Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
A T . S n I A P 7 G R 8 M I 9 E ' T 1 L L R o L z A I r A a D I D m e N , g E g G O e T L L O REPUBBLICA ITALIANA N L 9 E 1 A O . S t LA CORTE SU08 78 6/02 r D B E A IN NOME DEL POPOLO ITALIAN ( CASSAZION E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 12766/01 Dott. IN PROTO Consigliere Cron. 24046 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 11/02/02 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: OL VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato FRANCESCO VICECONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO BOCCHINI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
LE OL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato LAURA REMIDDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRAZIA MARIA DE IANNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente 2002 . 333 avverso la sentenza n. 380/01 della Corte d'Appello di -1- NAPOLI, depositata il 15/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1 'Avvocato Bocchini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato De Ianni che ha chiesto il rigetto del ricorso, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 aprile - 21 maggio 1998 il Tribunale di Napoli, pronunciando sulle opposte domande dei coniugi IN AC e AO IM dirette ad ottenere la dichiarazione di separazione personale con addebito, pronunciava la loro separazione con addebito alla moglie, affidava alla medesima i due figli minori, regolamentando il diritto di visita del padre, le assegnava la casa familiare, poneva a carico del AC l' obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di L.
8.000.000 per il mantenimento dei figli, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall' anno successivo al deposito della sentenza e da versare direttamente dagli inquilini del AC, condannava infine la IM al pagamento della metà delle spese di lite, compensando l' altra metà. Proposto appello dalla IM ed appello incidentale dal AC, con sentenza del 24 gennaio - 15 febbraio 2001 la Corte di Appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l' impugnazione principale e per l' effetto, in parziale riforma, rigettava la domanda del AC di addebito della separazione alla moglie;
poneva a carico del medesimo l' obbligo di versamento di un assegno mensile di L. 2.500.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal marzo 2002, per il mantenimento della moglie;
accoglieva altresì per quanto di ragione l'appello incidentale e per l' effetto revocava l' ordine di pagamento diretto dell' assegno per il mantenimento dei figli da parte dei debitori emesso dal primo giudice;
rigettava per il resto gli opposti gravami e compensava interamente le spese del grado. 1 Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che dall' esame degli atti non emergeva la prova che la dedotta relazione extraconiugale della moglie risalisse ad epoca anteriore alla proposizione del giudizio di separazione, nessun elemento in tal senso potendo trarsi dalle deposizioni testimoniali e dalle registrazioni telefoniche effettuate dal AC, peraltro impugnate dalla IM, onde non era consentito ritenere che la crisi del rapporto coniugale fosse stata determinata da una condotta della predetta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Esaminando quindi, per effetto del venir meno dell' addebito, la domanda di assegno di mantenimento, osservava la Corte di merito che la moglie era casalinga e priva di redditi propri, mentre il marito, oltre ad avere una partecipazione societaria in un avviato esercizio commerciale in una zona centrale di Napoli, risultava proprietario o comproprietario di numerosi immobili, molti dei quali concessi in locazione con rilevanti rendite: sulla base di tali rilievi, e considerato che la IM disponeva della casa coniugale, riteneva conforme a criteri di giustizia la determinazione dell' assegno nella suindicata misura di L.
