Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
021 94 /0 1 NOME DE POI JO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: inimpugnabilità del lodo dr. Pellegrino Senofonte Presidente e nullità della clausola. dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 7791/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere N. 11)388/99 dr. Francesco Felicetti Consigliere 4577Cron. dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. 684 ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11 2000 S E NT E NZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 7791 e 11388 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 pro- posti DA AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE "VALLE OSSOLA", in persona del presidente, elettiva- mente domiciliato in Roma, Via Trebbia n. 3, presso l'avv. Vittorio Bianchi, che, con l'avv. Giancarlo Marchioni di Verbania, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
ZU & AL s.p.a., in persona della legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio EVARIE DEV 2069 dal Sig ISOLE 24 CRE per diritti L. 3000 2000 15 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE CORTE SUPE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2 ROMANELLI dal Sig. B000 rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via per diritti il 7/11AG. 2001 Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che, con IL CANCELLIERI l'avv.Marco Casavecchia del foro di Torino, la rappre- LIRE 2000 senta e difende, per procura in calce al controricorso CANCELLERIA e ricorso incidentale condizionato. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, 2^ BB490420 sez. civ., n. 1314, del 20 ottobre 16 dicembre 1998. 000 LIRE Udita, all'udienza del 9 novembre 2000, la relazione CANCELLERIA del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Vittorio Bianchi e Marco Casavecchia, che insistono ciascuno per l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di AN178143 quello avverso e il P.M. dr. Dario Cafiero, che con- clude per il rigetto del ricorso principale e l'assor- bimento di quello incidentale condizionato. Svolgimento del processo La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 di- cembre 1998, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'Azienda Speciale Consorzio Depurazione Acque Reflue "Valle Ossola" per la nullità del lodo parziale del 1° ottobre 1997 che la condannava a paga- re f.
1.361.714.105 alla s.p.a. IN e GA, a titolo d'interessi per i ritardi nei pagamenti di anticipazioni, acconti, rate di saldo e somme dovute per revisione prezzi nell'esecuzione di quattro con- 3 tratti di appalto stipulati tra il 1987 e il 1991. La società impugnata aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, stante la clausola compromissoria che prevedeva l'inappellabilità del lodo per errori di diritto legittimamente, ai sensi dell'art. 829, 2°co., c.p.c., come novellato dall'art. 21 della L. 5 gennaio 1994 n. 25, e l'impugnante aveva dedotto la nullità di detta clausola, contraria agli artt. 50 e 51 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, imperativi e applicabili, per il previgente art. 294 del R.D. 3 marzo 1934 n.383, ne- gli appalti di opere finanziate dallo Stato come quel- li de quibus, in cui gli arbitri dovevano decidere"se- condo le regole di diritto" e i lodi erano impugnabili come disposto dal codice di procedura civile. La corte territoriale, distinta l'appellabilità della previgente normativa e l'impugnabilità del lodo di cui alla novella della L. n. 25 del 1994, sul presupposto che il giudizio rescissorio può dar luogo a effetti a- naloghi al precedente appello di tipo limitato, affer- mava l'applicabilità nel caso del rinnovato 2° comma dell'art. 829 c.p.c., che consentiva l'esclusione con- venzionale dell'impugnabilità della decisione arbitra- le, che era quindi lecita e valida. Comunque la nullità della clausola compromissoria, ec- cepita per la prima volta dall'impugnante con la con- 4 clusionale era, secondo la Corte territoriale, tardi- va, potendosi proporre solo come motivo di impugnazio- ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 1 c.p.c. ne. Pertanto l'impugnazione era dichiarata inammissibile con spese a carico dell'impugnante. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Azienda Consorzio sopra indicata per tre motivi. La s.p.a. IN & GA resiste con controricor- so e propone ricorso incidentale condizionato di quat- tro motivi, illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi proposti contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., devono essere riuniti.
