Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2003, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 743/03 LA CORTE SUPREMA I Oggetto SECONDA CIVINE Ponem figli Suit Composta dagli Al.mi Sigg.ri Magistrati: Reinka grazione Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 8800/00 1587 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron. 285 Dott. GI SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.17/10/02 Dott. RT GOLDONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NN NN, CA MA, NN NO, CU AN, gli ultimi due in qualità di procuratori di NN AM E NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso 10 studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, difesi dall'avvocato CLAUDIO NERI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro elettivamente domiciliata in PETRECCA MA ELENA, CRIVELLI 50, presso lo studio ROMA PZZA R. BALSAMO dell'avvocato SELENE SABELLICO, difeso dall'avvocato2002 1346 NN PIETRIINTT controricorrente avverso la sentenza n. 74/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. RT GOLDONI;
1'Avvocato NERI CLAUDIO, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato PIETRUNTI NN, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per inammissibilità 1° motivo, rigetto del 2° motivo. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23.12.87 RI EN RE esponeva al ET di Campobasso: di essere proprietaria e in possesso di un fondo rustico in agro di Campobasso, cui aveva sempre avuto accesso attraverso una corte ed una stradina che possedeva unitamente a GI, RT, NG, ER RI e AN NE;
che, ciononostante, nel dicembre 1987 aveva constatato su detta stradina l'avvenuta costruzione di un cancello, sorretto da pilastri in cemento e chiuso con un lucchetto, che le impediva il passaggio. Tanto premesso chiedeva di essere reintegrata nel possesso. Instaurato il contraddittorio, i convenuti GI, AN, NG e лу ER RI NE, replicavano che non era mai esistito alcun viottolo sul quale la ricorrente avesse esercitato il preteso diritto di passaggio;
che, in ogni caso, NG NE non vantava alcun diritto sulla corte su cui era dedotto lo spoglio (e non aveva, dunque, legittimazione passiva); che il passaggio esercitato eventualmente ed in maniera sporadica era dovuto a tolleranza di essi convenuti;
che, comunque, tale passaggio era già stato reso impossibile tempo addietro da lavori di sbancamento, operati dal resistente NG, in relazione ai quali nessuno spoglio era stato tempestivamente lamentato. Il convenuto RT NE, invece, protestava la propria estraneità alla controversia, posto che egli non aveva mai avuto alcuna ingerenza possessoria sulla corte comune in questione e che, in ogni caso, non aveva avuto alcuna parte nella costruzione del cancello de quo. Ordinata la reintegrazione nel possesso della ricorrente, ed istruita la causa mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, il ET tratteneva la causa in decisione e, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RT NE, accoglieva la domanda, avendo ritenuto provato l'assunto attoreo. Avverso la sentenza del ET è stato proposto appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza impugnata. La RE resisteva al gravame. Con sentenza in data 2.3/3/1999, il Tribunale di Campobasso respingeva l'interposto appello e regolava le spese. Osservava il Giudice di appello che non sussisteva il difetto di legittimazione passiva dedotto da NG NE. Invero, la circostanza che quest'ultimo non intenda vantare diritti sulla corte comune (così come dedotto in primo grado) è del tutto compatibile con l'attività materiale di му spoglio addebitatagli, cui il predetto si è dichiarato estraneo per la prima volta (e neppur esplicitamente) in appello. Doveva ritenersi, pertanto, che NG NE (difesosi nel merito) avesse pienamente accettato - in primo grado il contraddittorio, e che l'eccezione di estraneità alla condotta materiale concretizzante il denunciato spoglio, dedotta per la prima volta in appello, fosse inammissibile. Peraltro, NG NE aveva vantato (nella comparsa di costituzione in primo grado) di aver egli stesso posto in essere lavori di sbancamento che potevano qualificarsi spoglio (in danno della ricorrente) non tempestivamente denunciato. Ancora, la odierna controricorrente, con le testimonianze dei testi DO e AR, aveva provato un possesso continuato (corrispondente all'esercizio di un diritto di passaggio) del tratto (stradina e corte) poi interdettole con l'apposizione del cancello (strumento del denunciato spoglio). In particolare, appariva significativa la testimonianza del DO, il quale, avendo più volte accompagnato quale colono - la - ricorrente nell'attraversamento del tratto di stradina e di corte in questione, aveva potuto constatare in prima persona l'esercizio del passaggio e, ― --- vieppiù, il fatto che, in relazione ad esso, la RE non chiedeva il permesso ad alcuno. Quanto alle testimonianze dedotte dagli appellanti, le stesse non fornivano la prova che i predetti pretendevano di desumerne. Pertanto, doveva (secondo comune ragionevolezza) ritenersi provato che la RE si servisse, indifferentemente, sia del passaggio individuato dagli appellanti (il cavalcafosso), sia del passaggio del quale ella ha reclamato il possesso. La testimonianza del DO, era particolarmente significativa in proposito, quale prova in positivo, perché il predetto accompagnava, in qualità di colono la RE nei suoi spostamenti ed aveva dunque conoscenza лу - diretta dell'esercizio del passaggio contestato. Tale circostanza supera- evidentemente qualsiasi discorso sull'attendibilità del teste AR (e rende superfluo il richiesto sopralluogo quale supplemento di istruttoria). - significativamente Ancora, la testimonianza della AR era pienamente concorde con