Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 2
Sono legittimate a promuovere il procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori anche le organizzazioni sindacali che non curino gli interessi dei lavoratori di un solo settore produttivo ma quelli dei lavoratori in genere (sindacati cosiddetti multicategoriali o acategoriali), in considerazione della libertà organizzativa di cui i sindacati fruiscono e dell'assenza di elementi normativi di segno contrario, fermo restando che l'organismo locale che agisce in giudizio deve essere articolazione di un'organizzazione di carattere nazionale, che abbia una concreta, adeguata diffusione sul territorio nazionale e svolga un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali.
In tema di procedura repressiva della condotta antisindacale di cui all'art. 28 statuto lav., ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, necessario per la legittimazione ad agire, deve ritenersi illegittima la utilizzazione da parte del giudice di elementi di conoscenza desunti dalla consultazione di repertori di giurisprudenza, riviste giuridiche o documentazione similare, fonti di conoscenza non acquisite nell'ambito della istruzione probatoria, nel contraddittorio delle parti, ma reperite direttamente dallo stesso giudice, non potendo dette fonti rientrare nella nozione di fatto notorio, che è un fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, imponendosi alla percezione della collettività e presentandosi come dato di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo in cui è invocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11833 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAPISARDA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SL COBAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 383/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 07/05/99 R.G.N.257/98;
udita la relazione della causa volta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VIANELLO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al ET di Frosinone la AP, s.p.a. proponeva opposizione al decreto ex art. 28 legge n. 300/1970, in data 17.7.1994, con il quale il medesimo ET, su ricorso dello
SL OB, aveva dichiarato antisindacale l'adozione da parte della AP di provvedimenti disciplinari per assenza ingiustificata adottati nei confronti di lavoratori che avevano partecipato ad uno sciopero proclamato da detta organizzazione sindacale. A sostegno dell'opposizione la società opponente deduceva, per quanto ancora rileva, la carenza di legittimazione attiva dello SL OB, contestando che esso costituisse un organismo locale di un'associazione sindacale nazionale.
Lo SL OB, nel costituirsi in giudizio, rilevava che, ai fini della proponibilità dell'azione ex art. 28,è sufficiente la previsione, nello statuto, del carattere nazionale del sindacato, nonché l'adozione in concreto di una condotta conforme alla medesima previsione.
Il ET respingeva l'opposizione.
La società AP proponeva appello, al quale resisteva lo SL OB.
Il Tribunale di Frosinone confermava la sentenza impugnata. Respingeva l'eccezione relativa alla legittimazione processuale della persona fisica che rappresentava in giudizio l'organizzazione sindacale, rilevando che lo statuto prevedeva la legittimazione del coordinatore provinciale a rappresentare l'organismo locale e che l'appellante non aveva provato l'effettiva insussistenza di tale qualità in detta persona fisica.
Quanto alla tesi dell'appellante, secondo cui lo SL OB era privo di legittimazione alla procedura ex art. 28 per non essere un organismo locale di un'associazione sindacale nazionale di categoria, bensì un organismo locale di un'associazione intercategoriale e quindi di una confederazione sindacale (associazione di sindacati), il Tribunale osservava che l'equazione sindacato intercategoriale- confederazione sindacale è del tutto arbitraria, poiché il carattere intercategoriale di una struttura sindacale non esclude affatto la tutela diretta dei lavoratori, ma connota semmai un sindacato che tutela più categorie, o tutte le categorie, dei lavoratori, da non confondersi con le confederazioni sindacali, consistenti in associazioni raggruppanti più sindacati di categoria, che non si occupano direttamente della tutela dei lavoratori. L'opzione per un modello intercategoriale di sindacato, benché non conforme ai modelli storici del sindacalismo italiano, non era preclusiva della legittimazione a ricorrere ex art. 28 dello statuto del lavoratori, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza. Quanto al requisito della caratterizzazione nazionale del sindacato, il giudice di merito osservava che, a tal fine, secondo un primo orientamento, è sufficiente che il sindacato, pur avendo pochi iscritti e strutture organizzate solo localmente, sia in grado di rappresentare a livello nazionale gli interessi di una o più categorie;
in altri termini, che l'associazione abbia come scopo statutario quello di svolgere l'attività sindacale in tutto il territorio nazionale e agisca in modo non difforme da tale previsione;
e che, invece, secondo un altro orientamento, è necessaria una concreta verifica del carattere nazionale dell'associazione, in forza del principio di effettività che regge il vigente sistema sindacale. Ad avviso del Tribunale, lo SL OB soddisfaceva il requisito in esame in riferimento ad ambedue le prospettive.
