclusiva responsabilità del TI nella produzione dell'evento dannoso;
affermava che il rilascio del certificato di polizza impegnava inderogabilmente l'assicuratore; rigettava la domanda proposta contro la RAS nonché le domande riconvenziona- li;
condannava ON, TI e SOC. NO, in solido tra loro, al pagamento di lire 25.500.000 in favore del TT, di lire 156.250.000 in favore della CA e di lire 850.000 in favore della ER, oltre inte- ressi legali dall'evento e spese di lite. La Comp. Ti- cino proponeva appello principale per il rigetto delle domande nei suoi confronti, sul rilievo della inesi- stenza del contratto all'epoca del sinistro e ripropo- neva querela di fatto non ammessa in primo grado. Si costituivano gli attori chiedendo il rigetto dell'appello e in via di appello incidentale subordina- to, la condanna della RAS al risarcimento dei danni da loro subiti in caso di accoglimento dell'appello prin- cipale. La CA, inoltre, con appello incidentale, chiedeva l'ulteriore somma di lire 64.058.400 a titolo di ristoro del danno patrimoniale da invalidità perma- nente. 5 Si costituivano ON e TI e spiegavano appel- lo incidentale onde sentir dichiarare che l'incidente era ascrivibile a colpa esclusiva del TT, con ac- coglimento delle domande riconvenzionali da loro propo- ste. Si costituiva la RAS in adesione a ON e TI, nonché la Previdente per il rigetto degli appelli. All'udienza del 2.7.1997 il TI deferiva al Co- letta giuramento decisorio sul seguente capo: "giuro e giurando affermo (o nego) che la collisione tra la IA 127 e la RO CX avvenne quando quest'ultima vettura si trovava in posizione parallela all'area stradale". La Corte di Appello di Lecce, con sentenza 28.1/1.3.1999, accoglieva l'appello principale della NO e gli appelli incidentali subordinati di Colet- ta, CA e ER;
rigettava gli appelli inciden- tali di CA, ON e TI. Condannava ON, TI e RAS, in solido tra lo- al pagamento, in favore di TT, CA e Lot- ro, teria, delle somme già liquidate dal Tribunale, nonché al rimborso delle spese del doppio grado alla SOC. Ti- cino, a TT, CA e ER e che i soli ON e TI al rimborso delle spese del grado alla Comp. La Previdente. Dichiarava l'inammissibilità del giuramento perché 6 deferito sul fatto illecito, nonché concernente la ver- sione dei fatti sostenuta dal deferente e non decisivo. Riteneva fondato il giudizio del Tribunale circa l'esclusiva responsabilità del TI e fondata l'eccezione di inesistenza del contratto avanzata dalla SOC. NO. Riteneva infine infondato l'appello inci- dentale della CA, essendo questa casalinga ed es- sendo stato a lei assegnato il ristoro del danno biolo- gico. 么 ON e TI hanno proposto ricorso principale con due motivi di gravame. Si è costituita la RAS in adesione al ricorso prin- cipale e spiegando ricorso incidentale con unico moti- vo. Si sono costituiti TT, CA e ER chiedendo il rigetto del ricorso principale e spiegando ricorso incidentale subordinato per ottenere la condan- na della NO in caso di accoglimento del ricorso RAS, sulla base di unico motivo. La CA ha altresì spiegato ricorso per il risarcimento del danno patrimo- niale, formulando un solo motivo. Resiste la Comp. Ti- cino, mentre non si è costituita la Comp. La Previden- te. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si Osserva che i ricorsi, essendo rivolti avverso la medesima sentenza, devono essere ri- uniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti princi- pale ON e TI lamentano violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2054 C.C., nonché omessa motiva- zione su un punto decisivo della controversia. Osservano che la Corte di Lecce ha erroneamente ri- costruito la dinamica dell'incidente e valutato le re- sponsabilità, non avendo esaminato le fotografie esibi- h te in grado di appello, né considerato che la ritenuta dinamica era smentita dalla localizzazione dei danni sulle vetture. Osservano ancora che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che il TT avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. La censura non merita accoglimento. Infatti i ricorrenti, pur avendo lamentato viola- zione di legge ed omessa motivazione investono in real- tà il merito della decisione del giudice di appello, con la prospettazione di una loro autonoma valutazione della dinamica del sinistro. Né può ritenersi il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte ricostruito il fatto in maniera compiu- ta e tale da escludere ogni apporto causale da parte del TT sulla base delle testimonianze in atti. 8 Con la seconda censura i ricorrenti ON e TI affermano l'operatività della polizza stipulata con la Compagnia NO deducendo