Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.p.r. 9.10.1990, n.309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e va determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73 l.cit., con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello, virtuale, della quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 10252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10252 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25/6/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 1239
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola LO " N. 3852/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA AS, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 23.9.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Il giorno 3.9.1997 in contrada Pirarelli del comune di Candidoni i carabinieri scoprivano che in un campo, ricavato in posizione appartata nel mezzo di un canneto, erano coltivate n. 365 piante di canapa indiana bene sviluppate, dalle quali era possibile trarre complessivamente 44.000 grammi di sostanza stupefacente, sufficienti, in base al principio attivo, alla confezione di circa 31.000 dosi medie giornaliere, ciascuna di 50 mg.
Il successivo appostamento consentiva agli agenti di polizia giudiziaria di accertare l'arrivo sul posto di tre persone, che si introducevano nella piantagione attraverso un varco ricavato nel canneto.
Le forze dell'ordine riuscivano a bloccare solo due delle tre persone (MA AR ed il minore GI AC), mentre la terza, non identificata, riusciva a fuggire.
In sede di convalida dell'arresto - disposto nella ritenuta flagranza del delitto ex artt. 110 c.p. e 73, 2^ e 4^ comma, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 di illecita coltivazione di ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo "cannabis iudica" - MA AR negava l'addebito e, giudicato con il rito abbreviato, con sentenza del G.U.P. del tribunale di Palmi in data 18.12.1997 veniva per il detto reato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e lire otto milioni di multa, nonché alla interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni, con la confisca della droga e delle forbici in sequestro.
Nonostante la protesta di innocenza dell'imputato - il quale aveva dichiarato di essersi recato al fiume a pescare anguille insieme al suo amico GI AC ed all'altra persona datasi alla fuga, della quale conosceva solo il nome di LE - il giudice di primo grado riteneva a carico dello stesso un quadro indiziario grave, preciso ed univoco in ordine al delitto addebitatogli e considerava che la presenza delle tre persone nel campo era indubbiamente collegata alla coltivazione delle piante, che gli stessi presumibilmente avevano messo a dimora e delle quali certamente si prendevano cura.
In proposito il giudice di primo grado valutava come non credibile la giustificazione, che l'imputato aveva dato, della presenza sua e delle altre persone sul luogo;
precisava che lo spiazzo coltivato era delimitato su tutti i lati da un folto canneto e che l'accesso doveva avvenire attraverso un percorso non agevole, costituito da un sentiero tra rovi e canni;
evidenziava che il fiume, al quale i tre si sarebbero dovuti recare a pescare, era raggiungibile da molti altri punti, più agevolmente percorribili in minor tempo, sicché non si spiegava la scelta della via più difficile;
aggiungeva che la fuga della terza persona alla vista dei carabinieri ed il rifiuto di fornirne le precise generalità per impedirne la identificazione erano elementi sintomatici a suggello del quadro probatorio dell'accusa.
Sulla impugnazione del P.M., che censurava il riconoscimento delle attenuanti generiche, e su quella dell'imputato, che chiedeva di essere assolto per non aver commesso il fatto e che, in via subordinata, lamentava il riconoscimento a suo carico dell'aggravante della ingente quantità della sostanza stupefacente e la mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 Bis c.p., la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza deliberata il 23.9.1998 e depositata il 7.10.1998, confermava le statuizioni del primo giudice.