2.500.000 mensili. Riteneva ancora adeguata la somma determinata dal primo giudice per il mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di mantenimento ed istruzione, delle concrete possibilità economiche del padre e del concorrente obbligo di contribuzione gravante sul coniuge affidatario. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AC deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la 2 IM. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il difensore del ricorrente ha anche depositato brevi osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 151 comma 2 c.c., si deduce che la sentenza impugnata, pur considerando come accertata la relazione extraconiugale della IM, ne ha escluso la rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito per non essere stata provata la sua anteriorità rispetto alla proposizione della domanda di separazione, disattendendo corretto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non può essere a priori esclusa la rilevanza delle violazioni dei doveri coniugali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, stante la persistenza di tali doveri nelle more del giudizio di separazione. Si deduce altresì che l'indagine sull' intollerabilità della convivenza non può basarsi sull' esame di singoli episodi, ma comporta la valutazione globale dei comportamenti reciprocamente posti in essere, e che nella specie la prova testimoniale espletata consentiva di riscontrare l'esistenza di un clima di sospetto e di sfiducia tra le parti. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato le deposizioni testimoniali raccolte, dalle quali emergeva con chiarezza che la relazione adulterina della IM era iniziata nel 1991, nonchè le registrazioni telefoniche effettuate durante la convivenza coniugale e comprovanti l' esistenza all'epoca di una relazione siffatta. 3 I motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione logica. Essi sono infondati. Ed invero la Corte di Appello ha puntualmente applicato il principio di diritto secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l' art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, ed in conseguenza di essa ( v. tra le tante, più di recente, Cass. 2001 n. 12130; 2000 n. 10682; 2000 n. 279; 1999 n. 9472; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489; 1998 n. 10742), onde deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento del rapporto. In aderenza a tale principio la Corte territoriale ha preso specificamente in esame la denunciata violazione da parte della IM dell' obbligo di fedeltà ed ha ritenuto con motivazione adeguata e logicamente corretta che, non fornendo nè le testimonianze raccolte nè le registrazioni telefoniche effettuate dal AC, peraltro impugnate dalla IM, alcun elemento probatorio idoneo a chiarire il contesto temporale del denunciato comportamento infedele, non poteva essere ad esso attribuita efficacia causale nel verificarsi della crisi coniugale. E' peraltro appena il caso di ricordare che l' apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di cassazione in presenza di una motivazione congrua e logica, così che ogni ulteriore deduzione rivolta a proporre una diversa valutazione degli elementi esaminati dalla Corte di Appello deve considerarsi inammissibile. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c. ed omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la convivenza della moglie con altra persona, che provvede al suo sostentamento, nella stessa casa coniugale, priva la medesima del diritto al mantenimento. Si osserva altresì che la sentenza impugnata non ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ha fissato in misura così elevata l' ammontare degli assegni per il mantenimento della moglie e dei figli, mancando di indicare attraverso dati numerici le condizioni reddituali dell' onerato e di descrivere la sua posizione patrimoniale e non tenendo conto delle risultanze della dichiarazione dei redditi prodotta. Anche tale motivo è infondato. Ed invero la liquidazione dell' assegno per il mantenimento della moglie appare fondata su una motivazione logica e congrua, che da un lato dà conto della condizione di casalinga della IM e della assoluta indisponibilità di redditi propri e dall' altro lato evidenzia la titolarità da parte del AC di una partecipazione societaria ad un avviato esercizio commerciale nel centro di Napoli e la proprietà o comproprietà di numerosi immobili, molti dei quali concessi in locazione con rilevanti rendite. 5 Nè il ricorrente ha motivo di dolersi per non avere la Corte di Appello proceduto ad una analitica indicazione dei suoi redditi e dei suoi beni immobili, atteso che la determinazione delle condizioni economiche del soggetto onerato non richiede una quantificazione numerica dei redditi posseduti e delle disponibilità patrimoniali, essendo sufficiente un' attendibile ricostruzione della sua posizione patrimoniale e reddituale complessiva (così Cass. 1998 n. 4679; 1994 n. 6612; 1989 n. 4955). Per quanto ancora attiene all' asserita convivenza more uxorio della IM, va rilevato che la circostanza - peraltro di per sè non idonea a far venir meno l' obbligo di corresponsione dell' assegno non è - stata dedotta dal AC in sede di appello ai fini dell' esclusione della spettanza dell' assegno. La sentenza impugnata ha inoltre congruamente e logicamente motivato la conferma della liquidazione dell' assegno per il mantenimento dei figli, facendo riferimento alle loro esigenze di mantenimento ed istruzione, alle concrete possibilità economiche del padre ed al concorrente obbligo di contribuzione gravante sull' altro genitore. La quantificazione di detto assegno appare puntualmente ispirata al principio di diritto secondo il quale in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto è possibile, a quello goduto in precedenza (v. per tutte Cass, 1993 n. 3363). E' peraltro appena il caso di ricordare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell' art. 6 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all' aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all' assistenza morale e materiale, all' adeguata predisposizione fin quando la loro età lo - richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione ( così Cass. 1997 n. 11025). Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 232, 49, oltre 4.000,00 per onorario. ' Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile l' 11 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE рышу Incciol IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN GANGELLERIA Di Nuzzograneё д I 1 E ) D A Oggi, صحم 4 7 S . A O n S T R ILCAN FIXIENT 7 A S 8 T T 9 O S 1 P I A Di of nor o M G z I R r ' E a T L R m L L I 6 A A D D I e g , N E g e O T G L L N O 9 L E 1 . S t O A r E B 7 A D (