Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
O L L O 2 7 B - 0 I 1 - D 6 2 A T T E S D EPUBBLICA ITALIANA I NOME O ITALIAN9 81 0 0 1 O 2 4 P 6 M . I R . P A . D D LA CORTE SUPA MA DICASSAZIONE Oggetto Guspunt SEZIONE PRIMA CIVILE یہ ایسا کم کم میComp are offerson Groupe quematian Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: d e commenter R.G. N. 5882/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Alessandro Consigliere - CRISCUOLO Cron.22421 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 3378 BENINI Rel. Consigliere Dott. Stefano SPIRITO Consigliere Ud. 16/03/2001 Dott. Angelo ha pronunciato la seguente S EN TEN ZA sul ricorso proposto da: ILSOLE 24 ORE NI ET, elettivamente domiciliato in ROMA 00 VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato LEONE AURELIO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DF022355 ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 784 avverso la sentenza n. 52/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 03/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito ilper ricorrente, l'Avvocato Leone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza 3.2.1998, ora impugnata, la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da OC PI avversO sentenza del Tribunale di Lecce che riconoscendo intervenuto tempestivamente il decreto di esproprio emesso dal Prefetto di Taranto il 12.12.1984, in quanto ricadente nel periodo di proroga automatica per legge dell'occupazione di urgenza di un terreno assoggettato a procedura espropriativa, aveva rigettato la domanda, proposta contro l'Anas, di risar- cimento del danno da occupazione appropriativa. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il OC, in base ad un unico motivo, il- lustrato da memoria. Risultando notificato il ricorso presso la sede distrettuale dell'avvocatura erariale, è stato concesso termine per la notifica all'Avvocatura 2 generale. L'Anas si è costituito depositando controri- corso. Il OC ha depositato ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il OC, de- nunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 8.8.1992 n. 359, della 1. 25 giugno 1865 n. bis 1. 2359, della 1. 22 ottobre 1971 n. 865 e delle norme in materia di determinazione dell'indennità di esproprio e di risarcimento del danno per irreversibile trasforma- zione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, censura la sentenza impugnata per aver non aver tenuto conto che, a parte la non automa- ticità delle proroghe legislative dell'occupazione, che abbisognano di provvedimento amministrativo esplicito, nella specie era venuta a scadere l'efficacia della di- chiarazione di pubblica utilità, con la conseguente il- legittimità dell'occupazione e fondatezza della domanda di risarcimento commisurata al valore integrale della cosa. Il motivo è infondato. Sotto il profilo della dedotta necessità di provve- dimento esplicito di proroga dell'occupazione, va riba- dito che con le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee, disposte dall'art. 1, comma bis, d.l. 22.12.1984 n. 901, conv. in 1. 1.3.1985, n. 3 42, dall'art. 14, comma 2, d.1. 29.12.1987 n. 534, conv. in 1. 29.2.1988 n. 47, e infine dall'art. 22 1. 20.5.1991, n. 158, non si è elevato in via astratta e generale il termine massimo di durata delle occupazioni di urgenza, con l'attribuzione alla p.a. del potere di prorogare il termine delle concrete occupazioni entro i nuovi limiti temporali, ma si è inciso in maniera di- retta e immediata sulla scadenza dei periodi di occupa- zione temporanea come già concretamente determinati dall'autorità amministrativa, attuandone il prolunga- mento, onde tale proroga opera automaticamente, senza necessità di specifico provvedimento da parte della p.a. (Cass. 9.12.1998, n. 12382). Riguardo alla dedotta sopravvenuta inefficacia del- la dichiarazione di pubblica utilità, va osservato, in via pregiudiziale, che i motivi del ricorso per cassa- zione debbono investire, а pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di le- gittimità possano essere prospettate questioni nuove nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito: in particolare nella fattispecie in cui si as- suma, per la prima volta nel giudizio di cassazione, la natura permanente dell'illecito costituito dall'occupa- 4 zione appropriativa, per l'assenza di una dichiarazione sua sopravvenuta ineffi- di pubblica utilità, ○ per la cacia (Cass. 7.9.1999, n. 9473). Nella specie l'oggetto del contendere era costitui- to, durante la fase di merito, come si legge dalla sen- tenza impugnata, dall'automaticità о meno delle proro- ghe legislative, onde la questione sulla configurabili- tà della c.d. "occupazione usurpativa", in cui il danno per la trasformazione del fondo è commisurabile al ri- sarcimento integrale, va considerata nuova. L'assunto del ricorrente, illustrato nella memoria per l'udienza, secondo cui la questione avrebbe costituito oggetto del contendere nei pregressi gradi di giudizio, deve essere smentito. Le doglianze hanno in verità riguardato il protrarsi dell'occupazione oltre il quinquennio, secon- : do la durata del decreto prefettizio 12.12.1984 alla luce dell'art. 20 1. 22.10.1971 n. 865, né risulta men- zione alcuna, negli atti difensivi e nelle conclusioni, del superamento dei termini fissati nel decreto mini- steriale 28.2.1984, in cui sarebbe stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Inoltre, l'illegittimità dell'occupazione sotto ta- le ulteriore profilo, non può ritenersi denunciata per il semplice uso dell'espressione, in sede di conclusio- ni davanti al Tribunale, "dichiarare l'illegittimità 5 della procedura per le causali di cui al presente atto e per quelle ulteriori che si dovessero rilevare dai fatti esposti e dalla documentazione prodotta", attesa la sua genericità, e la non rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice di merito, di aspetti di illegittimi- tà diversi da quelli che integrano la causa petendi nell'azione intrapresa (Cass. 17.2.2001, n. 2340). 1 Le spese seguono la soccombenza. Agenzia delle Entrate Uli di Roma 2 Iscritto a ruplo i 11
P.Q.M.
Art. n. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricor rente alle spese del giudizio, liquidate in L.
4.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a de- bito. Così deciso in Roma, il 16.3.2001. Il Consigliere estnsore Il Presidente Stefano Benini Vincenzo Baldassarre Huj V.z. Baldomen NE CRE Nina Sezione 2.1.1 metti De altato in Cane la Wine O J. 2001 2 L 7 - L 0 O 1 - B 6 RE IL CAN 2 I Muse ComМиё L D E D A 2 T 4 S 5 . O R P . P . M I A l l D a . E T N 2 E 2 S E