Rispetto alla prima di esse, rilevavano gli artt. 2 e 3 dello statuto. Secondo la prospettiva sostanziale, poi, la dimensione nazionale si desumeva sia dalla presenza del sindacato presso gli stabilimenti Fiat di SI e Videocolor di NA, accertata dal giudice di primo grado, sia, in maniera più pregnante, dalla consultazione dei repertori di giurisprudenza o di equivalenti banche dati, evidenziante la presenza dello SL in vari circondari giudiziari, anche solo prendendo in considerazione le pronunce con cui era stata riconosciuta la legittimazione dello SL OB per i ricorsi ex art. 28 st. lav. In particolare, il Tribunale richiamava la pronuncia Pret. Milano 7 febbraio 1994, SL c. Fiat, la quale aveva riconosciuto la sussistenza del requisito della nazionalità di detto sindacato, in quanto lo stesso aveva per scopo statutario la promozione dell'autorganizzazione sindacale collettiva e di classe dei lavoratori dipendenti in Italia, con la promozione di idonee azioni collettive e non, a difesa delle loro condizioni lavorative e sociali, ed era costituito in 35 province e 13 regioni e aveva svolto notevole attività politico-sindacale all'interno delle varie realtà aziendali sul territorio nazionale.
Nè poteva rilevare l'allegata scarsa presenza dello SL nel settore gomma e plastica, in cui operava l'appellante, poiché il sindacato non agisce come rappresentante dei suoi associati, e il suo interesse ad agire contro condotte antisindacali ex art. 28 sussistono anche quando siano tutelate posizioni di lavoratori non iscritti al sindacato, ed anche quando il sindacato agente non è presente nella specifica azienda. L'interesse viene meno quando i comportamenti antisindacali riguardano lavoratori estranei al gruppo professionale tutelato dal sindacato ricorrente, ma tale ipotesi non è configurabile quando agisce un organismo territoriale intercategoriale.
Ricorre per cassazione la AP s.p.a. con un unico articolato motivo di censura.
Lo SL OB non si è costituito, nonostante la rituale notificazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - lamentando violazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 100 e 115, secondo comma, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 19 e 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, nonché difetto di motivazione - censura sotto due diversi profili la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che lo SL OB fosse legittimato ad esperire l'azione di repressione della condotta antisindacale.
La ricorrente, innanzitutto, sostiene che, a norma dell'art. 28 st. lav., sono legittimati ad esperire la speciale azione ivi prevista solo gli organismi locali, stabili e permanenti, dei sindacati di categoria, cui fa riferimento l'art. 39 Cost., con esclusione invece della legittimazione degli organismi, locali o nazionali, delle confederazioni sindacali, poiché nei loro compiti non rientra la tutela di una specifica categoria. Al riguardo sostiene anche che non è sufficiente, ai fini in esame, l'adesione di un sindacato con organizzazione limitata a livello locale a una confederazione intercategoriale a carattere nazionale, perché così si finirebbe per consentire una facile elusione delle finalità perseguite dal legislatore di limitare il ricorso ad una procedura suscettibile di determinare, in difetto di criteri selettivi, effetti pregiudizievoli per le aziende. E nella specie era integrata proprio questa ipotesi, poiché lo SL OB ricorrente aderiva allo S.L.A.I., cioè al Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale, come tale qualificabile come confederazione, di cui lo SL CO rappresentava un organismo locale. Del resto, che lo SL configurasse una struttura sindacale di tipo orizzontale, come le confederazioni, era confermato dal suo carattere multi-, omni-, o intercategoriale e dall'ampiezza dei suoi fini, risultanti dall'art. 3 dello statuto, per cui esso si propone "la promozione dell'autorganizzazione sindacale collettiva dei lavoratori dipendenti italiani;
la promozione di azioni collettive e non, a difesa delle condizioni lavorative e sociali dei lavoratori". Invece l'art. 28, anche secondo la giurisprudenza costituzionale, privilegia la dimensione organizzativa nazionale, nel quadro di un'organizzazione verticale, su base nazionale e locale, delle associazioni nazionali di categoria.
Il secondo profilo di censura investe il requisito della diffusione nazionale del sindacato. La ricorrente, esclusa la sufficienza del c.d. criterio formale-soggettivo, e la rilevanza della sola presenza dello SL presso la Fiat di SI e la Videocolor di NA, censura la sentenza impugnata in particolare perché essa ha basato il suo convincimento circa l'effettiva diffusione nazionale dello SL su attività giudiziaria documentata da decisioni di altre Preture, non costituenti un adeguato fatto notorio sulla circostanza in esame, e non su un'idonea indagine circa l'effettiva diffusione nazionale del sindacato.
