Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 3516
CASS
Sentenza 15 ottobre 2008

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È legittima l'imposizione del divieto di comunicazione con persone non coabitanti disposta nei confronti dell'imputato agli arresti domiciliari in funzione non solo di tutela di esigenze cautelari endoprocessuali, ma anche di prevenzione sociale, intesa a prevenire la commissione di ulteriori reati della stessa specie, e dell'esigenza di scongiurare la maggiore probabilità del pericolo di fuga.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 febbraio 2021

    L'indagato ristretto agli arresti domiciliari, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale a comunicare con persone diverse da quelle che abitualmente con lui coabitano o lo assistono, non incontra alcuna restrizione a compiere atti giuridici, posto che da un lato un divieto in tal senso non sarebbe neppure imponibile ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e dall'altro che la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi.. Solo la condanna in via definitiva comporta, infatti, l'applicazione di limitazioni più o meno rilevanti della capacità di agire del condannato, il …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 3516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3516
Data del deposito : 15 ottobre 2008

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