Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.137, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2018, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
03 8 15-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2846/2018 CC 18/12/2018- STEFANO PETITTI -Presidente R.G.N. 24620/2018 ANGELO COSTANZO PIERLUIGI DI STEFANO - Relatore MASSIMO RICCIARELLI ORLANDO VILLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
letta la requisitoria del sost. Proc. gen. GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile MOTIVI DELLA DECISIONE Il difensore di fiducia di RA SA propone ricorso contro la ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 22/3/2018 che, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex articolo 629 bis cod. proc. pen. fondata sul difetto di citazione dell'imputato. Nel processo, le notifiche erano state effettuate presso il domicilio eletto dal RA sulla base di un verbale di elezione di domicilio che la parte, però, non aveva sottoscritto. Secondo il provvedimento impugnato, in base alla recente giurisprudenza di legittimità, una tale elezione di domicilio è valida mentre, secondo il ricorrente, che richiama una giurisprudenza di segno contrario, una tale elezione non è valida perché, essendo stata rifiutata la sottoscrizione, il verbale non può essere ritenuto rappresentare la volontà della parte. Il ricorso è infondato. a La questione posta dal ricorrente è stata effettivamente oggetto di giurisprudenza contrastante che, però, si è ormai assestata nel ritenere che il rifiuto di sottoscrizione, purché la dichiarazione provenga dalla parte, è irrilevante ("Tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., che, pur contemplando espressamente l'ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non ne prevede l'inefficacia, prescrivendo soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale con l'indicazione del motivo;
neppure ne è prevista la nullità, come si ricava dalla lettura coordinata dell'art. 142 cod. proc. pen., atteso che la nullità del verbale è tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale." Sez. 6, n. 46671 del 18/10/2016, Nolo, Rv. 26835501). Questo collegio condivide tale interpretazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018 Il Consigliere estensore il Presidente Pierluigi Di Stegistefare Stefano Petiti DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 25 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Piera Esposito)