Al rigetto di entrambe le impugnazioni il giudice di secondo grado perveniva in base alle seguenti argomentazioni:
a) circa la responsabilità dello AR, doveva essere in pieno condivisa la motivazione del giudice di primo grado, data la rilevanza del quadro probatorio acquisito ed essendo evidente la pretestuosità di ogni asserto difensivo;
b) circa la sussistenza dell'aggravante della ingente quantità ex art. 80, 2^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 - premesso che l'accertamento tecnico sulla campionatura doveva ritenersi rappresentativo dell'intera piantagione - era da rilevare che il quantitativo di sostanza drogante, ricavabile dalle piante giunte a maturazione, sarebbe stato sufficiente a saturare il momento locale per un consistente periodo di tempo, potendo esso soddisfare per oltre un mese il numero giornaliero di oltre un migliaio di consumatori di canapa indiana;
c) le circostanze attenuanti generiche, giustificate dalla giovane età dell'imputato e dall'assenza di precedenti penali di rilievo, non potevano prevalere sulla aggravante, non avendo a riguardo l'imputato dedotto elementi idonei ne' essendo emerso un atteggiamento di resipiscenza dal delitto ovvero altro apprezzabile suo comportamento processuale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale denuncia il vizio di motivazione della impugnata sentenza, in ordine alla affermata sua responsabilità in base al solo fatto della presenza sul luogo di coltivazione della canapa indiana, nonché la erronea applicazione della legge penale, in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 80 cpv. del d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'esclusione della prevalenza sulla medesima delle attenuanti generiche.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte Suprema, deve essere rigettato, in quanto è inammissibile la censura di vizio di motivazione circa la commissione del fatto e sono infondate le altre due censure circa la violazione della legge penale.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova;
ma l'altro di stabilire se lo stesso giudice abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se di questi abbia fornito una corretta interpretazione e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Nella specie, il giudice di merito, secondo le conformi ed adeguate motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, ha in modo logico, compiuto e convincente esposto le ragioni per le quali l'accesso delle tre persone al campo coltivato, secondo le modalità esposte, non poteva non essere collegato alla specifica attività di vera e propria coltivazione di esso, nella consapevolezza della illiceità della loro condotta. Sicché la prospettazione di una possibile diversa conclusione, che prescinda da una valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi, quali enunciati in narrativa, si risolve in tipica censura in punto di fatto, inammissibile nella sede di legittimità.
Nella interpretazione della norma di cui all'art. 80, 2^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, questo giudice di legittimità ha già
altre volte stabilito che la circostanza aggravante della ingente quantità, se pure sul piano strettamente lessicale postula che la rilevanza del dato ponderale della sostanza stupefacente debba porsi ai livelli più elevati degli aggettivi di quantità, non esaurisce tuttavia in detto ambito il criterio di identificazione, se non in quei casi limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati, che costituiscono soltanto le ipotesi di palese e scolastica evidenza della presenza dell'aggravante nella espressione della massima sua espansione.
Negli altri casi, invece, occorre cogliere la "ratio" della previsione normativa nella esigenza di evitare che la detenzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente si risolva in una vasta diffusione della droga sul mercato, in misura idonea al consumo di un numero molto elevato di tossicodipendenti ed alla saturazione di una apprezzabile area di spaccio, sicché il fatto venga a qualificarsi in termini di grave ed allarmante pericolosità sociale. La nozione di ingente quantità, perciò, non può prescindere da una valutazione ponderale della quantità e della qualità della droga rispetto alla tutela della salute pubblica, con incidenza sulla mobilità del mercato, sia pure localmente circoscritto, in rapporto all'offerta, all'assorbimento ed alla diffusione. I suddetti criteri interpretativi, inoltre, non vanno riferiti soltanto a quantità ingente di sostanza, già pronta per il commercio ed utilizzabile immediatamente per il consumo, della quale sia in atto la diretta disponibilità; ma, nella equiparazione ad ogni altra ipotesi di produzione o di illecita detenzione della droga anche della condotta di "coltivazione", anche a questa debbono potersi detti criteri applicare, con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione sarà, in tal caso, quello virtuale della quantità di sostanza stupefacente ricavabile dalla piantagione, all'esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto dello sviluppo di essa, quale al momento prevedibile.
Nella specie, il giudice di merito ai suddetti criteri interpretativi risulta essersi esattamente adeguato, avendo nel complesso valutato (sulla scorta dell'accertamento tecnico disposto in sede di atti di polizia giudiziaria, del tutto utilizzabile nel procedimento abbreviato) che dalle piante, alte già circa due metri, era possibile ricavare ben quarantaquattro chilogrammi di sostanza stupefacente, sufficiente al consumo di oltre un migliaio di tossicodipendenti per la durata superiore al mese e, perciò, idonea a saturare il mercato dei comuni di Rosarno e Gioia Tauro, al quale presumibilmente sarebbe stata destinata la vendita della droga. Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, relativo alla esclusione della prevalenza delle generiche sulla riconosciuta attenuante, è appena il caso di ribadire che la valutazione discrezionale del giudice di merito non è frutto di mero arbitrio nè di illogico ragionamento;
ma deriva dall'apprezzamento globale della personalità del ricorrente e dalla gravità del fatto, secondo gli elementi evidenziati del comportamento processuale e dell'assenza di evidenti segni di resipiscenza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999