Poiché ambedue i profili dell'unico motivo di ricorso investono la questione della legittimazione dell'attuale parte intimata a far uso del procedimento disciplinato dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori, si ricorda che il primo comma di detto articolo riconosce la legittimazione a promuovere la speciale azione in giudizio di repressione della condotta antisindacale agli "organismi locali delle associazioni sindacalì nazionali che vi abbiano interesse". I particolari caratteri e funzioni dell'azione, nonché la delimitazione dei soggetti legittimati attivamente per la medesima, hanno dato luogo ad articolati approfondimenti ermeneutici e hanno indotto verifiche circa la legittimità costituzionale dell'art. 28. Nel respingere le eccezioni al riguardo sollevate, la Corte costituzionale ha avuto occasione di evidenziare la ratio e la giustificazione costituzionale di vari aspetti dell'istituto in esame.
Per quanto riguarda in particolare il riconoscimento della legittimazione agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, Corte cost. 24 marzo 1988 n. 334, riconfermando un quadro di valutazioni già delineato da Corte cost. 6 marzo 1974 n. 54, ha evidenziato innanzitutto che "la garanzia del libero sviluppo di una normale dialettica sindacale è assicurata dallo statuto, non solo attraverso il divieto dei sindacati di comodo (art. 17), ma anche e soprattutto attraverso il fondamentale strumento di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro previsto dall'art. 28, il cui impiego presuppone una dimensione organizzativa - quella nazionale - che, per non essere legata ad un'aggregazione a livello confederale-intercategoriale, ne' alla stipulazione di contratti collettivi, consente spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie perseguite a quel livello". È opportuno ricordare che la precisazione relativa all'esclusione della necessità del collegamento dell'organizzazione interessata ad agire ex art. 28 a una confederazione sindacale intercategoriale è giustificata, nell'iter argomentativo della Corte costituzionale, dal confronto del tenore delle norme sul procedimento di repressione della condotta antisindacale con quelle dell'art. 19 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (parimenti oggetto di eccezioni di incostituzionalità), e dalla circostanza che, all'epoca, uno dei criteri abilitanti alla costituzione di una r.s.a. era appunto il collegamento dei lavoratori che ne prendevano l'iniziativa con associazioni aderentì alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19, primo comma, lett. a).
In secondo luogo, la Corte costituzionale ha evidenziato quale è la funzione della disposizione dell'art. 28, che introduce, per la legittimazione attiva, un criterio selettivo, anche se meno rigoroso di quello di cui all'art. 19, lett. a). Riservando il nuovo e speciale mezzo processuale (che non limita l'organizzazione, l'attività e la ordinaria tutela in giudizio dei sindacati da esso esclusi) a soggetti collettivi particolarmente qualificati, "individuati attraverso non un modello, ma una dimensione organizzativa (quella nazionale) assunta come indice e garanzia di un adeguato livello di rappresentatività" la legge ha inteso evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'attività aziendale derivanti da una quantità indiscriminata di ricorsi e assicurare che l'individuazione dell'interesse collettivo da ritenere leso dalla condotta imprenditoriale sia frutto di una sintesi interpretativa che, in quanto operata da soggetti rappresentativi di larghi strati di lavoratori, sia razionalmente funzionale, e non controproducente, rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento delle loro posizioni nel conflitto industriale, che con la norma impugnata il legislatore ha avuto di mira".
