Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2002, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
E ee 74944 A 6 I N 8 5 9 R O . 1 CORT06 1 34/0 2 I 2 / A N Z 4 T - A / ITALIANA REPUBBLICA 6 R U B 2 T B . S I L I R . L NOME EL OPOLO AL NO R G P . A T E D . R B L CASSAZIONE A E A A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 SEZIONE QUINTA CIVILE T I E T . S N I N A E A S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M E R.G.N.2037/2001 Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Consigliere Cron. 17775 Dott. Antonio MERONE Rep. Dott. Nino FICO Consigliere DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: IRPEF - Calamità -ILOR SENTENT CAMPIONE CIVILE Naturali 1984 - sul ricorso proposto da: N. 74944 Sospensione riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili. successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente скрини contro residente in [...], NO NI, costituito in giudizio;
M - intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sez.5 n.304/05/99 del 5-11-1999, 5-11- они و ع ه 1 " depositata il 26-11-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di. Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ' ha concluso per il rigetto del ZI Velardi ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor CI NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle " imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dall ски Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la dellafalsa applicazione degli artt. 28, violazione e legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù ови dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni centrale e meridionale colpiti dadell'Italia eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata comefebbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. Il Presidente her Lamer Dott. Giulio Graziadei Il Consigliere Relatore Estensore Dott. E 6 ERIADEPOSITATO IN APR.ATO IN CANE 2002" 8 N 9 5 O IL CANCELLIERE CT 1 I / . gggi. Z / 4 N / NO TA A IL CANCELLIERE C1 6 - A R 2 I T B . NN TA S R . R I . L P A G L . T E D A R U . L A E B E B T D I A D T N R I A S E 1 I T PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINA S N 3 R E E 1 S E . I Roma, li T N A IL CANCELLIERE C1 ZO TA