quella del DO (sul punto dell'esercizio del possesso de quo). Era, poi, il caso di rilevare che l'assunto della difesa (secondo il quale la teste AR non avrebbe potuto vedere, transitando sulla strada nazionale, la vettura della RE parcheggiata sulla corte interna) appariva smentita dalla deposizione del teste LO. L'obiettiva esistenza di un passaggio utilizzabile per l'attraversamento de , peraltro confermata nella fase sommaria dall'informatore quo stata Filippone. Quanto alla circostanza, dedotta dall'appellante NG NE, di un già avvenuto spossessamento (non tempestivamente denunciato) conseguenza di lavori di sbancamento eseguiti dal predetto sul suo terreno (che si frappone tra la detta stradina e la proprietà della ricorrente), essa non era idonea a dimostrare che la RE non avesse continuato ad esercitare il possesso sulla stradina e la corte de quibus. Infatti, nella fase sommaria, l'informatore DO aveva dichiarato che i lavori di sbancamento, effettivamente eseguiti sul fondo di NG NE, lasciavano comunque - integra la possibilità di passaggio. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, i NE;
resiste con controricorso la RE. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti (e in particolare NG NE) lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc nel testo anteriore му alla riforma introdotta con legge n.363 del 26.11.90; nonché degli artt. 115 e 116 cpc ed anche omessa e contraddittoria motivazione. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile perché prospettata per la prima volta in appello dal NG NE l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sebbene l'art.345 cpc, nella sua originaria formulazione tanto avrebbe consentito. Sotto questo primo profilo processuale la doglianza non ha pregio ed anzi si appalesa inammissibile, atteso che se è vero che il Tribunale fa ricorso a tale argomento, è altrettanto vero che in realtà esamina fonditus la posizione sostanziale del detto NG, giungendo a conclusioni specifiche circa la di lui partecipazione al fatto: ne consegue che è questo l'argomento pregnante e risolutivo e che quindi il profilo processuale non può esplicare efficacia alcuna. Quanto poi alla effettiva sussistenza della legittimazione passiva del NG, la sentenza ne afferma la partecipazione ai fatti di spoglio in mancanza di precise prove al riguardo e si evidenzia che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché per un verso afferma che NG NE si era, in primo grado, dichiarato estraneo alla vicenda, dall'altro che tanto non aveva fatto in modo esplicito in appello. Tale secondo profilo del primo motivo sembra prescindere dalla constatazione secondo cui nella sentenza impugnata si individua in NE NG uno dei coautori (quanto meno) morali dello spoglio. In altre parole, fermo l'elemento possessorio in capo al NG sulla corte e sul viottolo, dimostrato dai lavori di sbancamento da questi fatti eseguire l'anno processo precedente (e per cui non v'è possesso) il Tribunale ha ragionato nel senso che sarebbe stato inconcepibile che i consorti NE avrebbero potuto erigere il cancello senza la piena partecipazione, sia pure di concorso morale (cfr. Cass.21.10.1978, n.4774) di NG, atteso, proprio per l'interesse sul terreno già da lui manifestato, che era inconcepibile che i suoi parenti ry operassero senza il suo pieno consenso e con la sua approvazione. Ovviamente, tale conclusione, che non si basa su prove dirette, ha il pregio della ragionevolezza e non risulta illogica né priva di argomentazioni e sfugge certamente alla critica di contraddittorietà svolta nel relativo motivo neppure troppo limpidamente. Il primo motivo deve essere pertanto respinto. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1061, 1066, 1079, 1144, 1168, 2697 c.c. e 257 cpc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione), ci si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia confermato la tutela possessoria sebbene la RE non avesse fornito alcuna prova della modalità di esercizio del possesso. In narrativa ci si è dilungati nel descrivere la situazione probatoria (con particolare riferimento ai testi DO e AR) che ha indotto il Tribunale a concludere nel senso la RE si serviva dei modi di accesso al suo fondo a sua scelta e con frequenza imprecisata ma non insignificante relativamente al viottolo (e alla corte) degli NE. Il fatto che, come viene evidenziato in ricorso, non vi fosse un vero e proprio tracciato stradale, non è stato, nell'ambito di una valutazione discrezionale, spettante al giudice di merito, ritenuto decisivo nell'elidere il chiaro significato dalle dichiarazioni testimoniali dei suddetti soggetti e tanto non è ovviamente censurabile in questa sede di legittimità, attesa la logica motivazionale ed argomentativa che è riscontrabile nelle considerazioni contenute nella sentenza impugnata. Il Tribunale poi ha chiaramente detto che ai fini del proprio convincimento non era necessario alcun altro adempimento;
la richiesta (ex art.257 cpc) di rinnovo della prova testimoniale in loco si appalesa ante omnia inammissibile in sede di legittimità, ma la censura di omessa pronuncia sul punto è peraltro del tutto inconsistente atteso che il giudice del merito, una volta dato conto dei motivi del suo convincimento, non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni prospettazione difensiva (confr. Cass. 10.5.1986, n.3122):l'implicita reiezione di tale richiesta risulta dunque evidente. Il ricorso deve essere pertanto respinto: le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in curo215,00 oltre a euro 1.500,00 per onorari. 4 Cosi deciso in Roma, i 17.10.2002 Il Presidente Spaden Il Consigliere estensore II. CANCELLIERE C1 France Catania DEPOSITATO IN CONSELLERIA Roma 2.0 6E11. 2003