Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è legittimo l'annullamento della sentenza pronunciato dal giudice di appello, con restituzione degli atti ai sensi dell'art. 39, comma secondo, del D.Lgs. n. 274 del 2000, per la ritenuta mancata conoscenza incolpevole da parte dell'imputato del provvedimento di citazione a giudizio, qualora il ricorso immediato ex art. 21 stesso decreto sia stato erroneamente notificato nei suoi confronti mediante la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ., anzichè mediante quella più garantita di cui all'art. 157 cod. proc. pen. ed il plico raccomandato non sia stato ritirato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2015, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
9 5 1 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 3549 - Presidente N. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 17996/2015 Dott. ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RU N. IL 05/02/1954 nei confronti di: GO RO N. IL 26/04/1976 avverso la sentenza n. 4/2014 TRIBUNALE di VICENZA, del 13/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per GO AU, l'avv. Antonella Cassandro in sostituzione dell'avv. Giuseppe Garzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vicenza, quale giudice d'appello avverso i provvedimenti del Giudice di pace, ha, con la sentenza impugnata, annullato la sentenza di prima · che aveva condannato GO AU per minaccia e ingiuria in danno di cura - SC RU - per nullità della citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio. Il Tribunale ha ritenuto che la notifica all'imputato del ricorso immediato al giudice effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito dell'atto nella casa comunale e avviso a mezzo raccomandata, non ritirato - fosse inidonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario ed ha ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 39 d.lgs 274/2000. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse della persona offesa l'avv. Francesca Rando lamentando la violazione "della legge penale" e la "contraddittorietà della motivazione", dovendo ritenersi correttamente applicato l'art. 140 cod. proc. civ. e imputarsi esclusivamente all'imputato la volontaria, mancata partecipazione al giudizio. Deduce che GO per sua stessa ammissione - lavorava al civico posto di fianco alla sua abitazione, per cui nulla gli impediva di ritirare la posta.
3. In data 3/11/2015 l'imputato ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO -Trispetto alIl ricorso è infondato. L'art. 39 D.Lvo 274/2000 amplia processo ordinario nel giudizio dinanzi al Giudice di pace i casi di regressione del procedimento, prevedendo che il giudice d'appello disponga l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa. 2 ли La previsione, in via autonoma, della mancata conoscenza del decreto di citazione a giudizio da parte dell'imputato, anche al di fuori del caso fortuito o della forza maggiore, sta chiaramente a significare che il legislatore, stante la particolarità del giudizio in questione - che può essere avviato dalla parte privata mediante ricorso immediato al giudice, dallo stesso ricorrente notificato alla controparte ha inteso dare rilevanza anche a situazioni diverse da quelle che importano una impossibilità assoluta di conoscenza dell'atto introduttivo, attribuendo rilievo al dato obbiettivo della mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, purché non dovuta a sua colpa. Nella specie, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato nella residenza anagrafica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - mediante deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non ritirato dall'interessato invece che ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., che prevede forme più garantiste di notificazione, poiché prescrive - in caso di mancanza o inidoneità delle persone diverse dall'imputato a ricevere l'atto al primo accesso nuove ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario e solo in caso di esito negativo delle nuove ricerche consente il deposito della citazione nella casa comunale e l'invio di raccomandata. Ne consegue che l'erronea attivazione della procedura prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. e il mancato ritiro del plico raccomandato rendono più che plausibile la mancata conoscenza, da parte dell'imputato, per ragioni non dovute a sua colpa, del provvedimento di citazione a giudizio, con la conseguenza che la restituzione : degli atti al Giudice di pace si configura come legittimo atto di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2015 Il Consigliere Estenspre Il Presidente (Anton (Maurizio Fumo) کرده تتفاح DEPORTATA IN CANCELLERIA addt 8MAR 2016 Ou un IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise