Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari risponde ad una finalità eminentemente informativa, sicché non può essere ritenuto equipollente agli atti interruttivi della prescrizione individuati tassativamente dalle disposizioni dell'art. 160 cod. pen., che sono insuscettibili di applicazione analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2004, n. 16197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16197 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1578
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 30762/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VERONA;
nei confronti di:
1) DELLA CALCE RE N. IL 18/11/1940;
avverso SENTENZA del 19/11/2003 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dottor FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Verona, con sentenza emessa in data 19 novembre 2003, ha dichiarato non doversi procedere
contro
Della Calce EN in ordine al delitto di bancarotta semplice di cui all'articolo 217 L.F., così modificata la originaria imputazione di violazione dell'articolo 216 della legge fallimentare nel corso della udienza preliminare, per essere il reato estinto per prescrizione. Il Tribunale, infatti, rilevava che la richiesta di rinvio a giudizio, che è un atto interruttivo della prescrizione, venne depositata in data 26 febbraio 2003, mentre il fallimento era stato dichiarato il 30 luglio 1997; erano, pertanto, trascorsi i cinque anni dal fatto, senza che fosse stato adottato alcun atto interruttivo della prescrizione, che ai sensi dell'articolo 157 c.p. comporta la estinzione del reato di cui trattasi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona deducendo che l'avviso di deposito degli atti ex articolo 415 bis c.p.p., tempestivamente notificato prima della scadenza del termine di cinque anni, era da considerarsi atto equipollente alla richiesta di rinvio a giudizio e/o alla richiesta di interrogatorio dell'indagato e, quindi, valido atto interrutivo della prescrizione. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva rigettarsi il ricorso essendo il motivo infondato.
Il motivo posto a sostegno del ricorso non è fondato.
L'elenco di atti, che determinano la interruzione dei termini della prescrizione del reato, contenuto nell'articolo 160 c.p. è, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, tassativo proprio per il rilevante effetto pregiudizievole per l'indagato e/o l'imputato che tali atti producono.
Si tratta di atti che rendono manifesta la volontà punitiva dello Stato.
La norma citata non è suscettibile di interpretazione analogica, che sembra suggerita dal PM ricorrente, perché si tratterebbe di analogia in malam partem vietata dal codice penale vigente. Infine, come ha giustamente rilevato il PG presso la Corte di Cassazione, l'avviso di deposito ex articolo 415 bis p.p. ha una funzione eminentemente informativa per l'indagato contenendo l'annuncio di attività dell'organo di accusa e, quindi, per il suo contenuto giammai potrebbe essere ritenuto equipollente agli altri atti indicati nell'articolo 160 c.p.. La infondatezza del motivo di impugnazione comporta il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005