1. Il primo motivo del ricorso principale lamenta vio- lazione degli artt. 829 n. 1 c.p.c., 1419 c.c., 50 e 51 D.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, e 294 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (T.U. comune e provincia), anche per in- sufficiente motivazione. La Corte territoriale ha erroneamente affermato che la rinuncia all'impugnabilità del lodo per errore di di- ritto contenuta nella clausola compromissoria, se nul- la per contrasto con il D.P.R. 1063 del 1962, rileva solo come specifico motivo di impugnazione, in ragione dell'art. 829 n. 1 c.p.c., e non può quindi dedursi in seguito dalle parti o rilevarsi di ufficio. 5 La sentenza impugnata è inoltre errata nell'affermare la liceità dell'inimpugnabilità convenzionale del lo- do, perchè l'art. 50 del D.P.R. 1062/63, anche negli appalti di opere eseguite con il contributo dello Sta- to, impone imperativamente una pronuncia arbitrale ap- plicativa di regole di diritto, contro la quale, ai sensi dell'art. 51, è ammessa la "impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile". Per la ricorrente, la nullità afferisce solo alla ri- nuncia all'impugnabilità, con conseguente inserimento automatico, ai sensi dell'art. 1419 c.c., delle citate norme del capitolato in luogo di quelle ostative alla impugnazione, per cui possono denunciarsi direttamen- te gli errores in iudicando e non è necessaria l'impu- gnazione di cui all'art. 829, 1° comma, n. 1 c.p.c. La diversa composizione del collegio arbitrale rispet- to alla previsione dell'art. 45 del Capitolato genera- le, conferma la nullità della clausola e la sua SO- stituzione immediata e automatica.
1. L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo è di certo rilevabile di ufficio dalla Corte territoriale, la quale, nell'esercizio di tale potere, può accertare anche l'inefficacia della clausola compromissoria nul- la sull'inimpugnabilità del lodo, anche se non dedotta come uno dei motivi specifici d'impugnazione di nulli- - 6 tà, ai sensi dell'art. 829 n. 1 c.p.c. L'erronea affermazione dalla Corte territoriale circa la tardività dell'eccezione di nullità della clausola è una delle due rationes decidendi della sentenza im- pugnata, che ha esattamente ritenuto legittima la pre- visione di non appellabilità oggi inimpugnabilità- del lodo di cui all'art. 10.2 del disciplinare relati- vo ai contratti per cui è causa, perchè non contraria al D.P.R. n. 1063 del 1962. Questo non solo sancisce la derogabilità del giudizio arbitrale con l'art. 47, ma, se vincola gli arbitri all'osservanza delle regole di diritto (art. 51), assoggetta la loro pronuncia a "impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile" che, con l'art. 829, 2°comma, nella versione vigente sia alla data di conclusione degli appalti che all'epoca dell'impugnazione, in concreto applicabile per l'art. 27, 4° co. della L. 25/94, pre- vede la facoltà delle parti di dichiarare "il lodo non impugnabile" per inosservanza di regole di diritto. Pertanto la derogabilità convenzionale dell'impugnabi- lità del lodo per inosservanza di regole di diritto è nel caso consentita dal codice di procedura civile e non vi è una norma imperativa che la vieti. Non è contraria, quindi, al D.P.R. 1063 del 1962 e al codice di procedura civile cui esso rinvia, la clauso- -7- la compromissoria che sancisce l'inappellabilità del lodo, contenuta nel capitolato speciale degli appalti oggetto di causa,e la Corte territoriale ha esattamen- te ritenuto valido il regolamento negoziale, dichia- rando inammissibile l'impugnazione. In ordine alle censure sulla composizione del collegio arbitrale, esse sono state prospettate per la prima volta in questa sede e sono quindi inammissibili. Il rigetto del primo motivo del ricorso principale de- termina l'assorbimento degli altri motivi dello stesso relativi a violazioni di norme sostanziali e del ri- corso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in насос dispositivo a carico della ricorrente. 290000
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi di esso e il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente a pagare le spese di questo giudizio che liquida in £.M.¥44.2,00€ ' comprese £. 11.000.000 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2000. Il presidente حد 1) consigliere estenspreonsigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE isa Passi IL CANCE Prima Sezione Civile L The Depositato in Cancelleria ✓ 0 1.5 FL 2001 IL CANCELLIERE AMA 2 UFFICIO DELLE CENTRAL 2001 2 A 13922 di FQ