Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, a norma dell'art. 30, comma primo, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche l'uso dei fari alogeni, se funzionalmente destinato ad attrarre nell'area di tiro gli esemplari di fauna da abbattere, in quanto nell'esercizio venatorio rientrano sia gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, sia l'attività prodromica di appostamento e ricerca della preda.
Commentari • 2
- 1. CACCIA: Giurisprudenza - Nozione di attitudine e di esercizio venatorio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.2^ del 17/07/2017 (ud. 30/01/2017), Sentenza n.34782 DIRITTO VENATORIO – Caccia – Nozione di attitudine e di esercizio venatorio – Attività preliminare e predisposizione dei mezzi diretti alla cattura e all'abbattimento. Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. Le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione …
Leggi di più… - 2. CACCIA: Giurisprudenza - Nozione di attitudine e di esercizio venatorio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2014, n. 36718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36718 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/04/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1080
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 42333/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nei confronti di:
VE ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/05/2012 Tribunale di Forlì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M..
RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza del suddetto Tribunale, in composizione monocratica, che assolveva VE ER per insussistenza del fatto dal reato (capo b) di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 13, comma 5, e art. 30, comma 1, lett. h), per aver esercitato l'attività venatoria con l'ausilio di fari alogeni atti ad illuminare l'area di caccia, a servizio dell'appostamento fisso, allo scopo di attrarre un maggior numero di esemplari di avifauna, nell'area di tiro del proprio appostamento fisso di caccia ed il fatto commettendo in Galeata il 05 gennaio 2008. Nel pervenire alla suddetta conclusione il tribunale osservava come non fosse ipotizzabile la contravvenzione prevista dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h) nel caso di uso di fari, in quanto l'ambito del divieto di cui alla citata Legge, art. 13 deve ritenersi limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.
2. Il Procuratore della Repubblica affida il gravame ad un unico motivo con il denuncia violazione di legge deducendo che l'uso di tre fari di notevole potenza esercita un'azione sinergica con gli altri mezzi utilizzati per l'esercizio venatorio connotandosi come veri e propri strumenti di caccia (attrazione del fauna selvatica), dovendosi perciò ravvisare un chiaro nesso funzionale, intrinseco ed essenziale, tra lo strumento e l'attività di caccia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte ha più volte ribadito che nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (Sez. 3, n. 16207 del 14/03/2013, Roscigno, Rv. 255486). Si è anche ritenuto che le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo, che viene realizzata da quegli atti che abbiano, per fine ultimo, l'uccisione o la cattura della selvaggina e che può essere desunta da elementi sintomatici, con la conseguenza che l'uso dei fari abbaglianti costituisce un mezzo di caccia idoneo allo scopo anche al di fuori o senza i mezzi comuni usati per la cacciagione, integrando perciò l'esercizio della caccia (Sez. 3, n. 9753 del 23/01/1975, Alessandria, Rv. 130994).
È stato anche affermato che la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h), punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall'art. 13 della stessa legge (Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, Moreschi F., Rv. 218695), conseguendo da ciò che - siccome nell'esercizio venatorio rientrano non solo gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, ma anche l'attività prodromica di appostamento e ricerca della fauna - devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati, anche l'uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all'attività di caccia.
La doglianza (rivolta esclusivamente a gravare il capo b) della rubrica) è dunque fondata e tuttavia la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 5 gennaio 2013.
In assenza di cause di proscioglimento nel merito, occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) della rubrica. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014