Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la decisione di condanna per il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) a fronte della contestazione del delitto di intralcio alla giustizia (art. 377, comma terzo, cod. pen.), trattandosi di figure criminose che hanno in comune l'elemento della minaccia o della violenza, funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente, vale a dire l'induzione della vittima a determinati comportamenti.
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 34939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34939 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
349 3 9 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1791/2016 MAURIZIO FUMO - Presidente REGISTRO GENERALE N.8304/2016 GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IO IA nato il [...] avverso la sentenza del 07/05/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; он -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. IO Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Salerno ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Sala Consilina, che aveva condannato TA IO LI per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria imputazione (all'imputata era stato contestato il reato di cui all'art. 377 cod. pen.). Secondo quanto ricostruito in sentenza, l'imputata, sorella di TA EL EL, aveva minacciato "larvatamente" DU NA RI - con numerosissime chiamate telefoniche e dandole ordini perentori affinché ritirasse la querela sporta contro il fratello, di cui aveva determinato l'arresto.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, con quattro motivi. Con un primo lamenta la nullità della citazione in appello, effettuata a mani del difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sebbene avesse eletto regolare domicilio. Col secondo lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., derivante dal fatto che è stata condannata per un reato diverso da quello contestato, senza la previa modifica dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero. Col terzo contesta che - in base a quanto riportato in sentenza possa dirsi sussistente il reato di cui all'art. 610 cod. pen., posto che lo stesso giudice d'appello non dà conto di minacce rivolte alla DU, ma solo di sollecitazioni a recarsi in Tribunale per dire la verità. In ogni caso, sarebbe al massimo configurabile il tentativo di violenza privata, posto che la persona offesa ha, poi, regolarmente testimoniato. Infine, deduce l'inaffidabilità dei testi DU e ES, per le contraddizioni riscontrabili nelle loro dichiarazioni. Col quarto chiede l'applicazione dell'art. 131/bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
1. I motivi in rito non hanno fondamento e sono superati, comunque, dalla necessità di riesaminare, per quanto si dirà, il merito dell'accusa.
1.1. Dalla lettura degli atti consentita a questa Corte, essendo dedotto un errore in procedendo si evince che l'imputata aveva eletto domicilio in 2 ош Teggiano, via Provinciale del Corticato, dove non fu possibile notificare il decreto di citazione in appello per l'udienza dell'8/5/2014, per essersi la stessa trasferita a Sala Consilina. Fu disposta la rinnovazione della notifica, che avvenne, prima tardivamente a mani proprie dell'imputata, il 23/6/2014, poi a mani del convivente BB IO, il 20/8/2014, e infine a mani del difensore, il quale, peraltro, non sollevò alcuna eccezione all'udienza del 7/5/2015. Ne consegue che, essendo divenuto inidoneo il domicilio eletto, legittimamente la notifica fu eseguita al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. A tanto va aggiunto che, in ogni caso, eventuali nullità sarebbero rimaste sanate dall'inerzia del difensore, che nulla eccepì nel giudizio di appello. La nullità della notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio dichiarato è, infatti, di ordine generale a regime intermedio, sicché è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. (vedi Cass., SU, n. 19602 del 15/5/2008).
1.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per violenza privata, laddove sia contestato l'intralcio alla giustizia, di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen., trattandosi di reati che hanno in comune l'elemento della minaccia o della violenza, funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente (indurre la vittima a determinati comportamenti), talché nessuna immutazione del fatto ricorre allorché, contestato il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen., sia pronunciata condanna per quello di cui all'art. 610 cod. pen.. La violazione non sussiste nemmeno sotto forma di violazione delle facoltà difensive, nella estensione ad esse data dalla giurisprudenza sovranazionale (CEDU., 11.12.2007, Drassich c. Italia), dal momento che l'imputata ha avuto modo di interloquire dinanzi al giudice d'appello sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, già ricondotto alla fattispecie della violenza privata dal giudice di primo grado.
2. La sentenza non contiene, invece, una esposizione - giuridicamente corretta e logicamente adeguata delle ragioni della decisione, giacché, dopo aver - riportato le dichiarazioni di alcuni testimoni e dato atto che, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, alla persona offesa "era stato chiesto di intervenire all'udienza del processo fissato a carico del fratello dell'imputata al fine di ritirare la denunzia e dire la verità senza specificare il contenuto della dichiarazione richiesta", conclude per la configurabilità della violenza privata giacché "l'imputata aveva costretto la p.o. a fuggire ed a non presentarsi in dibattimento per rendere la sua versione dei fatti, così coartandone la libertà di 3 он autodeterminazione". Dalla motivazione suddetta non è dato comprendere quali minacce siano state rivolte alla DU, né quale fosse il fine delle stesse (indurre DU ad una falsa testimonianza? Indurre la DU a "dire la verità"? Costringere la DU a non presentarsi a dibattimento? Erano minacce fine a sé stesse?), con la conseguenza che risulta indecifrabile sia l'esistenza del reato, sia la sua qualificazione giuridica. Assorbito l'ultimo motivo di ricorso, la sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra Corte d'appello per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 10/6/2016 Il Presidente Il Consigliere Estensore (Antonio Slettembre (Maurizio Fumo) ш ག ། ཆན་ Depositata in Cancelleria Roma, 11 17 A60, 2016 E R Funzionario Giudiziario P U S Tiziana ASOUAZI T R O C