Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6921
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Sentenza 23 novembre 2000

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La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti e alle limitazioni di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, in favore dei "collaboratori di giustizia" ammessi allo speciale programma di protezione (art.13 ter del D.L.15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n.82), presuppone l'attualità del suddetto programma. Essa, quindi, non può più aver luogo quando il programma, pur ancora operativo all'atto della richiesta del beneficio, sia stato, per qualsiasi ragione, revocato prima che sulla medesima richiesta sia intervenuta la decisone del tribunale di sorveglianza competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6921
    Data del deposito : 23 novembre 2000

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