Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
0 0 0 4 0 8 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente dott. Gaetano NICASTRO R.G. 22272/98 Consigliere dott. Ernesto LUPO 881/99 Rep. 144лиц Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Cron. 745 Consigliere dott. Antonio SEGRETO dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 23.10.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 22272/98 proposto da DI IA RI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Adriatico n. 23, presso lo studio dell'avv. Renato Ricci, difesa dal- l'avv. Augusto Silvi, giusta delega in atti. u A ricorrente
contro
Levante LI S.p.A., in persona del suo procuratore specia- le IE ON, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX set- tembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Rappazzo, che la di- fende giusta delega in atti. controricorrente nonché contro 1995/2002 Oggetto: Risarcimento danni TÀ MA - RI AN. intimati e sul ricorso n. 881/99 proposto da TÀ MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tripoli n. 38, presso lo studio dell'avv. Bombaci Paolo, che lo difende giusta delega in atti. controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DI IA RI - RI AN - LI Assicurazio- ni. intimati avverso la sentenza n. 3212/97 della Corte d'appello di Roma, emes- sa il 20 giugno 1997 e depositata il 6 novembre 1997 (R.G. 571/93)); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Augusto Silvi;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Napo- letano, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'impro- cedibilità di quello incidentale. Svolgimento del processo DI ET e ON ST, nella qualità di esercenti la potestà di genitori sulla minore DI IA RI, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la LI S.p.A., TÀ 2 MA e RI AN, dei quali chiesero la condanna al risarci- mento dei danni subiti dalla detta minore in conseguenza di un inci- dente stradale. Esposero che il motoveicolo LI di proprietà del TÀ e condotto dal RI, sul quale viaggiava quale trasportata la minore IA RI, si era scontrato frontalmente con il ciclomotore Piaggio, di proprietà della predetta minore e condotto in quella oc- casione dal TÀ. Il TÀ chiese il rigetto della domanda deducendo che il motoveicolo di sua proprietà era stato preso dal RI contro la pro- pria volontà. Il RI chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzio- nale, che il TÀ e la DI, rispettivamente nella qualità di con- ducente e proprietaria del ciclomotore, fossero condannati al risar- Cue cimento dei danni da lui subiti. La LI, convenuta quale assicuratrice del motoveicolo, chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale ritenne che il TÀ, al fine di essere esonerato dalla presunzione di responsabilità su di lui gravante quale proprie- tario del motoveicolo, avrebbe dovuto provare - e non lo aveva fatto che la circolazione dello stesso era avvenuta contro la sua volontà, non essendo sufficiente l'affermazione secondo cui la circolazione era avvenuta senza il suo consenso. Il Tribunale ritenne ancora che, contrariamente a quanto so- stenuto dal TÀ, era provato lo scontro tra i due veicoli, con la 3 conseguenza che non essendo possibile ricostruire le modalità del sinistro, doveva essere affermata, ai sensi dell'art. 2054 secondo comma c.c., la pari responsabilità, da un lato, del RI e del Canna- tà, rispettivamente nella qualità di conducente e proprietario del motoveicolo, e, dall'altro, del TÀ,, nella qualità di conducente del motociclo. Ciò premesso il Tribunale ritenne però che la DI, in quanto trasportata, non poteva ottenere il risarcimento del danno dal RI e dal TÀ, nella rispettiva qualità di conducente e proprietario del motoveicolo, poiché la responsabilità dei predetti era stata accertata in via presuntiva e non era consentito al terzo trasportato di avvaler- si, nei confronti del proprio vettore, della presunzione di responsa- bilità di cui al citato articolo 2054 c.c.. Il TÀ, invece, ritenuto responsabile quale conducente del motociclo, doveva essere condan- Cue nato all'integrale risarcimento dei danni in favore della DI, fermo restando il suo diritto a rivalersi nei confronti del RI ai sensi del- l'art. 2055 c.c. Contro la sentenza propose appello il TÀ deducendo: a) che dagli atti emergeva la prova che il RI aveva usato il motoveicolo contro la sua volontà; b) che dalle dichiarazioni della stessa DI emergeva che non vi era stato scontro tra i due veicoli. DI IA RI, nelle more divenuta maggiorenne, pro- pose appello incidentale e chiese che la LI e il RI fossero condannati al risarcimento dei danni stante la responsabilità del se- condo ai sensi dell'art. 2054 c.c. La Corte d'appello di Roma respinse entrambi gli appelli. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha pro- posto ricorso DI IA RI. Hanno resistito con controricor- so la Levante-LI S.p.A. e TÀ MA, il quale ha an- che proposto ricorso incidentale. Il RI non ha svolto attività di- fensiva. Nell'udienza del 3 luglio 2001, la Corte, rilevato che il ricorso incidentale del TÀ non era stato notificato a RI AN, liti- sconsorte necessario, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. In data 28 gennaio 2002 la Cancelleria centrale di questa Corte ha certificato il mancato deposito dell'atto di integrazione. Motivi della decisione au I due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. La mancata integrazione del contraddittorio rende inammis- sibile il ricorso incidentale, ai sensi del secondo comma dell'art. 331 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia violazio- ne dell'art. 2054 c.c. e si deduce che il trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può avvalersi della presunzione di responsabilità di cui al citato articolo anche nei confronti del proprietario del mezzo sul quale è trasportato e del suo assicuratore. Il ricorso è fondato. 5 - - - - - - - La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione incidentale della DI, implicitamente confermando la statuizione del Tribunale che, come ricordato nella parte espositiva, aveva affermato non essere possibile, per il terzo trasportato, avvalersi, nei confronti del condu- cente e del proprietario del veicolo sul quale viaggia, della presun- zione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. La statuizione non appare corretta alla stregua delle più recenti pronunce di questa Corte, che, modificando la propria precedente giurisprudenza, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute nel campo assicurativo ed dei mutamenti nei rapporti sociali, ha rite- nuto che «In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i que soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasporta- to, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. in tale senso le sentenze n. 4022 del 2001, n. 4801 del 1999 e n. 10629 del 1998). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto e la causa rinviata ad altro giudice che, nel decidere la
contro
- versia, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi;
ac- coglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidenta- le;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del processo di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Roma. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 23 ottobre 2002. Il Presidente Рибеи ш ибъ Il Consigliere est. Систроно De ata in Cancelleria "gi, 14 10 3 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia CANCELLA 01 29-8-2003 delle Entrate di Roma 2 Dott.ssa Mara Ale serie 4 al n. 29392 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto RiccRober : 7