Sentenza 15 ottobre 2008
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È legittima l'imposizione del divieto di comunicazione con persone non coabitanti disposta nei confronti dell'imputato agli arresti domiciliari in funzione non solo di tutela di esigenze cautelari endoprocessuali, ma anche di prevenzione sociale, intesa a prevenire la commissione di ulteriori reati della stessa specie, e dell'esigenza di scongiurare la maggiore probabilità del pericolo di fuga.
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- 1. Legittimo il compimento di atti giuridici per chi si trovi agli arresti domciliari? (Cass. 41120/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 febbraio 2021
L'indagato ristretto agli arresti domiciliari, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale a comunicare con persone diverse da quelle che abitualmente con lui coabitano o lo assistono, non incontra alcuna restrizione a compiere atti giuridici, posto che da un lato un divieto in tal senso non sarebbe neppure imponibile ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e dall'altro che la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi.. Solo la condanna in via definitiva comporta, infatti, l'applicazione di limitazioni più o meno rilevanti della capacità di agire del condannato, il …
Leggi di più… - 2. Arresti domiciliari ristretti senza fidanzata (Cass. 10657/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019
Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare accede a quella che dispone gli arresti domiciliari, ma ha una sua propria autonomia, per la sua specifica e aggiuntiva efficacia afflittiva. IL diritto a coltivare relazioni affettive per chi è ristretto è previsto per i condannati dagli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento penitenziario (che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost.), ma non rileva per chi è in misura cautelare personale, dato che le misure cautelari rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 15/10/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2258
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 19652/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR GE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 29704/2008 dal Tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 310 c.p.p., nel procedimento di appello contro ordinanza 27.3.2008 del g.u.p. del Tribunale di Cagliari reiettiva di richiesta di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che:
- nell'ambito di articolare indagini preliminari della D.D.A. di Cagliari GE UR, indagato ex art. 110 c.p., e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per più episodi di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (eroina) commessi nella seconda metà del 2008, è stato attinto da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 23.2.2007 dal g.i.p.; ordinanza confermata dal Tribunale del riesame di Cagliari il 10.4.2007;
- con ordinanza del 15.5.2007 il g.i.p. del Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale carceraria avanzata dal UR;
ordinanza impugnata dall'indagato e confermata dal Tribunale di Cagliari (sezione riesame) quale giudice di appello cautelare ex art. 310 c.p.p.;
- in parziale accoglimento di nuova istanza di revoca o sostituzione della misura carceraria, con ordinanza del 15.2.2008 il g.i.p. del Tribunale di Cagliari ha sostituito tale misura con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del UR, imponendogli il divieto di comunicazione con persone non conviventi;
- con ordinanza del 27.3.2008 il g.u.p. del Tribunale di Cagliari (essendo nelle more intervenuta richiesta di rinvio a giudizio del UR) ha respinto istanza dell'imputato del 19.3.2008 di revoca del divieto di comunicazione con terze persone non sue conviventi;
- con l'ordinanza pronunciata il 29.4.2008 indicata in epigrafe il Tribunale di Cagliari (sezione riesame), adito dall'appello interposto dal UR, ha rigettato l'impugnazione e confermato il provvedimento reiettivo della revoca del divieto di comunicazione con terzi, osservando che - diversamente dall'assunto dell'imputato, basato su una risalente e isolata decisione di legittimità non pertinente al caso di specie (afferendo ad una peculiare ipotesi di arresti domiciliari in struttura ospedaliera) - le limitazioni esecutive della misura cautelare degli arresti domiciliari previste dall'art. 284 c.p.p., comma 2, non possono considerarsi delimitate alla sussistenza di esigenze cautelari di natura processuale o probatoria ex art. 274 c.p.p., lett. a), (esigenze escluse nel caso del UR, investito da esigenze cautelari connesse soltanto al pericolo di reiterazione di omologhe condotte criminose), e non estese alla tipologia di ragioni cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), anch'esse legittimanti la disposta restrizione dei rapporti intersogettivi ai congiunti o alle coabitanti ("...il UR deve ritenersi soggetto stabilmente ed efficacemente inserito nell'ambiente del narcotraffico...il divieto trova la sua ratio nell'esigenza di rendere totale e definitiva la separazione del UR dall'ambiente del narcotraffico nel quale era inserito in maniera stabile...deve quindi rilevarsi che appare necessario proprio alfine di evitare una recidiva specifica mantenere UR in una condizione di parziale isolamento dall'esterno...");
- contro il provvedimento del giudice dell'appello cautelare ricorre il difensore di GE UR, che - richiamando l'omologo motivo di appello - adduce erronea applicazione dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e difetto di motivazione sul punto, ribadendo la tesi secondo cui il divieto di comunicazione o altri limiti nei rapporti interpersonali applicati nell'esecuzione della misura cautelare domestica troverebbero giustificazione soltanto nella salvaguardia di esigenze cautelari processuali e non anche nella prevenzione di ulteriori reati da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare, pericolo di recidività che comunque nel caso del UR il Tribunale avrebbe dovuto escludere avendo riguardo al non breve periodo di custodia già sofferto ed alla sua idoneità ad interrompere del tutto i paventati legami criminali dell'imputato;
- il ricorso è infondato, avendo il Tribunale di Cagliari - da un lato - correttamente escluso la concludenza nel caso di specie della remota decisione di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. 6^, 30.3.1995 n. 440, Paziente) evocata dal ricorrente (la decisione si limita a valutare incongruo il divieto di comunicare con i familiari conviventi di un detenuto agli arresti domiciliari trasferito in regime ospedaliero e sottoposto ad un regime di isolamento assimilato a quello previsto dall'art. 11, O.P., per detenuti in carcere trasferiti in luoghi esterni di cura, regime che così snatura la differenza qualitativa dalla custodia carceraria della custodia domestica applicata a persona che necessiti di cure ospedaliere) ed avendo - d'altro lato - lo stesso Tribunale diffusamente argomentato, con percorso logico e lineare, la pertinenza del divieto di comunicazione con persone non conviventi imposto al UR con l'obiettivo di eliderne la specifica tendenza recidivante;
- al riguardo occorre, in vero, affermare il principio (per certo non in contrasto con la decisione di questa S.C. prima citata) che il dettato normativo dell'art. 284 c.p.p., comma 2, nel consentire di regolare le forme di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e di modularne il concreto regime modale attraverso limiti o divieti per l'imputato di comunicare con persone estranee al nucleo dei suoi familiari coabitanti ovvero con persone che stabilmente lo assistano non può ritenersi in alcun modo circoscritto alla riconosciuta esistenza delle sole esigenze cautelari di natura endoprocessuale e non anche, invece ed in uguale misura, alle esigenze di prevenzione sociale e di cautela volte a scongiurare il pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie di quelli ascritti al soggetto in stato di custodia domiciliare (e parimenti, per l'identicità della ratio ispiratrice della possibilità di applicare le ridette limitazioni interpersonali, anche ad eventuali esigenze connesse al pericolo di fuga del prevenuto ex art. 274 c.p.p., lett. b);
- al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009