Le esposte considerazioni sono state fatte proprie da questa Corte con la sentenza 17 ottobre 1990 n. 10 114 e poi ribadite dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 marzo 1995 n. 89. Passando all'esame della questione specifica, posta dal primo profilo del ricorso, della legittimazione o meno alla promozione di procedure di repressione della condotta antisindacale delle organizzazioni che non abbiano limitato ad una sola, predeterminata, categoria professionale il fine della loro attività, e quindi mirino ad associare e tutelare i lavoratori in genere, ritiene questo collegio che la risposta in linea di principio debba essere positiva. In tal senso depongono la mancanza di elementi normativi testuali di segno contrario, la libertà delle associazioni sindacali di scegliere le modalità organizzative secondo cui operare, e, infine, la circostanza che la mancanza di un'unica categoria di riferimento non esclude che, in via presuntiva e tendenziale, la dimensione nazionale assicuri l'operare di scelte, nell'azione sindacale, maggiormente consapevoli e razionali e, quindi, con maggiore probabilità giovevoli agli interessi dei lavoratori. Va anche osservato che attualmente, mentre hanno riconoscimento normativo le categorie dei lavoratori correlate alle loro funzioni o mansioni(dirigenti, quadri, impiegati, operai), riguardo ai settori produttivi, venuto meno l'ordinamento corporativo, non sussiste più - stante anche la mancata attuazione dell'art. 39, commi secondo e seguenti, Cost. - una predeterminazione delle singole categorie di imprese, in relazioni alle quali debbano essere stipulati i contratti collettivi (cfr. Cass., Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665) e, più in genere, essere intrattenute le c.d. relazioni industriali. Ne consegue che anche per questa ragione è insindacabile l'eventuale intento di sindacati di nuova costituzione di promuovere una rappresentanza di interessi che non segua le linee delle categorie secondo cui sia correntemente organizzata la rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.
Questa Corte, peraltro, già una precedente occasione, tenuto presente il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost., ha ritenuto, anche ai fini dell'ammissione alla tutela di cui all'art. 28 st. lav., che il diritto di costituire associazioni sindacali possa essere esercitato con la più ampia facoltà di identificare l'ambito dei lavoratori cui l'associazione stessa si rivolge: in particolare, ammettendo la legittimazione di un'associazione volta ad aggregare e tutelare la categoria dei quadri, all'epoca dei fatti di causa ancora priva di riconoscimento legale (apportato dalla l. 13 maggio 1985 n. 190), ha ritenuto ininfluente in senso ostativo la circostanza che l'associazione non si attenesse ne' a una ripartizione dei lavoratori per settori produttivi, ne' a quella, di diverso tipo, sancita dall'art. 2095 c.c. (Cass. 6 giugno 1986 n. 3778; cfr. anche Cass. 26 gennaio 1979
n. 602, che, nell'osservare che la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale attuata da un'impresa è ravvisabile se l'associazione ricorrente organizza la categoria dei lavoratori che operano nella medesima impresa, a prescindere dalla loro iscrizione al medesimo sindacato, sembra avere attribuito una rilevanza positiva, a detti fini, anche al carattere intercategoriale degli organismi sindacali).
Non è ben comprensibile la riconduzione, compiuta dalla attuale ricorrente, dell'ipotesi del sindacato acategoriale o intercategoriale al modulo della confederazione sindacale. Quest'ultima, infatti, non solo associa organizzazioni sindacali di varie categorie, ma si caratterizza anche per il fatto di lasciare a queste ultime la tutela e la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle singole imprese e delle singole contrapposte organizza ioni di categoria. Ed è questa la ragione precipua per cui le confederazioni sono carenti di legittimazione a ricorrere ex art. 28, non diversamente dai sindacati di una diversa categoria: si configura, infatti, il difetto del requisito dell'interesse alla repressione della condotta sindacale, menzionato da detta norma (cfr. Cass. 8 agosto 1997 n. 7368 e 17 giugno 1998 n. 6058, secondo cui sono privi di legittimazione ex art. 28 gli organismi locali nazionali delle confederazioni sindacali, in quanto non incardinati in un sindacato di categoria nazionale e privi di interesse, non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria).
Può tuttavia ribadirsi che, ai fini della legittimazione di un organismo sindacale locale, è necessario che lo stesso sia effettivamente un'articolazione di un'associazione nazionale. Affinché si possa ritenere sussistente, al di là dei variabili moduli organizzativi, un rapporto di tale genere, l'associazione nazionale deve svolgere effettivamente un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali. In altre parole, non può rilevare qualunque associazione tra organismi sindacali meramente locali, ancorché in qualche modo funzionale al perseguimento dei fini sindacali dei singoli gruppi, perché in questo caso sarebbe chiaramente eluso il requisito dell'esistenza di un'associazione sindacale adeguatamente rappresentativa in quanto nazionale, e non si verificherebbero i presupposti per quella selezione degli interessi garantita da un'organizzazione non meramente locale.
