Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 1
La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti e alle limitazioni di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, in favore dei "collaboratori di giustizia" ammessi allo speciale programma di protezione (art.13 ter del D.L.15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n.82), presuppone l'attualità del suddetto programma. Essa, quindi, non può più aver luogo quando il programma, pur ancora operativo all'atto della richiesta del beneficio, sia stato, per qualsiasi ragione, revocato prima che sulla medesima richiesta sia intervenuta la decisone del tribunale di sorveglianza competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 23/11/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " PIERO MOCALI " N. 6921
3. " PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " GIUSEPPE DE NA " N. 20736/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DE US, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova, in data 1.2.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dalla UD ai sensi dell'art. 47 c. 4 ord. penit..
Osservava infatti il Tribunale che la pena espianda - quattro anni, quattro mesi e ventuno giorni di reclusione - superava il limite di legge, tenendo conto che il programma di protezione cui la UD era stata sottoposta, era stato revocato;
quindi, era inapplicabile la deroga di tale limite, che presuppone l'attualita del programma. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la UD, che denunciava violazione di legge. La revoca del programma era avvenuta non per fatti addebitabili alla ricorrente, ma per la cessazione delle condizioni di pericolo che la riguardavano, avendo essa accettato di collaborare colla giustizia, nel medesimo procedimento penale conclusosi colla condanna che doveva ora essere espiata.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.
Questa Corte si è altre volte pronunciata - con esiti difformi - sugli effetti della revoca del programma di protezione (non addebitabile a condotta del soggetto precedentemente ammesso) relativamente a misure alternative già in corso e che fossero state concesse al condannato in deroga ai limiti di pena derivanti dalla natura del reato (riconducibile alla previsione dell'art. 4 bis ord. penit.), ai sensi dell'art. 13 ter della legge n. 82/1991. È stato ritenuto, una prima volta, che la concessione dei benefici trattamentali in deroga presupponga l'attualità del programma di protezione e non possa quindi aver luogo quando essa sia venuta a cessare o per revoca o per mancata proroga del programma stesso (cfr. Sez. I, 10.2.1998, n. 792). Altra volta è stato invece deciso che la misura alternativa concessa in deroga non viene meno a seguito della revoca del programma di protezione, non determinata da fatto colpevole del soggetto, in quanto vale sempre la regola generale in virtù della quale non può essere caducata che in conseguenza di fatti, ascrivibili alla condotta del soggetto, che dimostrino l'infondatezza del giudizio prognostico favorevole alla concessione e che siano quindi incompatibili col mantenimento della misura :cfr. Sez. I, 11.3.1999, n. 2067). È evidente che questa seconda pronuncia - che valorizza il comportamento serbato dal condannato nel corso della misura alternativa - non si attaglia alla fattispecie qui esaminata, nella quale la revoca del programma di protezione ha preceduto la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui l'istanza era stata in primis correttamente rivolta, stante allora la vigenza del programma) e di quello genovese, cui il primo aveva trasmesso gli atti, essendo venute meno le ragioni della competenza territoriale accentrata. Ritiene invece la Corte di dover mantenere fermo il principio della necessaria attualità del programma, come atto normativamente presupposto e tale definito dalla stessa Corte Costituzionale, che, coll'ordinanza 11.6.1999, n. 227, ha dichiarato infondata la questione di legittimità del citato art. 13 ter, sia sotto il profilo della inviolabilità della libertà personale, sia sotto quello dell'emenda. E tale presupposto, che non ha carattere normativo processuale - se non ai fini del radicamento della competenza territoriale - ma fattuale (inerendo alla oggettività della fattispecie) deve sussistere al momento della decisione sulla richiesta, e non solo in quello della presentazione della stessa. Argomento, questo, che svuota di rilevanza l'osservazione della ricorrente circa la sussistenza del programma di protezione allorché la sua istanza era stata proposta.
Le altre osservazioni del ricorso - di natura metagiuridica e quindi estranee all'esegesi normativa - per quanto in sè apprezzabili, indirizzano la valutazione nella direzione della politica legislativa, che tuttavia non è apprezzabile in questa sede, per i ben noti limiti del giudizio di legittimità.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2000