che essa è stata negata dal- la Corte di Lecce, con motivazione illogica basata sul- la ritenuta falsità dell'atto. La censura deve essere esaminata unitamente alla doglianza proposta dalla RAS, anch'essa volta a censu- rare il capo della sentenza concernente l'operatività del contratto stipulato con la NO. Il punto rilevante ed assorbente di tale censura è 5 identificabile nella affermazione della RAS secondo cui l'avvenuto rilascio del certificato assicurativo, per il periodo in cui è avvenuto l'incidente, comporta la validità della copertura di polizza. Tale assunto è fondato. L'art. 7, 2° comma, L. 24.12.1969 n. 990, dispone l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi che danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certi- ficato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile. Premesso che la fattispecie dell'art. 1901, comma 2°, C.C. è estranea alla materia del contendere, non essendo stata sollevata alcuna ec- cezione ad ella relativa, devesi Osservare che l'emissione del certificato assicurativo per il periodo di tempo, in cui si verificò l'incidente e circostanza 9 pacificamente affermata dai giudici di merito, sia pure con l'osservazione secondo cui esso fu rilasciato due giorni dopo il sinistro. Deve quindi affermarsi l'operatività, della garanzia assicurativa secondo il 7 L. 990/69. Come più voltechiaro dettato dell'art. affermato da questa Corte, il rilascio del certificato, impegna l'assicuratore nei confronti del danneggiato allorchè il sinistro siasi verificato entro il periodo indicato nel certificato stesso, a nulla rilevando che la data di inizio della copertura assicurativa sia sta- A ta apposta in un tempo successivo. Né rilevano i rap- porti tra compagnia ed agenti, perché riferibili ad ec- cezione non opponibile al danneggiato in ottemperanza al divieto di cui all'art. 18, 2° comma, L. 990/69. Ri- sulta così fondato anche il ricorso incidentale condi- zionato proposto da TT, CA e ER i qua- li, nella ipotesi dell'accoglimento del ricorso princi- pale, chiedono sia pronunciata la condanna della NO al risarcimento dei danni da loro riportati. E' altresì fondato il ricorso incidentale spiegato dalla sola CA, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione e li- quidazione del danno da lei riportato in conseguenza dell'incidente de quo. Lamenta che la Corte di Appello ha considerato il 101 0 solo danno biologico, rigettando l'appello incidentale da lei proposto per ottenere il risarcimento anche del danno patrimoniale. Osserva che i giudici di merito hanno ritenuto di conglobare tutto il danno nel cosiddetto danno biologi- CO, in alternativa a quello patrimoniale, senza aver considerato che le lesioni costituiscono un autonomo danno indipendente dalla diminuzione patrimoniale e dalle sofferenze derivanti dall'evento dannoso. La doglianza è fondata sia sotto l'aspetto della violazione di legge sia sotto il profilo del vizio di M motivazione. La lesione del diritto alla salute è con- seguenza diretta ed immediata dell'evento dannoso ed è in se risarcibile, mentre il danno patrimoniale, essen- do conseguenza del danno biologico, e come tale ricol- legabile allo stesso evento, ha per oggetto il pregiu- dizio economico subito dall'infortunato sotto il profi- lo del lucro cessante e del danno emergente. Nella fat- tispecie i giudici di merito si sono limitati ad osser- vare che la CA, in quanto casalinga e in età di anni 53, non era produttrice di reddito. Con ciò hanno omesso di considerare il pregiudizio economico eventualmente subito dalla CA per far fronte alla sua incapacità di attendere alla abituale attività di casalinga. 11 La Corte ha omesso di motivare su tale aspetto del danno patrimoniale. In relazione alle censure accolte, la sentenza im- pugnata deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame della causa, ad altra Sezione della Corte di Ap- pello di Lecce che provvederà anche in ordine alle spe- se del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo moti- del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo vo del ricorso principale medesimo, nonché il ricorso in- cidentale della RAS, il ricorso incidentale di CA, 109T129.11 TT e ER e il ricorso incidentale della Car- 456T 30,99 risi. TOT. 160 Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di ROMA 2 31011.2002 4. 46585 Appello di Lecce. Così deciso in Roma, addi 13.12.2001. (PPO) IL PRESIDENTE Resp IL CONSIGLIERE EST. ALI Gludiziari RACCICHINI) Jakol aft Niñonio Zurk 200 G 0 1 1 'IL CANCE RE 01 Dott.Ss Alell Depositata in Cancelleria 83.07.22 Oggi, IL CANCELLIERE C1 N E R Dott.ssa Malia Aiello P U S E I 12 R l a e r a T