Nella specie, tuttavia, non è stato posto in discussione tale aspetto di fatto: al di là delle qualificazioni impiegate, la ricorrente ha contestato essenzialmente la compatibilità tra la nozione di associazione sindacale nazionale e il carattere intercategoriale delle strutture sindacali dello SL OB, come è confermato dal fatto che essa stessa ha richiamato la previsione, da parte dello statuto dell'associazione (nazionale), quale scopo della medesima, della promozione delle azioni, collettive e non, a difesa delle condizioni dei lavoratori (sia pure osservando che si trattava di un fine statutario caratterizzato dalla massima ampiezza e comprendente interessi sindacali intercategoriali). Del resto il Tribunale ha fatto riferimento, a proposito della eccezione di difetto di legittimazione processuale, alla figura del "coordinatore provinciale" e allo statuto nazionale. Risulta confermato positivamente, quindi, che nella specie il modulo organizzativo non comportava un'autonomia delle singole articolazioni territoriali maggiore di quella usuale nei moduli organizzativi più correnti nell'ambito delle organizzazioni sindacali nazionali. Prima di passare all'esame dell'altro profilo di censura, è opportuno rilevare - anche per concludere - l'esame dell'incidenza di una struttura intercategoriale del sindacato sull'applicazione dell'art. 28 st. lav. - che la intercategorialità dell'associazione sindacale qualche specifico riflesso può avere in tema di accertamento della adeguata diffusione della medesima sul territorio nazionale. Sulla base del principio, derivabile dalla stessa giurisprudenza costituzionale sopra citata, secondo cui, ai fini della legittimazione al ricorso ex art. 28, è necessaria la presenza di un sindacato dotato di un minimo di rappresentatività non limitata a una dimensione locale, ma diffusa nel territorio nazionale là dove si rinviene la categoria di riferimento del sindacato stesso (così Cass. n. 7368/1997, cit.; cfr. anche Cass. n. 10114/1990, cit, che parla di requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale), in linea di principio i limiti minimi di presenza sul territorio di un sindacato intercategoriale devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti a un'associazione di categoria. Tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività richiesta dall'art. 28 costituisce un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività già previsto dall'art. 19 st. lav., nozione la quale a sua volta, come è noto, non presuppone una comparazione tra le varie confederazioni sindacali, e quindi può caratterizzare ogni associazione in possesso di determinati indici di effettiva rappresentatività (cfr. Corte cost. n. 54/1974, cit.; Cass. 21 febbraio 1984 n. 1256, 18 luglio 1984 n. 4218, 1 marzo 1986 n. 1320, 10 luglio 1991 n. 7622). Il secondo profilo di censura è fondato.
Premesso che deve ritenersi determinante ai fini del decidere, in base a quanto già rilevato, l'accertamento circa la diffusione sul territorio nazionale dell'associazione sindacale in cui è incardinato l'organismo che ha agito nella specie, va rilevato che nella sentenza impugnata a tal fine si valorizzano, oltre all'attività dello SL OB presso stabilimenti industriali di SI e NA (dati non contestati dalla ricorrente), elementi di conoscenza desunti dal giudicante mediante la consultazione di repertori di giurisprudenza, riviste giuridiche o documentazione similare e, concretamente, il reperimento in tali fonti di decisioni su ricorsi ex art. 28 promossi dallo SL OB davanti a sette autorità giudiziarie diffuse sul territorio nazionale, di cui una attestante, oltre alle finalità statutarie dell'associazione, il tipo di diffusione della stessa, come già esposto nello "svolgimento del processo".
L'utilizzazione da parte del giudice di tali fonti di conoscenza, non acquisite nell'ambito dell'istruzione probatoria, nel contraddittorio delle parti, ma dal medesimo reperite direttamente, è illegittima, come fondatamente lamentato dalla ricorrente. Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, deve essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice;
conseguentemente, per aversi fatto notorio, occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione e alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie e immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico, che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo (così Cass. 9 luglio 1999 n. 7181; in termini analoghi Cass. 1 giugno 1987 n. 4826, 4 13 marzo 1992 n. 3087, 11 gennaio 1995 n. 267, 5 maggio 2000 n. 5680). Nella specie, il giudice non ha allegato l'esistenza di fatti notori. Deve comunque escludersi che la semplice documentazione in riviste giuridiche di vicende processuali, di per sè non munite di un rilievo tale da destare l'interesse della collettività, sia sufficiente a far ritenere utilizzabile rispetto alle medesime la nozione di fatto notorio. Tale nozione è ancor meno richiamabile a proposito degli specifici accertamenti in punto di fatto contenuti in una sentenza (nella specie non si sa se passata in giudicato) pubblicata su una rivista giuridica.
In conclusione, il ricorso è fondato solo quanto al profilo di censura relativo all'accertamento della adeguata diffusione, e connessa rappresentatività, della associazione sindacale cui si collega l'organismo locale parte del presente giudizio. Ne consegue l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame ed anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002